Farmaci e limiti alla prescrizione. Tar Piemonte contro la Regione. Sospesa delibera su appropriatezza “Fa prevalere logiche di risparmio”
I giudici dicono stop alla delibera dello scorso luglio nella parte in cui ha previsto indicazioni prescrittive per 11 farmaci con l’obiettivo di risparmiare circa 60 mln. “Fa prevalere logiche di risparmio a discapito del parametro dell’appropriatezza della cura”. ORDINANZA
21 SET - “Pur non vincolando direttamente la libertà prescrittiva dei medici curanti, paiono in grado di ingenerare nei destinatari (e nel personale medico operante sotto le direttive delle rispettive ASL) la propensione ad uniformarvisi, facendo così prevalere logiche di risparmio a discapito del parametro dell’appropriatezza della cura”. Così il Tar del Piemonte in un passaggio dell’ordinanza con cui ha sospeso l’efficacia della delibera della Regione Piemonte dello scorso luglio (obiettivi Dg) nella parte riguardante l’assistenza farmaceutica in cui la Giunta ha previsto norme sull’ appropriatezza prescrittiva con particolare riferimento ad 11 categorie di farmaci (dalla cura dell’ulcera al colesterolo, dagli antidepressivi alla cura dell’asma etc).
Accolto quindi dai giudici il ricorso presentato da Astra Zeneca con l’intervento di Fimmg contro la Regione. Ora si dovrà attendere l’udienza pubblica prevista per l’8 marzo 2017.
“Ritenuto che la domanda cautelare – scrivono i giudici - , ad un primo esame, appare assistita da adeguato fumus boni iuris, con particolare riferimento alle deduzioni concernenti la violazione sostanziale dell’art. 15, comma 11-ter, d.l. n. 95/2012, e l’introduzione surrettizia di vincoli sulla libertà prescrittiva del medico curante; ritenuto in particolare che detta duplice violazione pare potersi integrare nella misura in cui le previsioni di cui alla delibera:
a) non includono ipotesi di deroga motivata al raggiungimento degli obiettivi di risparmio, sinanche per le terapie già in corso per le quali è pacificamente consigliato il mantenimento del trattamento farmacologico in essere;
b) correlano in modo rigido e automatico al mancato raggiungimento degli obiettivi di salute e assistenziali (tra i quali paiono essere inclusi anche gli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria regionale), non solo la mancata attribuzione della quota integrativa del trattamento economico dei direttori generali, ma una valutazione in termini di grave inadempimento contrattuale, tale da comportare ipso iure la decadenza del dirigente dall’incarico;
c) pertanto, pur non vincolando direttamente libertà prescrittiva dei medici curanti, paiono in grado di ingenerare nei destinatari (e nel personale medico operante sotto le direttive delle rispettive ASL) la propensione ad uniformarvisi, facendo così prevalere logiche di risparmio a discapito del parametro dell’appropriatezza della cura; ravvisato il pericolo di pregiudizio grave e irreparabile per la parte ricorrente derivante da possibili contrazioni dei ricavi e della diffusione del farmaco dalla stessa distribuito e interessato dalla determinazione impugnata; ritenuto quindi di dover accogliere l’istanza cautelare, con sospensione in parte qua della delibera regionale nei limiti dell’interesse della ricorrente”.
21 settembre 2016
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