toggle menu
QS Edizioni - venerdì 28 giugno 2024

Lettere al Direttore

Le sfide della sanità territoriale. La Sanità pubblica, il privato accreditato e la nuova disciplina della concorrenza

di Pier Paolo Polizzi 
immagine 23 maggio - Gentile Direttore,
nell’ambito delle sfide relative al riordino del governo della Salute sul versante territoriale delle cure la legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2021, promulgata in piena pandemia, agli inizi di agosto del 2022, ha previsto una radicale «revisione…dell’accreditamento e del convenzionamento delle strutture private» nel settore sanitario le cui modalità attuative sono state successivamente definite, al termine del 2022, dal decreto cosiddetto “Schillaci” in materia di “Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l’accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie”.

Il nuovo impianto normativo contiene, dopo la disciplina delle valutazioni finalizzate al rilascio di nuovi accreditamenti istituzionali (sostitutiva del regime di accreditamento provvisorio) la seguente previsione: “I soggetti privati…sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie previa pubblicazione, da parte delle Regioni, di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta”.

L’enorme portata di novità di tale previsione – consistente nell’inserimento, nell’articolo 8- quinquies del d. lgs. n. 502/1992, di una norma che contempla appunto selezioni periodiche regionali dei «soggetti privati accreditati interessati alla stipula di accordi contrattuali» – non può non richiamare il vissuto “identitario” dei nostri sodalizi assistenziali e della gamba privata del sistema sanitario pubblico. Ovvero gli erogatori privati istituzionalmente accreditati. Da ciò discende la necessità di una seria e approfondita valutazione della coerenza della nuova norma con quella che regola la sanità a partire dalla legge del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale. Ciò al fine di individuare gli elementi di discontinuità e gli elementi di continuità rinvenibili in un ambito, come quello della sanità, nel quale si sono stratificate norme che rispondono a esigenze diverse. Inizialmente il rapporto tra pubblico e privato accreditato si ispirava a una concorrenza virtuosa tra i vari servizi, lasciando gli utenti al centro del sistema liberi di scegliere tra il settore pubblico e il settore privato. In quella fase, come pure riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 416 del 1995, c'era un “diritto all'accreditamento”, mentre le norme del 1997 e del 1999 hanno reso discrezionale tale provvedimento. Poi, sotto la pressione delle difficoltà economiche e delle imprescindibili esigenze di equilibrio del bilancio statale, c’è stata l'introduzione di una programmazione regolatoria che partiva dalla individuazione dei fabbisogni ma senza abbandonare l'impostazione precedente, che lascia appunto libero l'utente nella scelta dei luoghi di cura.

Ora, invece, nella nuova normativa introdotta sulla concorrenza viene a innestarsi una diversa e del tutto inedita declinazione di tale concetto tra i soli soggetti privati nell'accesso ai fondi pubblici, sottoposta peraltro al giudizio degli erogatori dei fondi (le Regioni appunto). Detto in altri termini, la nuova disciplina per la concorrenza risulta davvero «singolare», perché, in presenza di più operatori, pubblici e privati, sul «mercato» della Sanità, per realizzare più concorrenza e, quindi, porre gli operatori su uno stesso piede di partenza, opera al contrario una distinzione a seconda della natura giuridica dei soggetti. Ciò che vale nel pubblico non vale nel privato accreditato e dunque tale regolamentazione finisce per essere essa stessa una violazione del principio di concorrenza.

Pier Paolo Polizzi
Segretario generale Fenaspat (Federazione nazionale Sanità privata accreditata territoriale)
23 maggio 2024
© QS Edizioni - Riproduzione riservata