Autismo. Condannata la Asl che non paga le terapie sostenute dalla famiglia
Una coppia di genitori di un bambino affetto da disturbo generalizzato dello spettro autistico hanno presentato ricorso contro la Asl Rm2 per non avere garantito al figlio, di 5 anni, le terapie Aba, costringendo la famiglia a rivolgersi a un centro privato. Per il giudice ricevere quelle cure dal Ssn è nei diritti del bambino “trattandosi di prestazioni sanitarie per le quali sussistono evidenze scientifiche di un significativo beneficio”. E ha condannato la Asl a sostenere le spese delle cure ABa future, stabilite in 40 ore settimanali per 48 mesi. L’ORDINANZA
12 OTT - Le cure Aba per l’autismo vanno garantite ai bambini e pagate dal Ssn. Lo ha chiarito il Tribunale civile di Roma che, con ordinanza del 9.10.2018, ha accolto il ricorso avanzato da una coppia di genitori di un bambino di 5 anni affetto da disturbo generalizzato dello spettro autistico, costretti a rivolgersi a Centri privati per ottenere la terapia Aba data l’inadempienza del Ssn, condannando la Asl di appartenenza a sostenere le spese relative alle cure ricevute da terzi pari a 40 ore settimanali di terapia ABA per 48 mesi.
L’ABA sta per Applied Behaviour Analysis, cioè Analisi del Comportamento Applicata e si basa sull’uso dei principi della scienza del comportamento per la modifica di comportamenti socialmente significativi.
Le linee guida ministeriali sull’autismo adottate dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità raccomandano l’utilizzo del metodo ABA nel trattamento dei bambini con disturbi dello spettro autistico stante l’evidenza scientifica della metodologia.
Il D.Lgs. 502/1992 all’art. 1 stabilisce che “Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso risorse pubbliche…omissis… i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale” e al comma 7 “Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate”.
Ne consegue, secondo il Tribunale di Roma, “che il requisito imprescindibile dell’erogazione da parte del Servizio Sanitario della prestazione richiesta e/o il diritto al rimborso delle spese sostenute per la prestazione sia l’evidenza scientifica di un significativo beneficio in termini di salute”.
Pertanto, partendo proprio dai suddetti dati normativi, secondo il Giudice “si può certamente affermare che sussista, nel caso de quo, il diritto del minore, affetto da autismo, all’erogazione, da parte del Servizio Sanitario Nazionale, di un trattamento cognitivo comportamentale modello ABA, trattandosi di prestazioni sanitarie per le quali sussistono evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, come accertato dalle Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico”.
Il giudici hanno inoltre stabilito che il bambino della seguire 40 ore di terapia settimanali per 48 mesi almeno, contro le 10 ore settimanali di terapia che il bimbo ha eseguito fino ad oggi.
Il giudice ha quindi condannato la Asl di appartenenza a sostenere le spese future del bambino per le terapie Aba, nel dettaglio pari a 40 ore settimanali di terapia ABA per 48 mesi, cioè per tutto il periodo di cura giudicato necessario. Per il giudice non è invece possibile accogliere la richiesta di rimborso delle spese già sostenute “in quanto tale richiesta deve essere effettuata mediante ricorso ordinario, essendo totalmente priva del requisito periculum in mora, trattandosi di risorse già corrisposte dai ricorrenti alle strutture che curano il minore e non avendo allegato essi ragioni irreparabili che giustifichino l’immediatezza di tale rimborso”.
12 ottobre 2018
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