Campania. Stretta su medici e DG. Prescrizione di generici e biosimilari diventa una "priorità"
Con un decreto di Caldoro (in qualità di commissario per la sanità) attuata una vera e propria rivoluzione delle abitudini prescrittive. I medici invitati a prescrivere sempre equivalenti e biosimilari. E per i DG l'aumento della quota di generici sarà elemento per la loro valutazione. IL DECRETO.
28 MAR - La Regione Campania punta dritta sull’incentivo dei farmaci generici. E lo ha fatto attraverso un decreto del commissario ad acta, nonché governatore Stefano Caldoro. Il provvedimento ha lo scopo di incentivare l’utilizzo di farmaci di pari efficacia terapeutica ma di minor costo. E si legge che “tutti i medici prescrittori, debbano prediligere nelle prescrizioni farmaceutiche, nel rispetto delle indicazioni terapeutiche autorizzate, i farmaci con brevetto scaduto, alla stessa maniera di quanto riscontrato tramite sistema Tessera Sanitaria (TS) nelle Regioni che fanno maggior uso di tali farmaci e ferma restando la facoltà dei medici di prescrivere in scienza e coscienza”.
Ma la novità più evidente è il fatto che il provvedimento assegna ai Direttori generali una serie di obiettivi prioritari sulla cui effettiva attuazione sarà valutata ai fini della conferma o revoca dell’incarico medesimo. Gli obiettivi dovranno essere conseguiti attraverso l’incremento per il 2013 della quota prescritta di farmaci a brevetto scaduto, con una corrispondente riduzione della quota di farmaci coperta da brevetti. L’incremento deve essere tale da consentire di ridurre di almeno un terzo la differenza riscontrata per l’ASL rispetto all’obiettivo indicato nei precedenti punti. Per il 2014 la differenza rispetto all’obiettivo assegnato deve essere ridotta di almeno due terzi; l’obiettivo deve essere completamente conseguito nel 2015.
Tra
gli obiettivi dei Dg, nello specifico quello per tutti gli ATC4 monitorati tramite Sistema Tessera Sanitaria (TS), un allineamento al comportamento prescrittivo osservato nella Regione più virtuosa, in termini di propensione alla prescrizione di medicinali con brevetto scaduto e, nel breve periodo, all’ASL più virtuosa a livello regionale;
Inoltre, per la prescrizione dei farmaci compresi nella categorie ATC4 di seguito riportate:
1) categoria ATC4 N06AB - inibitori selettivi della serotonina-ricaptazione - I farmaci a base di principi attivi non coperti da brevetto, devono rappresentare, su base annua, a livello regionale e di ogni singola Azienda, in termini di confezioni erogate almeno il 79% del totale delle confezioni erogate;
2) categoria ATC4 C09BA - ACE-inibitori e diuretici - i farmaci a base di principi attivi non coperti da brevetto devono rappresentare, su base annua, a livello regionale e di ogni Azienda Sanitaria, in termini di confezioni erogate, almeno l’87% del totale delle confezioni erogate;
3) categoria ATC4 C09CA - Antagonisti dell’angiotensina II, non associati - i farmaci a base di principi attivi non coperti da brevetto, devono rappresentare, su base annua, a livello regionale e di ogni Azienda Sanitaria, in termini di confezioni erogate, almeno l’80% del totale delle confezioni erogate;
4) categoria ATC4 C09DA – Antagonisti dell’angiotensina II e diuretici - i farmaci a base di principi attivi non coperti da brevetto devono rappresentare, su base annua, a livello regionale e di ogni Azienda Sanitaria, in termini di confezioni erogate, almeno il 75% del totale delle confezioni erogate;
5) categoria ATC4 C10AA – inibitori delle HMG CoA reduttasi - i farmaci a base di principi attivi non coperti da brevetto, devono rappresentare, su base annua, a livello regionale e di ogni Azienda Sanitaria, in termini di confezioni erogate almeno l’82% del totale delle confezioni erogate;
6) di ribadire nel 30% l'obiettivo di incidenza massima della prescrizione di confezioni di sartani sul totale delle confezioni di farmaci che agiscono sul sistema reninaangiotensina, nonché quanto previsto ai punti 2 e 3 decreto commissariale n. 56 del 12.7.2011 ad oggetto
“appropriatezza terapeutica nella prescrizione di farmaci antipertensivi”.
Incentivazione dei farmaci biosimilari:
Il farmaco biosimilare, con costo terapia più basso, dovrà essere utilizzato come prima scelta nei confronti del paziente mai trattato per tutte le indicazione terapeutiche autorizzate, salvo diverso giudizio clinico. In caso di documentata inefficacia terapeutica e/o intolleranza e/o effetti collaterali va garantito il ricorso ad altro farmaco biosimilare o al farmaco biologico (originatore). Qualora il medico prescrittore non ritenga di poter utilizzare sui pazienti naive il farmaco biosimilare al costo più basso, è tenuto, contestualmente alla prescrizione del farmaco biologico (originatore), a produrre alla direzione Sanitaria della propria azienda sanitaria pubblica la scheda paziente di cui al decreto commissariale n. 15 del 30.11.2009 da cui siano rilevabili le motivazioni della scelta. Tale motivazione dovrà essere riportata sulla richiesta per singolo paziente da trasmettere alla farmacia ospedaliera, nel caso di pazienti ricoverati o ambulatoriali in cui si utilizzi la distribuzione diretta, o dovrà essere indicata sul piano terapeutico qualora la prescrizione avvenga con questa ultima modalità. In caso di centro prescrittore privato, le schede paziente vanno inviate all’ASL di competenza.
In questo caso i Direttori Generali hanno l’obiettivo di conseguire un tasso di utilizzo di farmaci biosimilari pari almeno all’incidenza dei pazienti naive sul totale dei pazienti dell’Azienda sanitaria stessa. Del conseguimento di tale obiettivo relazioneranno in occasione delle verifiche trimestrali presso il Settore Programmazione dell’AGC 19. Lo stesso controllo dovrà essere effettuato nei confronti di tutti i centri prescrittori, pubblici e privati.
Inoltre, i Direttori Generali notificheranno, con cadenza trimestrale, ai centri prescrittori, pubblici e privati, di farmaci biologici (originatori) per i quali esistono farmaci biosimilari con le stesse indicazioni autorizzate, la spesa relativa a tali farmaci indotta dalle loro prescrizioni. Nei successivi 30 giorni, i centri prescrittori dovranno produrre adeguata motivazione dello scostamento rispetto all’obiettivo assegnato con il presente provvedimento e rispetto alla media aziendale.
Da notare anche come il rispetto degli obiettivi di prescrizione di farmaci biosimilari sarà utilizzato quale criterio per la conferma o chiusura del centro proscrittore.
Saranno i nuclei di controllo dell’appropriatezza farmaceutica di cui al decreto commissariale 15 del 30.11.2009, verificheranno il rispetto dell’appropriatezza e degli obiettivi del presente provvedimento da parte dei centri prescrittori, utilizzando quale criterio di selezione delle strutture da controllare lo scostamento dalla media aziendale, per maggior numero di farmaci biologici (originatori) prescritti. I direttori generali relazioneranno al Settore Programmazione dell’AGC 19, in occasione delle verifiche trimestrali, sul rispetto degli obiettivi, sui controlli eseguiti, sui procedimenti disciplinari e/o sanzionatori attivati.
28 marzo 2013
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