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Medici. Quasi pronto il nuovo codice deontologico. Il "paziente" diventa "persona" e paletti alla medicina estetica. Ecco il testo


Siamo ormai alla vigilia della presentazione ufficiale del nuovo codice dei medici che sostituirà quello in vigore dal 2006. Pronta una nuova bozza, dopo quella di marzo 2013. Confermati 4 nuovi articoli (medicina potenziativa, medicina militare, tecnologie informatiche e organizzazione sanitaria). IL TESTO DELL'ULTIMA BOZZA

25 MAR - Proseguono i lavori per la stesura del nuovo Codice deontologico dei medici italiani. La versione rinnovata, rispetto a quella datata 2006, dovrebbe definitivamente vedere la luce il prossimo maggio. Rispetto al testo attualmente in vigore, viene confermata la presenza di quattro nuovi articoli riguardanti la medicina potenziativa, quella militare, le tecnologie informatiche e l'innovazione nell’organizzazione sanitaria, oltre ad una più generale revisione dei 75.

Il primo dei quattro articoli aggiuntivi - già comparsi nella bozza approvata dal Comitato Centrale nel marzo 2013 - è l'articolo 76, concernente la "Medicina potenziativa ed estetica". Nell'ultima bozza esistono due ipotesi riguardanti il primo comma: nella prima, si indica al medico al quale viene richiesto un intervento finalizzato al potenziamento delle fisiologiche capacità psico-fisiche di operare, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e rispetto dell’autodeterminazione della persona, acquisendo il consenso informato in forma scritta; nella seconda ipotesi, invece, si suggerisce di non intervenire con atti suscettibili di alterare il naturale equilibrio.

Si passa poi all'articolo 77, riguardante la "Medicina militare". Al medico militare viene richiesto, al fine di garantire la salvaguardia psico-fisica del paziente, di assicurare il livello più elevato di umanizzazione delle cure praticando un triage rispettoso delle conoscenze scientifiche più aggiornate, agendo secondo il principio di “massima efficacia” per il maggior numero di individui. È dovere del medico militare anche quello di segnalare alle superiori Autorità la necessità di fornire assistenza a tutti coloro che non partecipano direttamente alle ostilità (militari che abbiano deposto le armi, civili feriti o malati) e denunciare alle stesse i casi di torture, violenze, oltraggi e trattamenti crudeli e disumani.

L'articolo 78 riguarda invece le "Tecnologie informatiche". L'uso sempre più intensivo delle tecnologie di informazione pone il medico di fronte ad alcune problematiche delicate riguardanti la privacy dei pazienti. In questo nuovo articolo viene chiesto al medico di garantire l’acquisizione del consenso, la tutela della riservatezza, la pertinenza dei dati raccolti e, per quanto di propria competenza, la sicurezza delle tecniche.

Infine, l'articolo 79 riguardante "Innovazione e organizzazione sanitaria", indica al medico di collaborare con l’organizzazione sanitaria al fine del continuo miglioramento della qualità dei servizi offerti. Spetta inoltre al medico favorire la trasparenza e la legalità dei comportamenti e il contrasto ai conflitti di interesse.

Nella più generale revisione dei 75 articoli si segnala un altro tema di stringente attualità, quello legato al risk managment, laddove, all'articolo 14, viene scritto che il medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza della persona assistita e degli operatori coinvolti, promuovendo a tale scopo l'adeguamento dell'organizzazione delle attività e dei comportamenti professionali, e contribuendo alla prevenzione e alla gestione del rischio clinico.

Si passa poi all'articolo 16 riguardante "Trattamenti diagnostico-terapeutici non proporzionati", che indica al medico il dovere di astenersi dall'intraprendere o insistere in trattamenti diagnostico-terapeutici non proporzionati. Al contrario il controllo efficace del dolore viene a configurarsi, in ogni condizione clinica, come trattamento proporzionato.

Capitolo a parte va dedicato al concetto di "persona assistita" che ha preso piede nelle bozze del nuovo codice in sostituzione di "paziente". Una concezione più olistica che prescinde dalla carta d'identità o dal passaporto e in quanto inserita in un contesto socio-economico, nonché ambientale, andrà guardata dal medico e dalle strutture sanitarie. La questione terminologica approcciata in questi ultimi testi sarà comunque ulteriormente definita prima di essere trascritta nel testo definitivo del nuovo Codice. 

25 marzo 2014
© Riproduzione riservata

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