Psicologo di famiglia. Il Parlamento ha già legiferato, perché contrastarlo?
di Saverio Proia
Chi ha proposto al Governo di impugnare le leggi regionali della Puglia e della Campania ha dimenticato che già stata approvata una norma primaria che prevede l’inserimento e l’intervento dello psicologo nell’ambito delle cure primarie. Nessuna invasione di campo quindi, ma esercizio dell’autonomia organizzativa che la Costituzione assegna alle Regioni
05 OTT - A pensare male…dice un’antica massima popolare. Dopo la legge regionale della Puglia che istituisce lo psicologo di cure primarie, anche la analoga legge della
Regione Campania viene impugnata dal Governo, con motivazioni diverse ma con identico risultato.
È strano, ed è un eufemismo. Un maligno direbbe è sospetto ma lungi da me essere maligni, anzi, non penserei mai che sia stata una lobby a condizionare le scelte del Governo nazionale e far impugnare queste due leggi regionali. Voglio credere che al Governo non sono stati forniti tutti gli elementi per una valutazione oggettiva.
Vorrei ricordare che l’esperienza dello psicologo di cure primarie o di base non è nuova a livello regionale (è stata attivata da tempo in Veneto ed è stata sperimentata positivamente in Umbria). Come esistono tantissime esperienze positive di collaborazioni professionali, talora nello stesso studio, tra medici di medicina generale e psicologi. Esperienze positive a tal punto che, in sede di conversione del c.d. decreto Calabria, è stato previsto che le Regioni dovessero incentivare i medici di medicina generale nel caso in cui decidano di inserire nella propria equipe oltre al collaboratore di studio, all’infermiere, anche lo psicologo.
Chi ha proposto al Governo di impugnare le due leggi regionali ha dimenticato che il Parlamento ha già approvato una norma primaria che prevede l’inserimento e l’intervento dello psicologo nell’ambito delle cure primarie. Le Regioni Puglia e Campania con l’approvazione delle due leggi non hanno fatto altro che dare attuazione a quanto il Parlamento ha già legiferato in materia.
Inoltre, nel programma per l’attuazione dei finanziamenti europei per ricostruire e potenziare il Ssn il segretario nazionale del PD,
Nicola Zingaretti, nei suoi dieci punti ha previsto l’istituzione dello psicologo di cure primarie e, giustamente i Governatori,
Emiliano e De Luca hanno raccolto l’indicazione programmatica del loro segretario di partito, approvando leggi in materia con larghissima maggioranza.
Nel Senato della Repubblica, nel frattempo, il gruppo del PD, prima firmataria la senatrice
Paola Boldrini, ha presentato uno specifico disegno di legge già incardinato in Commissione e che ha iniziato il suo iter legislativo registrando già apprezzamenti ed adesioni bipartisan. È augurabile che questo provvedimento sia approvato nel più breve tempo possibile e magari già in sede deliberante nelle competenti commissioni parlamentari.
Piace sempre ricordare che la Psicologia è stata riconosciuta come campo proprio di attività di promozione, cura, riabilitazione e tutela della salute e come disciplina scientifica, grazie ad una legge varata a larga maggioranza, se non all’unanimità, negli anni ottanta grazie ad un grande medico ed universitario ma anche un eroico partigiano, Adriano Ossicini. Giova sempre ricordare che per tale legge 56/89 “La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito".
Oggi, per effetto della pandemia Covid-19, non ancora debellata, la domanda di intervento per salvaguardare e ricostruire uno stato di benessere psicologico la domanda di psicologia è cresciuta enormemente a partire dagli operatori che quotidianamente vivono il dramma dell’assistenza ai pazienti Covid–19.
Alla luce di queste sintetiche premesse pare originale, se non bizzarro, affermare che le Regioni Puglia e Campania, nel varare queste leggi abbiano invaso i campi ed i compiti propri della normativa che l’art. 117 della Costituzione riserva alle competenze dello Stato. Mentre, in realtà, le due Regioni, così come prevedere l’art. 117, non hanno fatto altro tradurre in termini organizzativi quanto il Parlamento, con una legge dello Stato, ha stabilito.
Nessuna invasione di campo, ma esercizio dell’autonomia organizzativa che la Costituzione assegna alle Regioni; autonomia esercitata, opportunamente dalle Regioni anche in altri campi e per altre professioni sanitarie, senza che il Governo nel corso di questi anni abbia mai ritenuto lesivo ed in contrasto con i principi ed i contenuti dell’art. 117 della Costituzione.
Saverio Proia
05 ottobre 2020
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