Patto Salute. Ecco le proposte dei sindacati per il decreto sul lavoro in sanità. Dal tutor per gli specializzandi al limite del 2% per i contratti atipici. Carriere diverse per manager e clinici
I sindacati hanno messo a punto le loro proposte per dare attuazione all'articolo 22 del Patto per la Salute. Fissati anche appositi paletti per la determinazione dei fabbisogni standard di personale dell'area sanitaria per la garanzia dell’erogazione dei LEA in maniera omogenea in tutto il Paese. LA BOZZA DI LEGGE DELEGA PROPOSTA DAI SINDACATI.
30 MAR - Standard e criteri per individuare i fabbisogni come priorità. Confermata l’istituzione di una rete formativa costituita sia da strutture universitarie che da strutture ospedaliere, pubbliche e private. Con la novità della figura del tutor per lo specializzando. Su sviluppo carriere riconoscere stesso ruolo e pari dignità degli incarichi che fanno riferimento alla loro natura prevalentemente gestionale o professionale. E poi sui precari al via un tetto massimo: contratti atipici non possono essere superiori al 2% di quelli indeterminati. Priorità nelle assunzioni a vincitori concorso e idonei.
Questi alcuni dei capisaldi della proposta di bozza di legge delega in materia di gestione e sviluppo delle risorse umane (ex art 22 Patto Salute) inviata oggi dall’Intersindacale medica al Ministero della Salute. I sindacati hanno dunque riunito e formulato in un unico documento in forma di articolato di legge le osservazioni sulle due proposte (Salute-Miur e Regioni). Se il
timing per presentare le osservazioni scadeva oggi il prossimo confronto è previsto invece per il 5 aprile. E in questo senso i sindacati su alcuni temi, su cui ancora non è stata trovata la quadra, prendono ancora un po’ di tempo e si “riservano di comunicare, con separato documento il 31 marzo, la posizione sulla eventuale graduatoria unica per la formazione specialistica, sulla istituzione della Specializzazione in Medicina Generale, sulle modalità di accesso al lavoro nel SSN nonché sulla stabilizzazione dei medici precari convenzionati equivalenti”.
Ma vediamo le principali misure contenute nel testo:
Formazione specialistica dei medici chirurghi e veterinari e specifica in medicina generale
Viene confermata rispetto alle bozze l’istituzione della rete formativa regionale ed interregionale, costituita sia da strutture universitarie sia da strutture ospedaliere, pubbliche e private accreditate e contrattualizzate con il SSN. Si prevede inoltre la revisione del sistema di accreditamento prevedendo quali ulteriori criteri: come il volume complessivo delle attività, la complessità della casistica e il livello tecnologico delle strutture. La rete formativa inoltre sarà sottoposta a verifica periodica dei criteri di accreditamento, con la estromissione delle strutture per le quali siano venuti meno i requisiti di accreditamento.
Confermata anche la possibilità, per favorire la conciliazione tra lavoro ed esigenze familiari e per un periodo non superiore a 12 mesi, di consentire, al medico e al veterinario specializzando e al medico in formazione specifica in medicina generale, la frequenza con impegno orario ridotto, con successivo recupero insieme alle attività formative non svolte. Per la medicina generale adeguamento della formazione e attività professionalizzanti.
Molto più articolata rispetto alle bozze la parte che riguarda l’inserimento degli specializzandi nelle strutture formative. Si dovrà tener conto de criteri di rotazione e dovrà risultare in coerenza con gli obiettivi definiti dagli ordinamenti didattici dei relativi corsi di specializzazione e di formazione e le peculiarità cliniche di ciascuna disciplina, con graduale assunzione di responsabilità assistenziale ed acquisizione di conoscenze e competenze di progressiva complessità fino alla completa autonomia professionale.
Arriva il tutor. In affiancamento del medico specializzando, e formando, per tutta la durata della formazione specialistica, da parte di un medico specialista nella medesima disciplina, o di un medico formato, con incarico di tutor, in servizio attivo, il quale, per tutte le procedura diagnostiche o terapeutiche invasive, che richiedono decisioni cliniche immediate, non deve essere impegnato in altra attività. La valutazione finale del medico in formazione specialistica e di medicina generale affidata alla Scuola di specializzazione, tenendo conto delle valutazioni e certificazioni formulate nelle strutture ove ha avuto luogo la formazione pratica.
Sviluppo di carriera all’interno della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria
Anche qui il documento dei medici amplia il contenuto delle bozze mantenendo però fisso l’obiettivo che mira a “introdurre pur nella unicità del ruolo, misure volte ad assicurare una maggiore flessibilità nei processi di gestione delle risorse umane, attraverso la definizione di percorsi di carriera rispettivamente caratterizzati da prevalente natura gestionale o da prevalente natura professionale”. Nello specifico si definiscono alcuni criteri tra cui quello della valorizzazione della peculiarità del lavoro medico attraverso il riconoscimento, nello stesso ruolo, con pari dignità gli incarichi che fanno riferimento alla loro natura prevalentemente gestionale o professionale. È poi previsto l’affidamento al dirigente medico, veterinario e sanitario specialista di incarichi di base e, al superamento del terzo anno di servizio cumulativo, di incarichi superiori a quelli di base , attraverso l’applicazione dei previsti istituti contrattuali e di procedure a carattere selettivo disciplinate dal CCNL. Prevista anche “l’implementazione dei sistemi di valutazione delle competenze professionali acquisite, su indicatori condivisi con i sindacati di categoria.
Standard di personale nelle strutture pubbliche e private accreditate, al fine di determinare il fabbisogno di professionisti dell’area sanitaria
Premesso che l’ individuazione dei distinti fabbisogni complessivi specialistici, dei medici chirurghi e dei medici veterinari, di medicina generale e per le cure primarie pediatriche è una priorità i sindacati evidenziano che nel definire una metodologia occorrerà tener conto:
- delle necessità di adeguamento delle dotazioni organiche per la garanzia dell’erogazione dei LEA in maniera omogenea in tutto il Paese;
- di parametri qualitativi, di efficienza di utilizzo delle risorse umane e di efficacia e sicurezza organizzativa e clinica;
- delle reti di offerta territoriali ed ospedaliere e del loro sviluppo, con riferimento;
- dei cambiamenti della domanda di salute, legati in particolare alle modifiche demografiche ed epidemiologiche; della evoluzione tecnologica;
- dell’evoluzione delle competenze dei professionisti sanitari;
Stabilizzazione del personale precario
Nel documento si prevede l’immissione, in via prioritaria, in ruolo dei vincitori di concorso e dei soggetti in possesso di idoneità a seguito di concorso pubblico, in servizio presso l’amministrazione. In seconda battuta che i concorsi riservati, in analogia a quanto a suo tempo previsto dalla Legge 401/2000 con riserva del 50% dei posti a favore del personale con incarico provvisorio non inferiore un anno nei cinque anni precedenti, anche in carenza della specializzazione nella disciplina richiesta. E poi la trasformazione dei rapporti di lavoro atipici in atto alla data di approvazione della legge, in rapporti a tempo determinato secondo le norme del vigente CCNL.
Infine si propone “un tetto massimo di rapporti atipici, flessibili, libero professionali, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, o comunque non rientranti nel CCNL della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, cumulativo non superiore al 2% dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato in servizio nel ruolo della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria”.
30 marzo 2016
© Riproduzione riservata
Altri articoli in Lavoro e Professioni