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Dopo 20 anni la legge 251/2000 sulle professioni sanitarie non è ancora applicata

di Marcello Bozzi

22 LUG - Gentile Diretttore,
un plauso a Saverio Proia per la dovizia dei dettagli (articolo QS 17/7/2020) e per l’impegno da lui stesso profuso nella strutturazione e nell’approvazione della l. 251/2000. Ma sono passati 20 anni e ancora non ci siamo! È bene ricordare che la L. 251/2000 interessa le 22 professioni sanitarie raggruppate in 4 aree (o classi): – area infermieristico-ostetrica, area riabilitativa, area tecnica, area della prevenzione.
 
Per ogni raggruppamento è ben specificata l’autonomia e la responsabilità dei professionisti afferenti (comma 1 artt. 1-2-3-4).
 
Il comma 2 degli stessi articoli richiama la responsabilità di Stato e Regioni alla “… valorizzazione e responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni afferenti alle 4 aree … omissis …. al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione nel Servizio sanitario nazionale, all'integrazione dell'organizzazione del lavoro della sanità in Italia con quelle degli altri Stati dell'Unione europea”.
 
Le dichiarazioni di intenti ci sono … i fatti molto meno.
 
L’art. 5 prende in considerazione la formazione universitaria (Corsi di Laurea Magistrale). Dal 2003 al 2019 hanno completato il percorso formativo 32.540 studenti (la maggior parte già operativa nel Sistema sanitario con l’abilitazione all’esercizio professionale con il percorso formativo di I livello), così distribuiti:
• 15.300 nell’area infermieristico-ostetrica
• 7.100 nell’area riabilitativa
• 7.140 nell’area tecnica
• 3.000 nell’area della prevenzione
 
Il Sistema Sanitario è costituito da:
• n. 111 ASL (comprensive di strutture ospedaliere e servizi territoriali)
• n. 100 AO / AOU / IRCCS
• circa 900 presidi ospedalieri afferenti alle ASL (probabilmente dato in difetto, tenuto conto che in molti casi più ospedali della stessa ASL vengono considerati “ospedale unico”, così come le discipline afferenti … contrariamente a quanto previsto dal DM 70/2015)
• circa 900 strutture private accreditate (case di cura / strutture per lungodegenza / strutture riabilitative – i cui criteri autorizzativi dovrebbero essere sovrapponibili al sistema sanitario nazionale)
 
I Dirigenti delle Professioni Sanitarie sono 395 (prevalentemente di area infermieristico-ostetrica), di cui 16 con contratti 15 septies (dati MEF).
 
Se fossero stati rispettati quei principi di cui ai commi 2 degli artt. 1-2-3-4 (valorizzazione e responsabilizzazione, in allineamento agli altri Paesi) i Dirigenti delle Professioni Sanitarie (pari diritti e pari dignità per tutte le professioni) sarebbero dovuti essere almeno 1..100 per l’area inf.ost., 1.100 per l’area riabilitativa, 1.100 per l’area tecnica e 450 per l’area della prevenzione (limitando ai soli aspetti organizzativo-gestionali, in linea con quanto avviene in altre linee professionali … per non parlare dei riscontri di “stranezze” dove qualcuno che è direttore di se stesso!).
 
Ora si tratta di capire se la “disattenzione” è stata dello Stato, delle Regioni … o se ci sono state altre forze, nostalgiche del DPR 128/69 (abrogato) che hanno premuto per il mantenimento delle situazioni di quel tempo (improponibili ed inapplicabili oggi, tenuto conto anche delle evoluzioni normative e formative che hanno interessato le professioni sanitarie).
 
Ora è necessario e urgente, tenuto conto anche delle espressioni governative nel Patto per la Salute di recente pubblicazione (scheda 3):
1. definire meglio i criteri e le procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli dirigenziali, in particolare per gli inquadramento nella Direzione SC (dich. congiunta n. 6 del vigente CCNL Dir. Sanitaria);
2. Definire chiaramente il livello direzionale apicale (area medica / area inf.ost / area riabilitativa / area prevenzione) per ogni tipologia di struttura, tenuto conto delle caratterizzazioni e specificità di ognuna;
3. Definire le posizioni contendibili (evitando doppioni e/o sovrapposizioni e conflittualità – inutile avere due dirigenti quando l’espressione del primo è conseguente all’espressione del secondo o di una figura “terza”);
4. Superare il principio fissato nell’Art. 7 della l. 251/2000 (20 anni fa!) ove si specifica che “… le aziende possono istituire il servizio …” con la modifica in “le aziende debbono istituire …”!
5. Garantire il riconoscimento di pari diritti e pari dignità alle Direzioni delle professioni sanitarie, al pari delle altre dirigenze sanitarie precedentemente istituite (indennità di esclusività e indennità di specificità – dich. congiunta n. 7 del vigente CCNL Dir. Sanitaria);
6. Attivazione dei percorsi per i riconoscimenti delle posizioni dirigenziali (organizzative e professionali) previste dal vigente CCNL area Dirigenza Sanitaria, con contestuali compensazioni nelle dotazioni organiche (congelamento delle posizioni dell’area del comparto che transitano nell’area della dirigenza, così come previsto 20 anni fa nella l. 251/2000).
 
Per finire due ultime considerazioni:
• Non ha senso aver migliorato la formazione, ad invarianza di ruoli e responsabilità;
• Lo “spoils-system” sulla Direzione delle Professioni Sanitarie, troppo spesso in voga ad ogni cambio di direzione generale, non può essere accettato!
 
La Direzione delle Professioni Sanitarie (specifica per ogni Area) è una dirigenza della Pubblica Amministrazione, al pari di tutte le altre dirigenze, con autonomie e responsabilità proprie. Non è un “Ufficio di Collocamento” e non è … la lunga mano della Direzione Generale per le decisioni “particolari”, né può essere una struttura “pressata” (per non dire altro) da OO.SS. locali dell’area del comparto (arcaiche), ferme alle logiche spartitorie del passato, troppo lontane dai nobili principi meritocratici (con particolare riferimento agli incarichi di funzione organizzativi).
 
È comprensibile e condivisibile il pensiero delle Direzioni Aziendali di poter scegliere una figura dirigenziale di così grande rilevanza, sia per la funzione programmatoria, sia per gli aspetti organizzativi e gestionali. Allora vanno previsti due percorsi:
- il primo mantiene l’organizzazione e l’articolazione in essere (articolazione della Dirigenza, in linea con quanto definito nel vigente CCNL);
- il secondo richiede la modifica della 502/92 e l’inserimento anche del Direttore delle Professioni Sanitarie a livello della Direzione Aziendale, con nomina fiduciaria, con le stesse regole in essere per il DS e DA.
 
L’auspicio è che non siano necessari altri 20 anni.
 
Marcello Bozzi
Segretario ANDPROSAN – Associazione Sindacale Associata COSMED
 

22 luglio 2020
© Riproduzione riservata

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