Quotidiano on line
di informazione sanitaria
Giovedì 21 NOVEMBRE 2024
Lettere al direttore
segui quotidianosanita.it

Se è il Tar a decidere cosa può e non può fare il medico

di Antonio Panti

20 NOV - Gentile Direttore,
la recente sentenza del TAR Lazio sul ricorso di un piccolo sindacato contro la possibilità che i medici di famiglia mantenessero in cura (doverosamente) i loro pazienti affetti da Covid, crea un gravissimo precedente contro la medicina generale e contro l’indipendenza dei medici che la Corte Costituzionalha più volte garantito. In base a una lettura letterale della norma (l’aveva detto Giolitti che in Italia le leggi per i nemici si applicano per gli amici si interpretano) i giudici del TAR Lazio affermano che nel Lazio i MG, essendo incitati a visitare i propri pazienti Covid, “risultano investiti di una funzione di assistenza domiciliare del tutto impropria”…… “che dovrebbe spettare unicamente alle USCA istituite dal legislatore nazionale proprio e esattamente per questo scopo”. 
 
La sentenza non vieta esplicitamente ai MG la partecipazione alle USCA ma, in tal caso, il TAR avverte che i MG “vengono pericolosamente distratti e di fatto sollevati dal loro precipuo compito che è quello di prestare assistenza ordinaria, a tutto detrimento della concreta possibilità di assistere i pazienti non covid”. 
 
Esultiamo! A questo non eravamo ancora arrivati! Il TAR, noto think tank di esperti sanitari, ci dice come organizzare il servizio e cosa debbono fare e non fare i medici.
 
A quanto pare il magistrato può vietare a un medico di visitare un proprio paziente in barba a tutte le abilitazioni e le iscrizioni all’albo.
 
Montesquieu è vissuto invano e ormai viviamo un paese anarchico, dove ciascuno fa legge a se stesso, con la differenza che la magistratura si è autoproclamata sovraordinata a ogni altro legittimo potere e autorizzata a decidere su tutto. Debolezza della politica!
 
Questa è la principale osservazione ma ve ne sono altre. I MG sono legati al SSN da una ACN che impone loro di tutelare la salute dei propri iscritti, di promuoverla e di prevenire i danni, di curarli in studio e a domicilio, di seguirli sul piano clinico e psicologico.
 
Ma il TAR se ne rende conto? Come si può comportare il MG di fronte a una sintomatologia incerta, a un paziente polipatologico che lui solo sa inquadrare quando vi è un sospetto epidemico, di fronte a una banale ILI che, tuttavia, sfido chiunque a decidere aprioristicamente cosa in realtà è o può divenire?
 
E’ ovvio che i MG debbono essere ben protetti dal contagiarsi per non contagiare gli altri e che i pazienti e i loro familiari hanno lo stesso diritto. IL MG deciderà volta per volta, a seconda del suo giudizio, quando visitare personalmente il paziente sospetto, e poi curarlo se positivo, oppure quando inviare l’USCA sotto la sua personale responsabilità e potendone, se vuole, farne parte.
 
Altrimenti a che servono i medici di famiglia? Tutta la politica deontologica dei medici e etica degli amministratori è volta a ricomporre l’unità dell’uomo che la moderna tecnologia tende fatalmente a scomporre in piccole sezioni specialistiche.
 
Prima di emettere sentenze di così forte impatto politico e deontologico nei confronti del SSN sarebbe bene riflettere su tutti gli aspetti di una questione senza fermarsi alla lettera, che spesso tradisce il pensiero e induce in errore.
 
Antonio Panti 

20 novembre 2020
© Riproduzione riservata

Altri articoli in Lettere al direttore

lettere al direttore
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di Quotidiano Sanità.

gli speciali
Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001

Sede legale e operativa:
Via della Stelletta, 23
00186 - Roma
Direttore responsabile
Luciano Fassari

Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto

Tel. (+39) 06.89.27.28.41

info@qsedizioni.it

redazione@qsedizioni.it

Coordinamento Pubblicità
commerciale@qsedizioni.it
Copyright 2013 © QS Edizioni srl. Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata.
Policy privacy