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Decreto Covid. Ok della Camera, ora tocca al Senato. Le sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle misure restrittive scendono a max 1.000 euro


Diverse le novità introdotte al testo, anche se la maggior parte di queste vanno a ricollegarsi ad alcune aperture già previste dal Dpcm dello scorso 26 aprile con il quale si è inaugurata la Fase 2. Tra queste, l'adozione di protocolli sanitari d'intesa con la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose per lo svolgimento delle funzioni religiose. La possibilità di svolgere attività sportiva o attività motoria, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale. E la possibilità di visite tra figli e genitori in istituti penitenziari, ospedali e Rsa. Il testo passa ora al Senato. 

14 MAG - Approvato questa mattina dall'Aula della Camera il Decreto 19/2020 contenente ulteriori misure restrittive per fronteggiare l'emergenza epidemilogica Covid-19. Il testo passa ora all'esame del Senato.
 
Diverse le novità introdotte al testo, anche se la maggior parte di queste vanno a ricollegarsi ad alcune aperture già previste dal Dpcm dello scorso 26 aprile con il quale si è inaugurata la Fase 2. 
 
Tra queste, l'adozione di protocolli sanitari d'intesa con la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse dalla Cattolica per la definizione delle misure necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni religiose in condizioni di sicurezza. La possibilità di svolgere individualmente, o con un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. Vengono inoltre garantiti gli incontri tra genitori e figli, autorizzati dall'autorità giudiziaria, negli istituti penitenziali ma anche negli ospedali, Rsa e strutture per disabili.

La sanzione amministrativa massima per il mancato rispetto delle misure di contenimento scenda da 3.000 a 1.000 euro. E il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato dovrà riferire ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate.

Di seguito una sintesi del provvedimento articolo per articolo. 
Articolo 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19)
Qui si spiega appunto, come per periodi precedentemente richiamati, possono essere adottate su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:
 
a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni. Ai soggetti con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali con necessità di supporto viene consentito di uscire con un accompagnatore qualora sia necessario al benessere psico-fisico della persona e purché siano pienamente rispettate le condizioni di sicurezza sanitaria;
 
b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici; 
 
c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale; 
 
d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano; 
 
e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus; 


f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico; 
 
g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso; 
 
h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto;
 
h-bis) adozione di protocolli sanitari d'intesa con la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse dalla cattolica per la definizione delle misure necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni religiose in condizioni di sicurezza.
 
i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
 
l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;
 
m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
 
n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico; garantendo comunque la possibilità di svolgere individualmente, ovvero con un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività
 
o) possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale; in ogni caso, la prosecuzione del servizio di trasporto delle persone è consentita solo se il gestore predispone le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
 
p) sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;
 
q) sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all’estero;
 
r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
 
s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;
 
t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all’assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l’adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;
 
u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti; ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e della ristorazione con consegna a domicilio, nonché con asporto, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.
 
z) limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
 
aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;
 
bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);
 
cc) limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni;  sono in ogni caso garantiti gli incontri tra genitori e figli autorizzati dall'autorità giudiziaria nel rispetto delle prescrizioni sanitarie o, ove non possibile, in collegamento da remoto.


dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute; 
 
ff) predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;

gg) previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale; 
 
hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate. 
 
Per la durata dell'emergenza, e quindi fino al prossimo 31 luglio, potrà essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione nel caso un cui ciò sia "assolutamente necessario per assicurarne l’effettività e la pubblica utilità", con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito le parti sociali interessate.
 
Articolo 1-bis (Deroghe straordinarie in materia di ripresa di attività di raccolta)
Per l'approvvigionamento alimentare, su tutto il territorio nazionale sono consentite, purché siano svolte individualmente, limitatamente al territorio del Comune di residenza o di dimora e nel rispetto della normativa vigente, le attività di raccolta a mano di prodotti agricoli e selvatici non legnosi.
 
Articolo 2  (Attuazione delle misure di contenimento) 
Le misure previste all’articolo 1, si spiega qui che sono adottate con uno o più Dpcm, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, o il Presidente della Conferenza delle regioni, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.
 
Il Presidente del Consiglio o un ministro da lui delegato dovrà illustrare preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare.

I decreti potranno inoltre adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, o del Presidente della Conferenza delle regioni, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti dovranno essere adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico.

E ancora, nei casi di estrema necessità e urgenza, per situazioni sopravvenute, e nelle more dell’adozione dei Dpcm, le misure di restrizioni potranno anche essere adottate dal Ministro della salute.
 
Vengono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto contenente le misure per il contenimento dell'epidemia, convertito in legge lo scorso 4 marzo dal Parlamento. Ricordiamo che qui veniva previsto lo stop a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, in luogo pubblico o privato. Le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse. Stessa sorte toccherà ai musei e agli altri istituti e luoghi della cultura. Sospese le gite scolastiche sia sul territorio nazionale che all'estero.
 
E ancora, in quel testo si prevedeva la quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di coronavirus. Resteranno chiuse tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità. Inoltre, l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Potranno essere sospesi i servizi del trasporto di merci e di persone, così come le attività lavorative nelle aree interessate.
 
Continueranno inoltre ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020 , 9 marzo 202011 marzo 2020 e 22 marzo 2020. Le altre misure ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni (fino al prossimo 4 aprile).
Si spiega poi che per gli atti adottati ai sensi di questo decreto i termini per il controllo preventivo della Corte dei conti sono dimezzati (30 e non più 60 giorni). In ogni caso i provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi.
 
Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato dovrà riferire ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate.
 
Articolo 3 (Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale) 
Si prevede che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, potranno introdurre misure ulteriormente restrittive, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale. 
 
Sindaci, invece, non potranno adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali.
 
Articolo 4 (sanzioni e controlli)
Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto delle misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. Prevista inoltre la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
 
L'allontanamento dalla propria abitazione da parte di persone positive al coronavirus è punito con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000.
 
Articolo 4-bis  (Proroga dei piani terapeutici)
I piani terapeutici che includono la fornitura di protesi, ortesi, ausili e dispositivi necessari per la prevenzione, correzione o compensazione di menomazioni o disabilità, il potenziamento delle abilità nonché per la promozione dell'autonomia dell'assistito, in scadenza durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono prorogati per ulteriori novanta giorni. Le Regioni stabiliscono protocolli e procedure semplificate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici
 
Articolo 5 (Disposizioni finali)
Le disposizioni del decreto si applicheranno alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Infine, si precisa che dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Giovanni Rodriquez

14 maggio 2020
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