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Anteprima. Convenzione farmacie. Ecco l’Atto di indirizzo. Nuove regole su acconti, tempi di pagamento, ricette, contributo Enpaf, farmacia dei servizi e remunerazione


Come annunciato oggi dall’assessore Montaldo le Regioni hanno definito l’atto di indirizzo per il rinnovo della convenzione. Il nuovo accordo dovrà prevedere le numerose modifiche al sistema apportate negli ultimi anni. Dalla fine del “monopolio” al nuovo sistema di remunerazione della filiera. IL DOCUMENTO.

19 FEB - “La farmacia, sia per le professionalità che esprime sia per la capillare distribuzione sul territorio, deve rappresentare la prima interfaccia del cittadino con il SSN. Questo ruolo deve trovare espressione nel testo della nuova convenzione al fine di integrare in modo organico l’attività della farmacia con le esigenze ed i programmi del SSN”.
 
Si apre con queste premesse l’atto di indirizzo per il rinnovo della convenzione con le farmacie trasmesso oggi al Governo dal Comitato di Settore Sanità delle Regioni.
 
La convenzione tuttora vigente nasce in un quadro in cui la farmacia era “l’unico soggetto deputato all’erogazione dei farmaci sul territorio”. Non c’erano state le “lenzuolate” di Bersani del 2006, ma neanche la possibilità per le Asl di distribuire direttamente farmaci territoriali o di affidarli “per conto” alle farmacie. Non c’era la farmacia dei servizi, né la ricetta elettronica. Né si parlava di un nuovo sistema di remunerazione per la filiera distributiva.
 
Insomma, un altro mondo. E ora la nuova convenzione dovrà fare i conti con tutto questo. In un quadro, si legge nell’atto di indirizzo, che potrà svilupparsi “solo attraverso l’adozione di un ruolo della farmacia che in modo preponderante privilegi la professionalità sanitaria al posto di quegli aspetti commerciali che non hanno alcuna connotazione sanitaria”.
 
Per questo, prosegue il documento, “a livello regionale la farmacia deve trovare spazi nell’organizzazione sanitaria a seconda delle decisioni e delle esigenze organizzative definite dalle singole Regioni, e questa collaborazione può essere sfruttata sia per il governo della spesa sia nelle attività di affiancamento ai servizi del SSN”.
 
Le linee di indirizzo

Acconto e Tempi di pagamento
Si rende necessario riconsiderare la corresponsione dell’acconto di cui al comma. 4 art. 8 DPR 371, il quale prevede la possibilità delle farmacie di richiedere un acconto alle aziende USL nel mese di gennaio di ciascun anno pari al 50 % di un dodicesimo dei corrispettivi dovuti dal SSN a fronte delle ricette spedite nell’anno precedente (secondo le Regioni l’acconto deve essere superato in quanto nessun fornitore SSN viene attualmente remunerato prima di erogare la prestazione).
In aggiunta o in alternativa i tempi di pagamento convenzionali possono essere ridefiniti come da normativa europea.
 
In accordo con quanto previsto dall’art.50 della legge 326/2003 si propone di superare la disposizione della precedente convenzione che consentiva alle farmacie di spedire le ricette all’interno dell’anno solare.

Poiché le farmacie  pagano i loro fornitori a 90 gg, si rileva l’utilità  di posticipare rispetto a quello previsto dalla attuale convenzione il termine ultimo per la liquidazione delle competenze dovute alle farmacie.
 
Ricette incomplete e Commissione farmaceutica aziendale
Considerato che è in via di attuazione il progetto della ricetta dematerializzata che comporterà il superamento della maggioranza dei contenziosi con le farmacie in attesa della piena attuazione, si prevede di riconsiderare i casi di non accettabilità delle prescrizioni farmaceutiche.
 
La presidenza delle commissioni farmaceutiche costituite presso ogni Azienda o consorzio tra aziende della stessa provincia, e con essa la possibilità di decidere l’esito del caso (poiché il voto del presidente prevale in caso di parità), è sempre assegnata all’associazione di categoria, delle farmacie private o pubbliche, cui appartiene la farmacia interessata al caso (comma 2 e comma 3 art. 10 DPR 371/98). Si ritiene necessario la ridefinizione della norma che regola la composizione di detta commissione o l’espressione del parere della medesima.
Si propone l’abolizione della Commissione Farmaceutica Regionale.
 
Contributo ENPAF
Si ritiene necessario valutare di eliminare il versamento all’ENPAF che le Aziende USL devono, a titolo di contributo a favore dei titolari di farmacie private, nella misura dello 0,15% della spesa sostenuta nell’anno 1986 dal SSN, per l’erogazione delle prestazioni farmaceutiche in regime convenzionale (comma 4 art. 17 DPR 371).

Farmacia dei servizi
Il livello nazionale deve inoltre affrontare il tema della ridefinizione dei ruoli, delle funzioni e dei compiti delle farmacie in relazione al sistema di assistenza delle cure primarie con particolare riguardo all’ottimizzazione dell’assistenza farmaceutica territoriale, a particolari modalità di espletamento del servizio e al riconoscimento e valorizzazione del ruolo sanitario e sociale delle farmacie convenzionate quali servizio pubblico essenziale, attraverso tutti gli strumenti che l’istituto convenzionale consente.
 
Si ritiene che, come specificato nella premessa, i criteri e le tematiche fondamentali di valorizzazione del ruolo delle farmacie vadano definiti in sede nazionale, ma declinati in sede regionale.
E’ necessario definire, a livello nazionale, un elenco di servizi quali: accesso alle prestazioni diagnostiche-ambulatoriali, assistenza domiciliare integrata, assistenza integrativa, promozione farmaci equivalenti, informazione al cittadino, razionalizzazione della distribuzione, attivazione di procedure di screening in applicazione dei piani regionali e/o aziendali, educazione sanitaria sul corretto uso del farmaco, partecipazione alla rete dei MMG con particolare riferimento ai nuovi modelli associativi della medicina di base previsti dal nuovo Patto della salute e dalle sperimentazione regionali (Case della Salute, CREG, AFT e UCCP), partecipazione a campagne di prevenzione, educazione ai corretti stili di vita.
 
Ridefinizione della struttura del compenso alle farmacie convenzionate
Attualmente sulla base delle modifiche alla normativa intervenute dall’ultima convezione, l’erogazione dei farmaci sul territorio avviene con le seguenti forme:
a) erogazione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico;
b) erogazione diretta da parte delle strutture pubbliche;
c)  erogazione attraverso le farmacie convenzionate dei farmaci acquistati dall’Azienda USL (cosiddetta distribuzione per conto);
d)  cessione alle farmacie convenzionate del contratto stipulato tra Aziende USL e aziende farmaceutiche.
L’Atto d’indirizzo ritiene quindi necessario individuare un meccanismo che consenta alle Regioni il rispetto dei tetti di spesa definiti a livello nazionale o regionale anche attraverso il coinvolgimento della distribuzione intermedia e finale ritenendo opportuno, anche nello spirito dell’obiettivo della trasformazione della farmacia in una struttura a prevalente attività sanitaria integrata con il SSN, andare a individuare meccanismi di remunerazione dell’attività svolta dal farmacista scollegati dal prezzo dei medicinali. Questo aspetto è fondamentale in particolare nell’ambito dell’erogazione dei medicinali al di fuori del regime convenzionale (vedi lettere  c)  e d).
 
Relativamente agli eventuali oneri a carico del SSR riconducibili alle attività dei servizi e prestazioni resi dalle farmacie diversi da quelli dell’erogazione del farmaco devono essere  di esclusiva competenza regionale nel rispetto da quanto previsto dall’art.6 del D.Leg 153/2009.
 
Inoltre si rileva la necessità di considerare l’elenco di AIFA relativo al PHT un elenco minimo tenuto conto quanto previsto dall’art.8 della legge 405/2001 che da mandato alle Regioni di definire accordi e modalità operative con le OOSS di farmacie pubbliche e private
La convenzione deve prevedere l’obbligatorietà dell’adesione delle farmacie ai contenuti degli accordi regionali anche per quanto riguarda l’erogazione dei servizi aggiuntivi che la qualificazione del ruolo implica.

19 febbraio 2015
© Riproduzione riservata

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