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Il Decreto Covid in Gazzetta. Dalle restrizioni all’obbligo vaccinale per gli operatori. Ecco tutte le misure


In caso di accertata mancata vaccinazione, per gli operatori sanitari si prevede la sospensione dall’esercizio della professione fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Esclusa la responsabilità del personale sanitario per i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose, conseguenti alla somministrazione di un vaccino anti Covid. Tolta ai governatori la possibilità di introdurre misure restrittive su scuole primarie e dell'infanzia. Prorogate a fine aprile le restrizioni in vigore ma se i casi scendono e i vaccini salgono si apre alla possibilità di andare in giallo. IL TESTO

02 APR - Obbligo di vaccinazione contro il Covid per il personale sanitario. Niente zona gialla anche per tutto il prossimo mese di aprile. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, infatti, si continueranno ad applicare le misure restrittive previste dal decreto dello scorso 2 marzo 2021 che prevedono che anche le realtà con dati da zona gialla adottino le misure della zona arancione. Tuttavia, in caso di calo dei contagi e accelerazione della campagna vaccinale, con deliberazione del Consiglio dei ministri, si prevede la possibilità di un allentamento delle restrizioni per le regioni con situazione da zona gialla. Studenti delle scuole primarie e dell'infanzia sempre in presenza, anche in zona rossa, senza possibilità da parte dei presidente di Regione di introdurre misure restrittive.
 
Questo prevede il nuovo Decreto Covid publbicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 1 aprile.
 
Ecco tutte le misure riguradanti la sanità.
 
Articolo 1 (Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19)
Il testo prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell’applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo decreto-legge) e di alcune misure già previste dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30.
 
In particolare, la proroga riguarda:
- l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione;
- l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
- la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale, fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento non è invece consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.
 
Il testo prevede la possibilità entro il 30 aprile di apportare modifiche alle misure adottate attraverso specifiche deliberazioni del Consiglio dei Ministri, in caso di miglioramento della situazione epidemica e accelerazione del piano vaccini con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili.
 
Articolo 2 (Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado)
Il provvedimento dispone che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
 
Articolo 3 (Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti Sars-CoV-2)
Si esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti Sars-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative.
 
Articolo 4 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da Sars-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario)
Si introducono disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza. Fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali è obbligatoria e gratuita la vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’idoneità all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.
 
Vengono previste ipotesi di esenzione, temporanea o definitiva, dall’obbligo di vaccinazione in relazione a specifiche condizioni cliniche appositamente certificate. Viene, altresì, dettata la disciplina perché ogni Ordine professionale trasmetta alla regione o alla provincia l’elenco degli iscritti a tale ordine. L’Ente locale provvederà quindi a verificare lo stato vaccinale di queste persone e, qualora non siano stati ancora vaccinati, provvederà in tal senso.

In caso di accertata mancata vaccinazione si prevede la sospensione dall’esercizio della professione sanitaria e la prestazione dell’attività lavorativa da parte degli operatori sanitari. La sospensione ha efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale e comunque fino al 31 dicembre 2021. Nel periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione o altro compenso o emolumento. Il datore di lavoro può comunque adibire, se possibile, il lavoratore a mansioni equivalenti o inferiori con il trattamento economico corrispondente.
 
Articolo 5 (Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Sars-CoV-2 per i soggetti che versino in condizioni di incapacità naturale)  
Si stabilisce che le previsioni già vigenti per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite in merito alla manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti-Sars-CoV-2 siano estese anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non siano ricoverate nelle predette strutture sanitarie assistite o in altre strutture analoghe.

02 aprile 2021
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