La responsabilità contrattuale del medico libero professionista. Il Tribunale di Milano condanna un sanitario in base alla legge 24/2017
Il giudice (sentenza 1654/2018) ha dato ragione a una paziente che aveva denunciato un dentista libero professionista, riconoscendo la responsabilità professionale, di natura contrattuale, del medico e lo ha condannato a risarcire i danni dovuti alla sua condotta imprudente nella predisposizione e nel montaggio di protesi e impianti. LA SENTENZA:
19 MAR - La legge 24/2017 sulla responsabilità professionale comincia ad avere i suoi effetti nei Tribunali. E quello del Tribunale di Milano, con la sentenza 1654/2018, è uno dei primi: il giudice ha dato ragione a una paziente che aveva denunciato un dentista libero professionista, riconoscendo la responsabilità professionale, di natura contrattuale, del medico e lo ha condannato a risarcire i danni dovuti alla sua condotta imprudente nella predisposizione e nel montaggio di protesi e impianti. Prima di avviare il processo, la paziente aveva promosso un procedimento per accertamento tecnico preventivo (Atp), che aveva accertato la responsabilità del medico.
Il fatto
La paziente si era rivolta al medico per sottoporsi a trattamenti odontoiatrici con lo scopo di avere un migliore aspetto estetico. II medico aveva proposto un trattamento per un costo di 18.250 euro, scontato a 14.000 euro, che prevedeva la sostituzione dei ponti protesici esistenti e la chiusura dei diastemi presenti nell'arcata superiore. Un intervento da realizzare con la ricopertura protesica di tutti i molari e dell'elemento inferiore 35 e attraverso la realizzazione di 4 nuove corone fisse degli incisivi superiori. II medico procedeva a realizzare tredici corone protesiche fisse in zirconioporcellana, dopo aver inserito perni sugli incisivi superiori, senza eseguire i ritrattamenti canalari degli elementi-pilastro.
Eseguiva anche lo sbiancamento dei denti naturali nel tentativo di renderli di colore simile alle corone protesiche applicate. II tentativo tuttavia falliva e ii medico decideva di applicare 15 faccette in zirconio-porcellana su tutti i denti naturali, con ulteriore aggravio di costi per 10.450 euro. I trattamenti eseguiti non davano però il risultato sperato e gli inestetismi cromatici rimanevano tra denti naturali e denti artificiali, provocando inoltre alla paziente forti dolori, che la costringevano ad assumere analgesici, ipersensibilità agli stimoli tecnici, difficoltà nella masticazione e distacco di una faccetta in zirconio.
Dopo qualche mese la paziente si rivolgeva ad altro medico ii quale, mettendo a fuoco una serie di problematiche, proponeva un nuovo intervento per risolvere la sintomatologia dolorosa, oltre che per rimediare agli inestetismi ancora presenti.
Per valutare eventuali profili di responsabilità a carico del primo medico
la paziente si rivolgeva a un esperto che rilevava colpa grave nell'operato del primo medico.
La paziente allora promuoveva prima un procedimento per accertamento tecnico preventivo, che accertava la responsabilità del medico, e successivamente il procedimento di mediazione, al quale tuttavia però il primo medico non partecipava.
A questo punto la paziente si è rivolta al Tribunale per chiedere, in giudizio, premettendo la declaratoria di risoluzione del contratto concluso dalle parti, il risarcimento di tutti i danni, anche di quelli futuri, con interessi e rivalutazione monetaria.
Il gidice ha allora acquisito i documenti della paziente, rinnovata la Ctu, non ritenendo necessario lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, per la precisazione delle conclusioni e concedeva il termine di venti giorni previsto dall’articolo 190 del codice di procedura civile per il deposito della eventuale memoria di replica.
La sentenza
Il Tribunale ha chiarito che al “sinistro” lamentato dalla paziente si deve applicare in sede giudiziale la legge 24/2017, per quanto i fatti si siano verificati prima della sua entrata in vigore, avvenuta il 1° aprile 2017, almeno per quanto riguarda i criteri di liquidazione del danno. Il giudice richiama l’articolo 7, comma 4 della legge 24/2017, che detta i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale da errore medico, rinviando alle tabelle ministeriali previste dagli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 209/2005), come già stabiliva l’articolo 3, comma 3, della legge 189/2012 (Balduzzi).
L’articolo 7 della legge 24/2017 consente anche però di ragionare sul nuovo inquadramento della responsabilità del medico inserito nell’organizzazione della struttura sanitaria come di natura extracontrattuale, impone al danneggiato di provare la colpa del medico, il nesso di causalità tra la sua condotta e il danno e l’esistenza del danno. Resta invece uguale la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria e del medico libero professionista, che prevede onere della prova da parte del denunciante più agevole. Quindi quando la legge 24/2017 verrà applicata integralmente sarà più vantaggioso agire direttamente nei confronti dell’ospedale/clinica (o della sua assicurazione), anziché del medico (come invece avveniva in passato).
Infine, la sentenza prende in considerazione gli elementi emersi dall’accertamento tecnico preventivo, (articolo 696-bis del Codice di procedura civile), da produrre obbligatoriamente prima di avviare il giudizio in base all’articolo 8 della legge 24/2017.
Il procedimento di consulenza tecnica preventiva serve alla “composizione della lite”: costituisce condizione di procedibilità della domanda risarcitoria di merito e le parti (comprese le assicurazioni) devono parteciparvi, pena l’obbligo di pagare spese di consulenza e di lite a prescindere dall’esito del giudizio.
“Dalle relazioni di Ctu – spiega la sentenza - emerge con chiarezza che, nell'esecuzione della prestazione sanitaria, il medico non ha adempiuto con diligenza alle obbligazioni sullo stesso gravanti.
I predetti elementi portano a ritenere raggiunta la prova della colpa dell'inadempimento da parte de! sanitario che ha eseguito le prestazioni mediche.
Ciò posto, nella relazione di CTU il consulente ha riconosciuto l'inesistenza di un danno biologico permanente non essendo rinvenibile alcuna problematica gnatologico-disfunzionale o limitazione alle articolazioni temporo-mandibolari (ATM), ne peraltro l'attrice ha perso, a seguito delle terapie odontoiatriche a cui è stata sottoposta, alcun elemento dentario, né alcun elemento dentario è stato devitalizzato per l'incongrua preparazione protesica. In buona sostanza, non si è avuto un peggioramento della situazione clinica rispetto allo stato anteriore”.
Il Tribunale di Milano ha quindi deciso – come conclude la sentenza – di:
a) accogliere “le domande di parte attrice e, per l' effetto, dichiara risotto il contratto di prestazione d'opera professionale stipulato dalle parti”;
b) condannare “al pagamento in favore della paziente a titolo di risarcimento dei danni non il medico patrimoniali dalla stessa patiti, della somma di euro 20.829,69, oltre interessi al tasso legate dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo”;
c) porre definitivamente “a carico del convenuto le spese di Ctu. - relative sia alla fase di ATP che al presente procedimento - già liquidate con separato provvedimento”;
d) condannare il medico “al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite relative al procedimento per accertamento tecnico preventivo che liquida in euro 1.990,00 per compensi, oltre euro 225,00 per contributo unificato, oltre spese generali al 15%, Iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario”;
e) condannare il medico “al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite relative al presente giudizio che liquida in euro 4.230,00, per compensi, oltre euro 518,00 per contributo unificato, oltre spese generali al 15%, Iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario”.
19 marzo 2018
© Riproduzione riservata
Altri articoli in Lavoro e Professioni