13 ottobre -
Gentile Direttore,
nell’attesa che la politica possa realmente interessarsi alla nostra categoria, i tribunali continuano a pronunciarsi sull’equipollenza del titolo di massofisioterapista a quello di fisioterapista, indipendentemente dalla data di conseguimento. Ancora una volta un nostro collega diplomato dopo il 17 marzo 1999 è stato segnalato ai Nas di Torino per abuso della professione di fisioterapista, nonché quella di osteopata. Il Pubblico Ministero, letti gli atti del procedimento penale, ha chiaramente stabilito che l’indagato “risulta in possesso di un titolo che lo abilita ad esercitare la professione di massofisioterapista, il quale - secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sentenza n.1105/2015 - risulta equipollente al titolo per esercitare la professione di fisioterapista”.
Il PM ha chiesto, quindi, l’archiviazione del procedimento penale che è stata accolta per le ragioni indicati dal giudice per le indagini preliminari.
Un caso molto simile si è verificato ad Asti; anche in quel caso e per gli stessi motivi, il pm chiese al GIP l’archiviazione del procedimento.
Alla luce di una giurisprudenza oramai chiara che è orientata nel sostenere la tesi dell’equipollenza dei due titoli, ci chiediamo come mai la politica e le istituzioni continuano a non prenderne atto. Ci chiediamo per esempio come mai la dott.ssa
Rossana Ugenti (Dirigente del Ministero della Salute),
rispondendo ad un quesito del Sindacato dei fisioterapisti, afferma che il massofisioterapista post ‘99 “è stato inquadrato dalla giurisprudenza nell’ambito della categoria degli operatori di interesse sanitario”. Ci sono decine di sentenze recentissime, tra Tar Consiglio di Stato e Consiglio di Giustizia Amministrativa, che invece hanno stabilito tutt’altra tesi.
Ci auguriamo profondamente che i dirigenti e i politici preposti a chiarire definitivamente la nostra posizione possano ravvedersi sulla via di Damasco per il bene di un’intera categoria.
Luca De Martino
Presidente Simmas