Contratto dirigenza medica e sanitaria. Ecco la doppia carriera (gestionale e professionale) e nuovi fondi contrattuali. La bozza Aran
di L.F.
Dopo le prime anticipazioni arriva la prima proposta di articolato dell’Agenzia che sarà discussa domani con i sindacati. Prevista la “doppia carriera” con cui si propone di affiancare agli attuali incarichi di direttore di strutture semplici e complesse nuove posizioni che riconoscano diversi livelli professionali per chi non ha incarichi gestionali. Via libera anche a due nuovi fondi contrattuali (retribuzione degli incarichi e del risultato - retribuzione delle condizioni di lavoro) in cui confluiranno gli altri oggi esistenti. LA BOZZA
25 GIU - Doppia carriera (gestionale e professionale) e nuovi fondi contrattuali (retribuzione degli incarichi e del risultato - retribuzione delle condizioni di lavoro) in cui confluiranno gli altri oggi esistenti. Sono queste le principali novità della bozza di articolato formulata dall’Arana per il nuovo contratto della dirigenza medica e sanitaria.
Dopo le anticipazioni e il
via libera delle Regioni al nuovo Atto d’indirizzo dove sono state messe nero su bianco le risorse economiche (aumento medio di circa 200 euro al mese) la trattativa ora pare entrare nel vivo e domani sindacati e Agenzia si confronteranno sul nuovo articolato.
Ma vediamo le principali novità. Nell’articolato si propongono due tipologie d’incarico: gestionale e professionale.
Incarichi gestionali:
- incarico di direzione di struttura complessa conferito ai sensi dell’art…(Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa - Criteri e procedure);
- incarico di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale che è articolazione interna del dipartimento o del distretto e che include, necessariamente e in via prevalente, la responsabilità di gestione di risorse umane e strumentali. Ove previsto dagli atti di organizzazione interna, lo stesso può comportare, inoltre, la responsabilità di gestione diretta di risorse finanziarie. E’ conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico;
- incarico di direzione di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa che include, necessariamente e in via prevalente, la responsabilità di gestione di risorse umane e strumentali. E’ conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico.
L’incarico di direttore di dipartimento di cui al D.Lgs 502/1992 è conferibile esclusivamente ai direttori delle strutture complesse aggregate nel dipartimento ed è remunerato con la maggiorazione di retribuzione prevista all’art…, comma 12 (Retribuzione di posizione). L’incarico di direzione di presidio ospedaliero di cui al D.Lgs 502/1992 è equiparato all’ incarico di direzione di struttura complessa. L’incarico di direzione di distretto sanitario di cui al D.Lgs 502/1992 è equiparato, ai fini della retribuzione di posizione minima di parte fissa, all’ incarico di struttura semplice, anche a valenza dipartimentale o distrettuale, o all’incarico di struttura complessa in base ad una scelta aziendale.
Incarichi professionali:
- incarico professionale di altissima specializzazione (tipologia di incarico di nuova istituzione ai sensi del presente CCNL): è un’articolazione funzionale che - nell’ambito di un Dipartimento - produce prestazioni di altissima professionalità e specializzazione, riferite alla disciplina ed alla struttura organizzativa di riferimento e che rappresenta il riferimento aziendale per l’acquisizione ed il consolidamento delle conoscenze e competenze nel settore. È caratterizzata da funzioni orientate ad una attività specifica e prevalente, anche con la collaborazione di risorse umane e l’utilizzo di risorse tecnologiche e funzionali necessarie per l’uso discrezionale ed appropriato di conoscenze e strumenti specialistici. E’ conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico;
- incarico professionale di elevata specializzazione: è un’articolazione funzionale che – nell’ambito di una struttura complessa o semplice, o di più Strutture Complesse fra loro coordinate - produce prestazioni di alta professionalità riferite alla disciplina ed alla struttura organizzativa di riferimento e che rappresenta il riferimento aziendale per l’acquisizione ed il consolidamento delle conoscenze e competenze nel settore. È caratterizzata da funzioni orientate ad una attività specifica e prevalente, anche con la collaborazione di risorse umane e l’utilizzo di risorse tecnologiche e funzionali necessarie per l’uso discrezionale ed appropriato di conoscenze e strumenti specialistici. E’ conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico;
- incarico professionale, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo: tale tipologia prevede in modo prevalente responsabilità tecnico-specialistiche. E’ conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico;
- incarico professionale di base conferibile ai dirigenti con meno di cinque anni di attività che abbiano superato il periodo di prova: tali incarichi hanno precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso i momenti di valutazione.
Nell’articolato si specifica poi come a tutti i dirigenti, anche neo-assunti, dopo il periodo di prova, è conferito un incarico dirigenziale. Ai dirigenti con meno di cinque anni di effettiva anzianità sono conferiti solo incarichi professionali di base. Ai dirigenti con almeno cinque anni di anzianità è invece conferito un incarico, diverso dall’incarico professionale di base, in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare nonché alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate dal collegio tecnico in caso di verifica e valutazione positiva da parte del collegio tecnico
Nuovi fondi contrattuali.
Nella bozza si istituisce poi il nuovo
Fondo per la retribuzione degli incarichi e del risultato.
Nel nuovo fondoconfluiscono, ad invarianza complessiva di spesa, in un unico importo, i valori consolidati nell’anno che precede quello di cui al comma 1 come certificati dal competente organo di controllo della contrattazione integrativa.
a) le risorse del “Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa” di cui all’art.9 CCNL 6/5/2010, biennio economico 2008-2009 dell’Area IV Medico-veterinaria;
b) le risorse del “Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa” di cui all’art. 58, comma 4 del CCNL del 5/12/1996, all’art. 8 del CCNL 6/5/2010, biennio economico 2008-2009 ed all’art. 8, comma 6, del CCNL del 17.10.2008 dell’Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie;
c) le risorse del “Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale” di cui all’art. 11 del CCNL del 6/5/2010 dell’Area IV medico-veterinaria;
d) le risorse del “Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale” di cui all’art.10 del CCNL 6/5/2010 ed all’art. 8, comma 6, del CCNL del 17.10.2008 dell’Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, al netto di quelle che, nel medesimo anno, sono state destinate alla dirigenza, professionale, tecnico e amministrativa
Inoltre viene istituito il nuovo
Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro.
Nel nuovo fondo confluiscono, ad invarianza complessiva di spesa, in un unico importo, i valori consolidati nell’anno che precede quello di cui al comma 1 come certificati dal competente organo di controllo della contrattazione integrativa e secondo le indicazioni riportate di seguito:
a) Fondo delle condizioni di lavoro di cui all’art.10 del CCNL 6.5.2010, biennio economico 2008-2009 dell’Area IV medico – veterinaria;
b) Fondo delle condizioni di lavoro di cui all’art.9 del CCNL 6.5.2010, biennio economico 2008-2009 ed all’art. 8, comma 6, del CCNL del 17.10.2008 dell’Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie.
Verifica e valutazione.
Il nuovo contratti definisce anche gli organismi preposti alla verifica e valutazione dei dirigenti che sono:
a) il Collegio tecnico;
b) l’organismo indipendente di valutazione o altro soggetto con funzioni analoghe previsto nell’organizzazione aziendale.
L.F.
25 giugno 2019
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