I medici del privato accreditato non possono prescrivere farmaci e visite a carico del Ssn. Tar annulla delibera della Regione Piemonte
Accolto il ricorso dei sindacati e annullata la deliberazione della Giunta regionale del 22 giugno 2018. Per i giudici non esiste una norma che attribuisca alle Regioni il potere di “abilitare” ad effettuare prescrizioni a carico del Ssn medici diversi da quelli già previsti nella normativa nazionale in materia, e cioé quelli a rapporto di convenzione oppure dipendenti del Ssn abilitati a prescrivere prestazioni a carico del Ssn. LA SENTENZA
24 MAG - Il Tar di Torino ha accolto il ricorso dello Smi, a cui si era affiancato ad adiuvandum l’Anaao Assomed, ed ha annullato la deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2018, n. 40-7097, che estendeva ai medici specialisti delle strutture private accreditate la possibilità di prescrivere visite, esami e farmaci ai pazienti a carico del servizio sanitario.
Per i giudici non esiste una norma che attribuisca alle Regioni il potere di “abilitare” ad effettuare prescrizioni a carico del Ssn medici diversi già previsti nella normativa nazionale in materia.
Tra le motivazioni nella sentenza, i giudici citano il disciplinare tecnico allegato alla normativa attuativa dell’art. 11 del decreto legge n. 78/2010, contenuta nel decreto 2 novembre 2011, che “qualifica in modo chiaro come Medici prescrittori i ‘soggetti aventi un rapporto di convenzione con il SSN oppure dipendenti di Strutture sanitarie pubbliche abilitati a prescrivere prestazioni a carico del SSN e SASN’”. Nel disciplinare tecnico, osservano ancora i giudici amministrativi, “si definiscono poi separatamente le Strutture di erogazione dei servizi sanitari (terminologia peraltro ripresa dall’art 50 comma 5 del decreto legge n. 269/2003) quali ‘strutture sanitarie accreditate con il servizio sanitario nazionale identificate mediante la codifica del Ministero della salute, abilitate a erogare prestazioni a carico del SSN’. La norma pertanto ben distingue l’attività di prescrizione da quella di erogazione dei servizi sanitari, attività quest’ultima che può essere esercitata anche dalle strutture private accreditate. Il decreto dunque non conferisce alla “Struttura di erogazione” ed ai sanitari che vi lavorano un potere prescrittivo generale”.
Simile ragionamento per il decreto ministeriale 17 marzo 2008 “Revisione del decreto ministeriale 18 maggio 2004, attuativo del comma 2 dell'articolo 50 della legge n. 326 del 2003 (Progetto tessera sanitaria), concernente il modello di ricettario medico a carico del Servizio sanitario nazionale” che – si legge nella sentenza- “a parere della Regione Piemonte, nel disciplinare la tipologia medico prescrittore ricette SSN prevedrebbe anche i medici specialisti delle strutture private accreditate”, mentre secondo i giudici “la norma dispone solo che ‘presso’ tutti i tipi di struttura ivi indicati, per le prescrizioni delle prestazioni sanitarie con onore a carico del Servizio Sanitario Nazionale, si possano utilizzare solo i ricettari le cui caratteristiche sono fissate dal disciplinare tecnico allegato”.
Per quanto riguarda il richiamo al comma 2 dell’art. 8 bis del decreto legislativo 502/1992, che così dispone: “I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali. L'accesso ai servizi è subordinato all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale”, il Tar di Torino evidenzia come “ci si limita ad osservare che il fatto che il singolo cittadino possa scegliere il professionista nell’ambito dei soggetti accreditati non significa che tutti i medici che lavorano in strutture accreditate siano abilitati al rilascio di prescrizioni sanitarie a carico del SSN”.
Nella deliberazione impugnata si richiama poi l’art.15 decies del decreto legislativo n. 502/1992, recante “Obbligo di appropriatezza”, dove si prevede che “I medici ospedalieri e delle altre strutture di ricovero e cura del Servizio Sanitario Nazionale, pubbliche o accreditate, quando prescrivono o consigliano medicinali o accertamenti diagnostici a pazienti all’atto della dimissione o in occasione di visite ambulatoriali, sono tenuti a specificare i farmaci e le prestazioni erogabili con onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Il predetto obbligo si estende anche ai medici specialisti che abbiano comunque titolo per prescrivere medicinali e accertamenti diagnostici a carico del Servizio Sanitario Nazionale”. “Ebbene – osserva il Tar -, tale norma non prevede in via generale che tutti i medici delle strutture accreditate – solo per il fatto di lavorare presso tali strutture - possano prescrivere medicinali e accertamenti”:
Il Tribunale Amministrativo Regionale, pertanto, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, “ lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2018, n. 40-7097”.
24 maggio 2019
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