Per le professioni sanitarie serve un nuovo Codice deontologico
11 GIU -
Gentile Direttore,
come è ben noto a tutti i professionisti appartenenti alle cosiddette professioni regolamentate, il codice deontologico “è un codice di comportamento generalmente avente efficacia normativa, a cui il professionista deve attenersi per l’esercizio della sua professione”.
A tal proposito risulta necessario sottolineare che con l’entrata in vigore della legge n. 3/2018, istitutiva della Federazione nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSRM-PSTRP), in rappresentanza di ben 19 professioni sanitarie, tra cui quella della professione sanitaria in “Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro”, spetta alle Federazioni nazionali (art. 7 co. 3 del D.Lgs. 233/1946 e s.m.i.), l’emanazione dei codici deontologici rivolto agli iscritti degli Ordini territoriali dopo l’approvazione da parte dei relativi Consigli Nazionali (art. 8 co. 12 del D.Lgs. 233/1946 e s.m.i.).
In tale contesto si inserisce anche il codice deontologico dell’operatore sanitario in “Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro”, quale strumento cruciale per il corretto operato del dipendente pubblico/privato o del libero professionista, restando ancora oggi una partita aperta da parte sia dei Consigli Nazionali che della Federazione Nazionale.
Accedendo sul portale della Federazione Nazionale degli Ordini TSRM-PSRTP, risulta presente per il profilo professionale del Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di lavoro, quello emanato ed approvato dall’Associazione professionale UNPISI il 24/11/2012.
Infatti tale codice deontologico come quello relativo alle altre professioni sanitarie, necessiterebbe di essere aggiornato ed adeguato sia alle recenti normative che all’evoluzione tecnica relativo agli ambiti di competenza e di responsabilità degli stessi.
A tal proposito occorre soffermarsi su argomenti di grande interesse e sempre di discussione, quali appunto:
• l’autonomia tecnico-professionale;
• le competenze e la rivendicazione delle stesse sia in ambito pubblico che privato;
• il conflitto di interesse e le possibili ingerenze di altri profili professionali;
• le incompatibilità;
• i limiti settoriali con particolare riferimento agli ambiti entro cui può muoversi l’operatore sanitario; ecc….
Ma non da ultimo, occorre sottolineare i principi ed i valori professionali del “Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro” che devono essere guida di riferimento nel nuovo codice deontologico.
Il codice deontologico dovrà costituire non solo un valido strumento di riferimento a cui gli iscritti dovranno attenersi, ma altresì dettare le modalità di contestazione degli eventuali illeciti e le relative sanzioni sul mancato rispetto dello stesso, affinché sia un pacchetto di “norme” generali ed astratte, valide per tutti gli iscritti e, non basato su facoltà e/o discrezionalità nei confronti di alcuni.
Pertanto, l’auspicio è che la Federazione Nazionale degli Ordini TSRM-PSTRP proceda al più presto all’approvazione, emanazione e divulgazione del nuovo codice deontologico, quale utile strumento del professionista.
dott. Mauro Lopopolo
Tecnico della Prevenzione – ARPA Puglia
Docente CdL TPALL presso l’Università degli Studi di Bari e del Molise
11 giugno 2021
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