Dl Semplificazione. Procedure più rapide e senza gara per lavori e forniture per gli ospedali
di L.F.
Nella bozza entrata ieri in Cdm che ha dato il via libera ‘salvo intese’ al Decreto prevista anche la possibilità di velocizzare le procedure di affidamento dei lavori per dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera per il contrasto dell’emergenza COVID-19. Niente riconoscimento titoli per medici dipendenti e in possesso di diploma di medicina generale che vogliono accedere a scuole di specializzazione. LA BOZZA
07 LUG - Via libera all’uso della procedura negoziata per importi inferiori a 5 mln senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione anche per le opere di edilizia sanitaria. È quanto prevede la bozza entrata ieri in Cdm che ha dato il via libera ‘salvo intese’ al Decreto Semplificazioni.
“Per l’affidamento – si legge - delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la cui realizzazione è necessaria per il superamento della fase emergenziale o per far fronte agli effetti negativi, di natura sanitaria ed economica, derivanti dalle misure di contenimento e dall’emergenza sanitaria globale del COVID-19 e per i quali vi è una situazione di estrema urgenza tale da non consentire il rispetto dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie e derivante dagli effetti della crisi causata dalla pandemia o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, le stazioni appaltanti procedono mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125, per i settori speciali”.
“Le procedure – prosegue l’articolato - di affidamento di cui al periodo precedente possono riguardare, in particolare, gli interventi nei settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 – 2021 e relativi aggiornamenti, nonché gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica, nonché i contratti relativi o collegati ad essi”.
Altra novità riguarda l’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera. “Le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera per il contrasto dell’emergenza COVID-19, possono essere avviate dal Commissario straordinario di cui all’articolo 122 del decreto legge n. 18 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020 anche precedentemente al trasferimento alla contabilità speciale intestata al commissario straordinario degli importi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni”.
Nel decreto poi viene stabilito che
non si ha diritto al riconoscimento dei titoli per medici dipendenti e in possesso di diploma di medicina generale che vogliono accedere a scuole di specializzazione. “Ai fini del concorso di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2017, n. 208, - si legge - i titoli di cui al comma 1 dell’articolo 5 del citato decreto n. 130/2017 non sono riconoscibili e computabili ai concorrenti già in possesso di diploma di specializzazione, né ai concorrenti già titolari di contratto di specializzazione ed ai candidati dipendenti medici delle strutture del Servizio sanitario nazionale o delle strutture private con esso accreditate ovvero in possesso del diploma di formazione specifica per medico di medicina generale di cui all’art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368”.
L.F.
07 luglio 2020
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