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Imperizia o imprudenza? Se il fatto risale a prima della legge “Gelli” si deve valutare se applicare ancora il decreto Balduzzi. Una nuova sentenza della Cassazione


Il caso riguarda un ginecologo accusato di aver provocato una ferita al nascituro durante un parto cesareo. La Cassazione (sentenza 19387 della IV sezione penale) ha annullato la sententa della Corte d'Appello che aveva riscontrato una colpa lieve per imperizia ma senza prendere in considerazione la disciplina giuridica potenzialmente più favorevole per questa fattispecie di responsabilità professionale contemplata dal decreto Balduzzi in vigore all'epoca dei fatti. LA SENTENZA.

13 MAG - Negligenza e imperizia sono due cose diverse e i giudici devono verificare se la condotta colposa del sanitario rientri nella disciplina più favorevole introdotta dal decreto Balduzzi, proprio in riferimento ai casi di colpa lieve per negligenza o imprudenza, secondo le indicazioni offerte dalle Sezioni Unite o nell’ambito della legge 24/2017 (legge Gelli-Bianco).
 
Lo ha stabilito la Cassazione, quarta sezione penale, con la sentenza 19387/2019 pronunciandosi sul ricorso di un medico condannato per lesioni colpose.
 
Il fatto
Il medico, ginecologo ospedaliero, aveva provocato una ferita al nascituro durante il parto. Secondo la Corte d'Appello i rischi relativi al quadro clinico della partoriente, che avevano portato al cesareo d’urgenza erano noti al medico prima dell'intervento e quindi questo avrebbe dovuto operare con una particolare prudenza e cautela.

Secondo i giudici della Corte di Appello quindi, anche basandosi sulla perizia del CTU, la colpa era per imprudenza e quindi non si poteva applicare l'art. 590-sexies introdotto dalla legge 24/2017 nel Codice penale sulla responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario.

Per l'imputato, sarebbe prevalsa invece un'ipotesi di colpa lieve per imperizia, che consiste in una mancanza di abilità professionale nonostante l’osservanza della leges artis, avendo preferito il cesareo in quanto meno invasivo.
 
La sentenza 
La Cassazione, pur dovendo annullare la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato era estinto per prescrizione, si sofferma comunque sul tema della natura della colpa generica.
 
“Come noto – si legge nella sentenza - la distinzione tra culpa levis e culpa lata aveva acquisito una nuova considerazione alla luce della disposizione, in tema di responsabilità sanitaria, che era contenuta nell'oggi abrogato art. 3, comma 1, Dl 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n.  189, ove era tra l'altro stabilito: ‘L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve’”.
 
“Secondo la Corte regolatrice – prosegue la Cassazione - la novella del 2012 aveva escluso la rilevanza penale della colpa lieve, rispetto alle condotte lesive coerenti con le linee guida o le pratiche terapeutiche mediche virtuose, accreditate dalla comunità scientifica. In particolare, si era evidenziato che la norma aveva dato luogo ad una abolitio criminis parziale degli artt. 589 e 590 cod. pen., avendo ristretto l'area penalmente rilevante individuata dalle predette norme incriminatrici, alla sola colpa grave”.

“Il legislatore del 2017 – spiega ancora la Cassazione - ha ritenuto di limitare l'innovazione alle sole situazioni astrattamente riconducibili alla sfera dell'imperizia. Sono così state troncate, per il futuro, le incertezze verificatesi nella prassi, anche quella di legittimità, in ordine all'applicabilità della legge n. 189/2012 alle linee guida la cui inosservanza conduce ad un giudizio non di insipienza tecnico-scientifica (imperizia) ma di trascuratezza, e, quindi, di negligenza. L'art. 590 sexies cod. pen., si applica solo quando sia stata elevata o possa essere elevata imputazione di colpa per imperizia”.
 
“Non di meno – prosegue - ove a carico dei sanitari, per il fatto lesivo verificatosi, emergano profili di colpa per negligenza, può assumere rilevanza il riferimento alla legge n. 189/2012, in quanto norma più favorevole, ai sensi dell’art. 2, comma 4, cod. pen. Le Sezioni Unite, infatti, hanno chiarito che l'art. 3, del Dl 13 settembre 2012, n. 158, oggi abrogato, risulta più favorevole in relazione alle contestazioni per comportamenti del sanitario commessi prima della entrata in vigore della novella del 2017, connotati da negligenza o imprudenza con configurazione di colpa lieve, che, per il citato decreto Balduzzi, erano esenti da responsabilità in caso di rispetto delle linee guida o delle buone pratiche accreditate”.
 
Quindi secondo la Cassazione la distinzione tra colpa lieve e colpa grave per imperizia, nella fase esecutiva delle raccomandazioni contenute nelle linee guida per il caso in esame, “mantiene una sua attuale validità: ciò in quanto la colpa lieve per imperizia esecutiva delimita l'area di irresponsabilità penale del professionista sanitario”.
 
Verso il ginecologo sono stati accertati profili di colpa lieve per imprudenza che avrebbe imposto la verifica della disciplina più favorevole secondo la legge n. 189/2012.
 
La Cassazione sottolinea anche che la scienza penalistica non offre indicazioni in ordine tassativo nel distinguere le diverse ipotesi di colpa generica contenute nell'art. 43, comma 3, c.p. e che le stesse sezioni Unite hanno ribadito l'estrema difficoltà che talvolta si presenta nel riuscire a operare una plausibile distinzione tra colpa da negligenza e colpa da imperizia.
 
In questo caso, secondo la Cassazione, i giudici della Corte d’Appello hanno del tutto omesso di verificare se la condotta colposa del medico potesse rientrare nell'ambito della disciplina più favorevole introdotta dal decreto Balduzzi, proprio in riferimento ai casi di colpa lieve per negligenza o imprudenza, secondo le indicazioni delle Sezioni Unite.
 
Una lacuna che giustifica l'annullamento della sentenza impugnata, agli effetti civili.

Quindi “stante l'intervenuta instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, la sentenza in esame deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. La medesima sentenza, agli effetti civili, deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ex art. 622 cod. proc. pen., perché proceda a nuovo giudizio, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati”.

13 maggio 2019
© Riproduzione riservata

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