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Contratti a termine Pa. Alla Corte di Cassazione l'ultima parola sulla quantificazione del risarcimento del danno al lavoratore illegittimamente assunto

di Pierpaolo Volpe

25 AGO - Gentile Direttore,
dopo due procedure di infrazione NIF 2014/4231 e NIF 2010/2124 attivate dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano, e diverse sentenze e ordinanze della Corte di giustizia, da ultime l’ordinanza Papalia C-50/13 e la sentenza Mascolo C-22/13 e a., la questione della individuazione di una sanzione adeguata per l’illegittima apposizione del termine ai contratti di lavoro, nei confronti della Pa, giunge finalmente all’attenzione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Il conflitto interno generatosi all’interno delle sezioni della Corte di Cassazione in materia di contratti a termine nella Pa, descritto nella mia lettera dell’11 gennaio scorso, è finalmente giunto ad una definitiva risoluzione, ora saranno le Sezioni Unite a quantificare il risarcimento del danno al lavoratore che è stato ripetutamente assunto in maniera illegittima da parte della pubblica amministrazione.
 
Per quanto riguarda le ASL, le Sezioni Unite dovranno affrontare anche la questione dell’inapplicabilità del divieto di conversione del contratto, previsto dall’ex art. 36 del d.lgs. 165/2001, agli Enti pubblici economici (Corte di cassazione a Sezioni Unite sentenza n.  4685/2015 del 09/03/2015) alla luce del fatto che le stesse  ASL, dal 1999 sono diventate soggetti imprenditori e quindi qualificate come Enti pubblici economici (ordinanza 49/2013 della Corte Costituzionale).
Con l’ordinanza interlocutoria n. 16363/15 del 4/08/2015, la Cassazione ha cercato di dirimere il contrasto venutosi a creare tra le diverse sezioni, in cui una, escludendo la conversione del contratto, con sentenza n. 19371/2013 ha individuato come sanzione adeguata per la Pa a seguito dell’utilizzo abusivo dei contratti a termine, il risarcimento previsto dall’art. 32 commi 5 e 7 della legge 183/2010 ( dalle 2,5 alle 12 mensilità), mentre un’altra con sentenza n. 27481 del 30.12.2014, ha introdotto il concetto di “danno comunitario”, mutuando la sanzione dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (dalle 2,5 alle 6 mensilità), a cui si contrappongono però, diverse pronunce dei diversi giudici di primo grado e Corti d’appello, che hanno individuato invece come sanzione effettiva e sufficientemente dissuasiva, che rispetti di canoni imposti dalla giurisprudenza comunitaria, il risarcimento di  venti mensilità (15 + 5) previsto dall’art 18 della legge 300/70.

A queste sentenze si contrappone quella emanata da un’altra sezione della suprema Corte, la quale con sentenza 27363/14 del 23/12/2014, al punto 3.1, ha statuito con un obiter dictum che in base all'ordinanza Papalia, l'unica sanzione adeguata nel pubblico impiego è l'art.5, comma 4 bis, d.lgs. n.368/2001, con la trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a termine successivi, anche non consecutivi, una volta superati i 36 mesi con lo stesso datore di lavoro.

A breve anche la questione della conversione del contratto finirà all’attenzione delle Sezioni Unite e potremo così finalmente decretare, adesione dell’Italia alla direttiva 70/1999/CE e il rispetto delle sentenze della Corte di giustizia.
Piena fiducia nella Corte di Cassazione, che non può più permettersi scivoloni come quello fatto nel 2012 con la sentenza 10127/2012, palesemente smentita e criticata dalla Corte di giustizia con la sentenza Mascolo del 26/11/2014.
Risarcimento del danno o conversione del contratto, una sanzione effettiva, proporzionata e dissuasiva deve essere individuata, pertanto il Governo farebbe bene a procedere ad una celere ricognizione dei posti vacanti nei vari comparti della Pa, tra cui le ASL, al fine di avviare urgentemente un processo di stabilizzazione del personale precario, al fine di evitare che lo Stato italiano sia inondato di ricorsi con conseguente assolutamente prevedibili.
 
 
Dott. Pierpaolo Volpe
Master in infermieristica forense

25 agosto 2015
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