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QS Edizioni - domenica 30 giugno 2024

Lettere al Direttore

L’angelo della morte e la sua sodale

di Fernanda Fraioli
immagine 30 maggio -

Gentile direttore,
l’evento di cronaca lo ricordiamo tutti. Il nome che si era dato l’autore degli efferati episodi anche: “l’angelo della morte” si era autoproclamato.

Lo scenario degli eventi, l’Ospedale di Saronno; la sodale, l’infermiera che operava con lui.

Ora siamo in grado di sapere – dopo la condanna penale a rispondere dei danni conseguenti alla commissione di reati contro la vita e l’incolumità individuale, concretatisi in plurimi omicidi dolosi aggravati, perpetrati in danno di pazienti ricoverati e affidati alle loro cure – cosa è stato loro contestato in sede contabile a seguito della commissione di detti reati.

Ad entrambi, in solido, il danno erariale.

Al solo medico, anche il danno indiretto subito dall’Azienda Sanitaria quantificato in € 2.253.872,28 in virtù dei risarcimenti pagati alle parti civili per effetto delle sentenze del giudice penale.

Come i sodales augustales di romana memoria, membri dell’alta gerarchia sacerdotale, addetti ad un culto con speciali privilegi, i due esercitavano indisturbati quelli che ritenevano essere i propri.

In questo giudizio non si sono costituiti, non hanno svolto, nemmeno in fase preprocessuale, alcuna difesa, né sollevato alcuna eccezione come se il processo non fosse a loro carico, ma di qualcun altro.

Eppure, sono stati condannati a risarcire in solido, al pagamento in favore dall’ASST Valle Olona della somma di € 900.000,00, a titolo di danno all’immagine – imputabili, ai fini del riparto interno, per € 500.000,00 a lui e per € 400.000,00 a lei – oltre interessi legali dal deposito della sentenza fino al saldo.

Somme a cui va aggiunta la rivalutazione monetaria dalla data dei singoli mandati di pagamento sino alla pubblicazione della sentenza e, su tutte le somme così liquidate, andranno poi applicati gli interessi nella misura di legge dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, oltre alle spese del giudizio, sia di merito che cautelare, poste a carico di entrambi in solido.

Ed in più con un sequestro conservativo ante causam disposto sui beni dei convenuti, confermato dal Collegio giudicante che si converte in pignoramento ai sensi di legge.

Infine, l’interdizione legale conseguente, ai sensi del Codice penale, allo stato di detenzione, per effetto della quale la Procura contabile ha ottenuto la nomina di curatori speciali dei due soggetti a cui sono stati notificati gli atti processuali.

Condanne principali ed accessorie di non poco momento perché tanto il giudice penale che quello contabile hanno ritenuto sussistente la responsabilità civile dell’Azienda Sanitaria in relazione alle condotte del medico, all’epoca dei fatti Dirigente del Pronto Soccorso con specializzazione in Anestesia, per i danni subiti dai familiari dei pazienti uccisi.

Prima a registrarsi la condanna dell’ente pubblico perché la sua responsabilità risiede nel generale principio espresso dal Codice civile (art. 2049) per poter affermare la quale, il giudice ha ritenuto sussistenti i due presupposti fondamentali del rapporto organico tra ente e dipendente e del nesso di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate.

Il tutto alla luce della c.d. prevenibilità, in quanto il committente deve farsi carico degli illeciti del preposto che avrebbe potuto prevenire, cioè di quegli illeciti che costituiscano uno sviluppo non del tutto imprevedibile, sia pure come degenerazione ed eccesso, delle mansioni affidate e di quelli che non siano in un rapporto di assoluta eterogeneità rispetto ai compiti istituzionali.

L’intervento del giudice contabile, parimenti, si basa sulle medesime considerazioni, atteso che il soggetto, legato all'Amministrazione da un rapporto di impiego o di servizio, deve rispondere del danno che ha causato nell'esercizio di un'attività illecita connessa con questo rapporto, e non soltanto quella costituente svolgimento diretto della funzione propria del rapporto d'impiego (o di servizio), ma anche quella strumentale per l'esercizio della medesima funzione o che rinvenga nel rapporto lavorativo l'occasione necessaria del suo manifestarsi, ancorché rappresenti una illecita deviazione dalle attribuzioni dal servizio.

E nel caso del medico e dell’infermiera autori dei fatti in commento si sono riscontrati entrambi gli elementi: sia il rapporto di impiego e di servizio con l’amministrazione sanitaria, sia il necessario collegamento fra i fatti di reato ed i ruoli professionali da essi ricoperti, ossia l’occasionalità necessaria dei fatti perpetrati con i compiti d’istituto, avendo entrambi agito con abuso delle rispettive qualità di medico e di infermiera, che hanno agevolato, se non permesso, l’esecuzione del loro disegno criminoso.

L’illiceità delle condotte contestate, data la loro evidenza, ha comportato la condanna di costoro in sede penale (per ben tre gradi di giudizio) ed in sede contabile dove, anche in assenza di interventi difensivi si sono ritenuti fondati ed utilizzabili tutti gli accertamenti effettuati dal giudice penale.

Inutile dire che è stato riconosciuto sussistente il dolo.

La prima voce di danno contestata ad entrambi riguarda l’immagine perché motivato dalle particolarità del caso e dalle modalità delle condotte poste in essere in quanto tenute da professionisti che avrebbero dovuto tutelare la salute dei cittadini che indicano senza ombra di dubbio la ricorrenza di delitti commessi a danno dell’amministrazione sanitaria.

Il danno è stato ritenuto di particolare rilevanza perché si è inteso non soltanto a carico della P.A. quale vittima del delitto, ma più propriamente come compromissione dei beni giuridici dell’integrità, funzionalità, imparzialità e buon andamento tutelati dall’art. 97 della Costituzione, con conseguenti ripercussioni negative sull’immagine dell’ente pubblico.

Quello alla tutela dell’immagine ed al prestigio della P.A. è diritto costituzionalmente tutelato che trova il suo fondamento in ben due articoli della Carta costituzionale: l’art. 2, che riconosce i diritti inviolabili della persona sia fisica, che giuridica e l’art. 54 che sancisce il generale dovere che hanno tutti i cittadini di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne le leggi e, più specificamente, in quello proprio dei dipendenti pubblici, di adempiere le pubbliche funzioni con disciplina ed onore.

Il massimo organo dei giudici contabili, quali sono le Sezioni Riunite, ha ritenuto che “il danno all’immagine della Pubblica amministrazione (“non patrimoniale”), anche se inteso come “danno c.d. conseguenza”, è costituito “dalla lesione” all’immagine dell’ente, “conseguente” ai fatti lesivi produttivi della lesione stessa (compimento di reati o altri specifici casi), da non confondersi con “le spese necessarie al ripristino”, che costituiscono solo uno dei possibili parametri della quantificazione equitativa del risarcimento”.

Ciò significa che la lesione dell’immagine pubblica opera su due piani: uno esterno, per la diminuita considerazione dell’opinione pubblica in quei settori in cui l’amministrazione danneggiata precipuamente opera, ed uno interno, per l’incidenza negativa sull’agire delle persone fisiche che compongono i propri organi.

Ciò determina che, contrariamente al passato quando la presenza del c.d. clamor fori – ovvero la divulgazione della notizia del fatto a mezzo della stampa o tramite qualunque mezzo di informazione di massa o di un pubblico dibattimento – si presentava come indispensabile per poter configurare la lesione dell’immagine, oggi, invece, si configura solo quale aggravante.

Il c.d. clamor, allora, può essere rappresentato anche dalla divulgazione all’interno dell’Amministrazione e dal coinvolgimento di soggetti ad essa estranei, senza alcuna diffusione nei mass media.

I comportamenti del medico e dell’infermiera di cui si tratta, si sono sostanziati nell’uccisione sistematica di soggetti ammalati e, dunque, fragili e privi di difesa, in un luogo deputato istituzionalmente alle loro cure ed hanno inferto una grave lesione all’immagine all’Azienda Sanitaria coinvolta, istituzionalmente deputata alla tutela della salute degli infermi.

Il risarcimento di un simile pregiudizio è stato ritenuto che non possa rapportarsi solo alla eventuale spesa di ripristino incidente sul bilancio dell’ente, ma ad un valore ideale da determinarsi secondo l’apprezzamento del giudice anche sulla base di presunzioni, tra cui le conseguenze negative che, per comune esperienza, siano riferibili al comportamento lesivo, e via equitativa (ai sensi dell’art. 1226 c.c.).

Tale quantificazione in via equitativa va fatta sulla base di alcuni elementi indicatori, individuati dalla giurisprudenza e presentano una natura oggettiva, soggettiva e sociale.

Quanto ai primi, non possono non considerarsi la natura criminosa dei fatti e le modalità con cui essi sono stati commessi e reiterati nel tempo con agghiacciante sistematicità.

Nello specifico, alla base degli omicidi perpetrati dal medico in concorso con l’infermiera è emersa la precisa volontà del primo, spesso preannunciata o apertamente proclamata dinanzi ai colleghi ed al personale infermieristico, di applicare a pazienti in condizioni gravemente compromesse e con basse aspettative di vita, ritenuti non meritevoli di dispendio di tempo e risorse sanitarie, un protocollo farmacologico da lui elaborato.

Infatti, ancor prima di valutare il quadro clinico dei singoli pazienti, il medico aveva già deciso di cagionarne o accelerarne la dipartita con la massiccia somministrazione in rapida successione dei farmaci del suo “Protocollo”.

Quanto ai secondi, rileva il ruolo rivestito dai convenuti quali pubblici dipendenti dell’amministrazione sanitaria, istituzionalmente deputata alla tutela della salute.

Infine, i fattori di natura sociale sono, nel caso specifico, legati alla negativa impressione suscitata nell’opinione pubblica locale e all’interno della stessa Amministrazione sanitaria, nonché alla diffusione ed amplificazione dei fatti operata dai mass media.

Non vi è dubbio che nella specie il clamor fori sia stato amplissimo, essendo stati i crimini perpetrati presso un Ospedale pubblico oggetto di grande attenzione da parte della stampa e della televisione, locali e nazionali, e per lungo tempo, tanto da renderne edotta l’intera popolazione.

Del danno indiretto – corrispondente, come detto, all’ammontare che l’Azienda Sanitaria ha dovuto rifondere ai familiari delle vittime – imputato al solo medico, ne è stata fatta una quantificazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 22 del D.P.R. n. 3/1957 (che si occupano della giurisdizione del giudice contabile e dell’azione di rivalsa dell’Amministrazione nei confronti del dipendente), secondo cui la Corte dei conti può porre a carico del responsabile tutto il danno accertato o parte di esso.

In virtù di tale criterio i giudici contabili hanno ritenuto di accogliere la misura indicata dal Pubblico Ministero in € 2.253.872,28, corrispondente alla somma dei pagamenti effettuati a tale titolo dall’ASST, in qualità di responsabile civile, agli eredi dei pazienti deceduti, così come emergente dai relativi mandati di pagamento, ritenuta assolutamente congrua dal giudice penale.

Da questa condivisa quantificazione, la condanna alla restituzione dell’intera somma all’Azienda Ospedaliera a tacitazione del danno patrimoniale causato all’erario pubblico da un proprio dipendente infedele.

Fernanda Fraioli
Consigliere della Corte dei Conti

30 maggio 2024
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