Orari e turni farmacie. Tar Campania: “Indispensabili per garantire il servizio al cittadino”
Respinto il ricorso di un farmacista che chiedeva libertà di apertura al di là di orari e turni stabiliti. Sottolineano i giudici: “La legislazione che disciplina il servizio farmaceutico non può essere valutata alla stregua di una comune legge che disciplini il libero commercio”.
15 FEB - In un momento in cui tutti parlano di liberalizzazioni, ed in particolare l’attuale settore delle farmacie viene criticato per la rigidità delle norme che lo regolamentano, un’interessante sentenza del TAR Campania (
n.04705/2011 REG.RIC., Sezione Quinta) si esprime a favore della costruzione delle norme che regolamentano le modalità di erogazione del servizio farmaceutico.
Nello specifico la sentenza trova corretta la limitazione d’orario imposta dalla Legge Regionale Campania 10/2011 nonché la previsione delle turnazioni per l’esercizio del servizio notturno e respinge le richieste di un titolare desideroso di effettuare il servizio farmaceutico notturno volontario permanente.
Ad avviso dello scrivente, la sentenza è apprezzabile, non solo perché conferma l’importanza della previsione di orari e turni per le farmacie, ma per le motivazioni contenute che considerano dette regole giuste e, soprattutto, fondamentali per l’efficienza del servizio farmaceutico.
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Lo scopo principale delle norme,, afferma la sentenza in parola, “
che disciplinano tale materia risiede, con tutta evidenza, nella volontà del potere pubblico di garantire un servizio all’utenza che sia al contempo continuo e territorialmente diffuso. Soprattutto questo secondo connotato sarebbe evidentemente frustrato laddove, avviatisi fenomeni discorsivi della concorrenza, quali maxime la creazione di oligopoli concentrati sulla grande distribuzione, si producesse nella fornitura di prodotti farmaceutici la scomparsa delle piccole farmacie dislocate in egual numero in periferia e nei centri delle grandi città. In altre parole la diffusività del servizio rappresenta, almeno allo stato, nelle intenzioni del legislatore, un obbiettivo talmente importante da giustificare anche una compressione del diritto di intrapresa commerciale che indubbiamente esiste in capo al titolare di un esercizio farmaceutico,,.
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E poiché la creazione di grandi magazzini farmaceutici” continua la sentenza, “
che avendo capacità finanziarie molto maggiori degli altri “competitor” potrebbero facilmente scalzare le aziende della piccola distribuzione dal mercato, può essere controllata solo limitando le potenzialità temporali di apertura al pubblico delle stesse, ecco che le misure restrittive normativamente imposte, appaiano le uniche in grado di continuare ad assicurare una concorrenza diffusa su tutto il territorio, a vantaggio e non a detrimento dell’utenza. E’ infatti noto che un sistema di attrazione di nuova clientela si fonda, non solo per questi esercizi, proprio sulla capacità di apertura h 24 di essi, ed è dunque evidente che una legge che imponga restrizioni, proprio nell’ottica di una salvaguardia del mercato, non può mai risultare né irragionevole né in contrasto con i principi costituzionale. Del resto che la normativa restrittiva, quale quella qui in esame, sia idonea a colpire selettivamente solo gli esercizi più grandi (o comunque quelli dalle potenzialità economiche maggiori) è dimostrato dal fatto che un’apertura indiscriminata e sine die rappresenta un costo notevole, sicuramente non sostenibile da esercizi farmaceutici a conduzione familiare quali peraltro la maggior parte delle farmacie situate in periferia di un grande centro urbano. Il rischio di un’invasione rigida ed analistica in questo settore da parte di poteri pubblicistici è pi in parte scongiurato dalla partecipazione al procedimento impositivo di vincoli da parte dell’Ordine dei Farmacisti, che nella delimitazione degli orari e nella predisposizione dei turni, ovviamente, esercita ed amministra funzioni tecniche nell’interesse di tutti gli esercizi associati.,,
La decisione, da ultimo, valuta respingendola anche una questione d’illegittimità costituzionale sollevata dal ricorrente che riteneva l’imposizione di limiti di orari contraria al dettato costituzionale.
Ebbene recita la sentenza “
queste considerazioni inducono a ritenere, oltre che legittimi gli atti impugnati, manifestamente infondata la dedotta illegittimità costituzionale della normativa esaminata. L’infondatezza dell’illegittimità costituzionale si palesa anche per due ulteriori considerazioni: oltre alle osservazioni appena rassegnate, perché è inoltre evidente che la legislazione che disciplina il servizio farmaceutico non può essere valutata alla stregua di una comune legge che disciplini il libero commercio. E difatti, come già ritenuto da questo Tribunale con la sentenza n. 6161/2009 essa nella disciplina di detto servizio pubblico deve tenere in attenta considerazione le esigenze e l’interesse dell’utente, quale destinatario finale del servizio farmaceutico, e questo consente “una regolamentazione dello stesso che ne assicuri una ottimale fruizione” finalizzata a “contemperare in maniera bilanciata la libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), necessariamente implicante un regime di apertura al libero mercato in cui il sevizio in parola deve muoversi con altri valori costituzionali rilevanti, anch’essi altrettanto meritevoli di tutela, quali l’eguaglianza (art. 3 Cost.), la solidarietà sociale (art. 2 Cost.), la tutela della salute (art. 32 Cost.) ed il buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.).
Infine, a definitivamente confutare il supposto contrasto della normativa attualmente vigente con la Costituzione Italiana, è evidente che sono tuttora attuali le precisazioni che il giudice delle leggi volle articolare in tema di orari contingentati di prestazione del servizio de quo, con la sentenza del 4 febbraio 2003 con cui respinse analoga questione sollevata dal TAR Lombardia “le finalità concrete che la legge vuol raggiungere con il contenimento delle farmacie (assicurare ai cittadini la continuità territoriale e temporale del servizio ed agli esercenti un determinato bacino d’utenza) vanno nello stesso senso di quelle che si volgono conseguire con la limitazione dei turni e degli orari, in quanto, come è stato più volte osservato, l’accentuazione di una forma di concorrenza tra farmacie basata sul prolungamento degli orari di chiusura potrebbe contribuire alla scomparsa degli esercizi minori e così alterare quella che viene comunemente chiamata la rete capillare delle farmacie. Esiste in altri termini, nella non irragionevole valutazione del legislatore, un nesso tra il contingentamento delle farmacie e la limitazione degli orari delle stesse, concorrendo entrambi gli strumenti alla migliore realizzazione del servizio pubblico considerato nel suo complesso. (Così Corte costituzionale 4 febbraio 2003 n. 27),,.
Appare chiaro, a differenza di quanto affermato da chi vuole modificare l’attuale assetto del servizio farmaceutico, che non sono solo i farmacisti a ritenere alcune aperture liberalistiche del legislatore in contrasto con la Costituzione ma anche, e per l’ennesima volta, i giudici del nostro Paese.
Avv. Paolo Leopardi
15 febbraio 2012
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