Sigla il protocollo d’intesa anche la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici
12 MAR - Firmato oggi ufficialmente l’Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici per l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art.15, Legge 8 marzo 2017, n. 24, in attuazione dell’art. 14 del Protocollo d’intesa tra Csm, Cnf e Fnomceo firmato il 24 maggio 2018.
"Esprimiamo soddisfazione per la sottoscrizione di un Accordo che permette finalmente un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti Chimici e Fisici come periti eo consulenti tecnici dei tribunali – dichiara il Presidente
Nausicaa Orlandi – un Accordo che ha come obbiettivo arrivare a garantire un’omogeneità di affidamento di incarichi per le aree professionali su tutto il territorio italiano. Ci auguriamo ora che lo stesso venga recepito a livello locale e che vengano affidati incarichi ai professionisti Chimici e Fisici tenendo conto delle loro particolari e rilevanti competenze in ambito sanitario e tecnico".
Il Presidente della Fncf, non appena avuta conoscenza del protocollo di intesa tra Csm, Cnf, Fnomceo, a maggio 2018 aveva subito manifestato l’esigenza di stipulare apposito accordo al fine di adattare alcune delle previsioni del protocollo alla situazione normativa e alle caratteristiche specifiche dei professionisti Chimici e Fisici che operano in campo sanitario e tecnico per la tutela della salute umana, dell’ambiente e del patrimonio artistico e culturale.
Nella seduta del 23 settembre 2018, subito prima del rinnovamento del Consiglio Superiore della Magistratura, l’accordo viene approvato. Oggi 12 marzo 2019 viene firmato ufficialmente dal Presidente Fncf. L’accordo è finalizzato a permettere una revisione sistematica degli albi dei periti e dei consulenti tecnici dei Tribunali sulla base dei nuovi criteri, che permettono di assicurare, attraverso l’attuazione della legge n. 24/2017, l’adozione di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all’autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia.
Quali le principali novità?
Sezioni degli albi riservate ai chimici e ai fisici
Gli albi circondariali, ai sensi dell’art. 15, comma 3, della l. 24/2017, il quale stabilisce che al loro interno deve essere garantita, «oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», recano una sezione riservata ai Chimici e una sezione riservata ai Fisici.
Valutazione delle competenze
La “speciale competenza” non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall’esperienza professionale del singolo esperto.
Sono dunque previsti elementi primari e secondari di valutazione per poter accedere all’iscrizione all’albo dei periti e dei consulenti tecnici del Tribunale.
Costituiscono elementi primari:
- laurea magistrale eo triennale in scienze chimiche o fisiche o di una laurea equipollente ai fini dell’iscrizione all’albo professionale;
- esercizio della professione per un periodo minimo non inferiore ai 10 anni;
- per la professione di Chimico, il periodo decennale si computa a partire dal conseguimento del titolo abilitante, ferma la necessità di verificare l’effettività dell’esercizio;
- per la professione di Fisico, fino a quando saranno trascorsi 10 anni dall’introduzione, secondo le previsioni della normativa vigente, di un apposito esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Fisico, per quest’ultima il periodo decennale verrà valutato in base agli elementi risultanti dal curriculum professionale e formativo, nel quale il candidato avrà cura di evidenziare le informazioni specifiche che dimostrino l’effettivo esercizio della professione e la durata del medesimo che dovrà essere pari ad almeno 10 anni;
- nell’assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e nell’assenza di qualsiasi procedimento disciplinare in corso;
- nel regolare adempimento degli obblighi di formazione professionale continua.
È prevista la creazione di un fascicolo personale per il perito consulente del Tribunale.
Aree professionali
Sono state delineate le aree professionali dei Chimici e dei Fisici, ovvero le aree di riferimento per i periti e consulenti dei Tribunali. In questo modo vengono definite a livello generale le principali tematiche di competenza per le quali i professionisti possono fare richiesta di essere inseriti negli appositi albi.
Software gestionale
La Fncf, convenendo con quanto stabilito nell’art. 11 del protocollo d’intesa del 24 maggio 2018 e nella dichiarazione aggiuntiva allegata al medesimo, darà il proprio supporto all’implementazione del software gestionale ivi previsto, nelle forme e nelle modalità che saranno concordate insieme alle altre Parti.
Coordinamento a livello nazionale
La Fncf seguirà il coordinamento dei protocolli di adesione degli Ordini territoriali dei Chimici e dei Fisici ai protocolli locali di cui all’art. 15 del protocollo d’intesa del 24 maggio 2018. Laddove, al momento della stipula del presente accordo, in un circondario non sia ancora stato concluso un protocollo locale, l’accordo prevede il coinvolgimento ab origine o in itinere anche dell’Ordine territoriale dei Chimici e dei Fisici.
La Fncf sarà presente al tavolo tecnico, facente capo alla VII Commissione del Csm e istituito ai sensi dell’art. 17 del protocollo d’intesa del 24 maggio 2018 al fine di monitorarne l’attuazione a tutti i livelli nazionali e locali.
12 marzo 2019
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