Decreto Cura Italia. Il testo in Aula al Senato e domani il voto di fiducia. Accolti solo alcuni emendamenti di maggioranza
Oltre a quelle di Governo che si limitavano per lo più a "trasferire" nel decreto Cura Italia tutta una serie di norme già comprese negli altri due decreti legge varati in queste settimane al fine di avere un testo unico di riferimento per l'emergenza, solo alcune le proposte di modifica approvate dalla maggioranza in Commissione Bilancio. Il resto è stato tutto trasformato in Ordine del giorno. Compresa la 'contestata' proposta Marcucci per introdurre una responsabilità professionale 'limitata' per operatori e Aziende in questo periodo di emergenza. Sul tema si pensa all'apertura di un tavolo di confronto. EMENDAMENTI
08 APR - Il testo del Decreto Cura Italia verrà licenziato questa mattina dalla Commissione Bilancio per approdare nell'Aula del Senato. Sul provvedimento l'intenzione del Governo è quella di apporre la questione di fiducia. Oggi prenderanno il via le votazioni sugli ordine del giorno, mentre il voto di fiducia finale è in programma per domani.
Oltre agli emendameni del Governo che si limitavano per lo più a "trasferire" nel decreto Cura Italia tutta una serie di norme già comprese negli altri due decreti legge varati in queste settimane al fine di avere un testo unico di riferimento per l'emergenza, solo alcune proposte di modifica della maggioranza sono state approvate dalla Commissione Bilancio. Il resto è stato tutto trasformato in Ordine del giorno. Compresa la 'contestata' proposta Marcucci per introdurre una responsabilità professionale 'limitata' per operatori e Aziende in questo periodo di emergenza (
vedi altro articolo).
Su questo tema si potrebbe aprire a breve un tavolo di confronto tecnico-politico, con il duplice obiettivo di tutelare sia gli operatori sanitari in prima linea nella gestione dell'emergenza covid-19, sia le Aziende sanitarie. Il rischio è che migliaia di richieste risarcitorie indirizzate verso ospedali e Asl potrebbero minare la sostenibilità dell Ssn pubblico erodendo risorse destinate alle cure.
Tra gli approvati, per la sanità troviamo un
emendamento del relatore che introduce alcune novità per la
medicina di base. Qui si prevede che in considerazione del blocco delle trattative in corso per la definizione contrattuale dell’accordo collettivo nazionale 2016-2018 per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera Scelta, per le necessità connesse al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19, per tutta la durata dell’emergenza venga riconosciuto
l’adeguamento immediato della quota capitaria ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta ai contenuti economici previsti dall’Atto di indirizzo per il rinnovo dell’accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018.
Inoltre le parti contrattuali, si impegnano a concludere le trattative per l’accordo collettivo nazionale 2016-2018 entro sei mesi dalla fine dell’emergenza secondo le procedure ordinarie. "Il trattamento economico – si legge nel testo – viene erogato anche per garantire la reperibilità a distanza dei medici di medicina per tutta la giornata, anche con l’ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso".
I medici di medicina generale e i pediatri di Libera scelta si dovranno dotare, con oneri a proprio carico, di "sistemi di piattaforme digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, e collaborano a distanza, nel caso in cui non siano dotati di dispositivi di protezione individuale idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle Regioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali" (
vedi anche altro articolo a parte).
Le Regioni possono impegnare il 20% dei fondi ripartiti dalla manovra 2020 per l’acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano, previa consegna al paziente se necessario, la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto.
L'
emendamento a prima firma Presutto (M5S) che interviene sul tema delle
nuove assunzioni, prevedendo che queste selezioni possano avvenire in tempi rapidi con procedure comparative per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, comprese forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo sul sito dell'Azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni.
Via libera anche all'
emendamento a prima firma Floridia (M5S) con il quale si chiarire che la misura eccezionale dello
svolgimento con modalità semplificate dell’esame di laurea è rivolta a tutte le classi di laurea comprese nel codice (L/SNT1) e dunque
anche gli infermieri pediatrici e le ostetriche.
Con l'
emendamento a prima firma Collina (Pd) le Regioni potranno riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati per incrementare i numeri di posti letto in terapia intensiva e pneumologia, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza Covid-19.
L'
emendamento a prima firma De Petris (LeU), in tema di deroga delle norme in materia di
riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie, aggiunge che per la durata dell'emergenza, le assunzioni alle dipendenze della pubblica amministrazione per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio sanitario sono consentite, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,
a tutti i cittadini di paesi extra UE titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo ogni altro limite di legge.
Approvato infine l'
emendamento a prima firma Faraone (IV) con il quale si istituisce un
Fondo di solidarietà in favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari con una dotazione di
10 milioni di euro per l’anno 2020. Queste risorse vengono dunque destinate ai familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che "nel corso della durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o 'come concausa' del contagio da COVID-19". Le modalità di attuazione verranno individuate da un apposito Dpcm.
Quanto poi alle proposte emendative del Governo presentate nei giorni scorsi, ricordiamo come queste avessero già introdotto alcune novità. La prima, che accoglie in parte la richiesta dei sindacati medici, riguarda la possibilità anche per i
medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione di vedersi affidati gli incarichi (della durata di 1 anno non rinnovabili), conferiti previa selezione, mediante colloquio orale, attraverso procedure comparative. Secondo il decreto legge in vigore (articolo 2 comma 1 del DL 14/2020), invece, questi incarichi si possono conferire solo ai medici già specializzati oltre che al restante personale sanitario.
L'emendamento governativo prevede inoltre che gli specializzandi incaricati restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le Università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
La seconda novità è invece la cancellazione del vecchio comma 4 dell'articolo 1 del DL 14/2020 che prevede la possibilità di affidare i
ncarichi ai laureati in medicina e chirurgia, privi della cittadinanza italiana, abilitati all’esercizio della professione medica secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza, previo riconoscimento del titolo.
Per il resto, come anticipavamo, gli emendamenti del Governo si limitano a coordinare gli interventi per la sanità introdotti negli ultimi tre decreti legge, in modo da inserirli tutti in un unico testo nel seguente modo.
Assunzione specializzandi. Si potrà procedere al reclutamenteo di operatori sanitari, socio sanitari e di specializzandi, anche non collocati in graduatoria. A questi ultimi potranno essere conferiti incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020.
I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, e continueranno a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, verrà riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le Università, ferma restando la durata legale del corso, dovranno assicurare il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
Si potrà anche procede ad assunzioni come previsto dalla manovra 2019. E quindi le aziende e gli enti del Ssn, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti, potranno procedere fino al 31 dicembre 2021 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative. In questo caso il contratto non potrà avere durata superiore alla
durata residua del corso di formazione specialistica, e potrà essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione medica specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi.
Questi incarichi potranno essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali.
L'attività di lavoro prestata per non meno di novanta giorni durante lo stato d'emergenza e comunque sino alla scadenza del contratto di lavoro, integra il requisito dell'
anzianità lavorativa.
Assunzione medici e operatori sociosanitari in pensione. Fino al 31 luglio 2020, per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del Covid19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore, potranno conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori sociosanitari collocati in quiescenza.
Misure urgenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale. Le aziende e gli enti del Ssn, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, potranno, durante la vigenza dello stato di emergenza, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio sanitari.
Gli incarichi avverranno attraverso procedure comparative per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, comprese forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo sul sito dell'Azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni, e avranno la durata di un anno e non saranno rinnovabili. Questi incarichi, se necessario, potranno essere conferiti anche in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2020, ai vincoli di spesa per il personale.
Le attività professionali svolte costituiranno titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Queste tipologie di incarichi
potranno riguardare anche gli specializzandi. Questi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, e continueranno a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, sarà riconosciuto ai fini del ciclo di studi che condurrà al conseguimento del diploma di specializzazione. Le Università, ferma restando la durata legale del corso, assicureranno il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019 l'esame finale dei corsi di laurea nelle professioni sanitarie infermieristiche potrà essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica si svolgerà, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio.
Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Al medico iscritto al corso di formazione in medicina generale verrà consentita l'instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale. Le ore di attività svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, potranno assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza. Le ore di attività svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo.
In caso di assunzione di incarico provvisorio che comporti una assegnazione di un numero di assistiti superiore a 650, l'erogazione della borsa di studio verrà sospesa. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, sarà riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione.
Allo stesso modo, sempre per la durata dell'emergenza epidemiologica, i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo potranno assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, verrà riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le Università, ferma restando la durata legale del corso, assicureranno il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
Incremento delle ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale. Le Asl e gli enti del Servizio sanitario nazionale potranno procedere per l'anno 2020 ad un aumento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'Accordo Collettivo Nazionale vigente, nel limite di spesa pari a
6 milioni di euro.
Disposizioni urgenti in materia di volontariato. Per il periodo della durata dello stato emergenziale non si applicherà il regime di incompatibilità di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Unità speciali di continuità assistenziale. Per garantire al medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta e al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria, le regioni, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge 14/2020 dovranno istituire, presso
una sede di continuità assistenziale già esistente una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. L'unità speciale sarà costituita da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale prescelta. Possono far parte dell'unità speciale: i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale; i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale; in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza. L'unità speciale sarà attiva sette giorni su sette, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, e ai medici per le attività svolte nell'ambito della stessa è riconosciuto un compenso lordo di 40 euro ad ora.
Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali. Il Dipartimento della protezione civile fino al termine dello stato di emergenza è autorizzato ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI), nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura. Fino al termine dello stato di emergenza, è consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente.
L'efficacia di questi dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato tecnico scientifico. Fino al termine dello stato di emergenza, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è
consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche
mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.
Assistenza a persone e alunni con disabilità. Durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali potranno fornire assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza. Le regioni avranno inoltre facoltà di istituire, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, unità speciali atte a garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità che presentino condizioni di fragilità o di comorbilità tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione dei centri diurni per persone con disabilità.
Disposizioni per garantire l'utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia. Vengono definite le modalità con cui si rende disponibile sul territorio nazionale, in via sperimentale fino all'anno 2022,
mediante la rete delle farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei presidi portatili che garantiscono l'ossigenoterapia.
Misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi medici. Per acquistare tempestivamente quei dispositivi di protezione individuale e medicali necessari per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato all'apertura di
apposito conto corrente bancario per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture. Per questi atti
la responsabilità contabile e amministrativa è limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere.
Disposizioni per l'acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria. Al fine di incrementare la disponibilità di dispositivi per il potenziamento dei reparti di terapia intensiva necessari alla gestione dei pazienti critici affetti dal virus Covid-19, il Dipartimento della protezione civile vine autorizzato ad
acquistare cinquemila impianti di ventilazione assistita e i relativi materiali indispensabili per il funzionamento dei ventilatori. Per questo viene indicata una spesa pari a
185 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul fondo per le emergenze nazionali.
Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario. Le regioni possono
rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria. Agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica
non si applicheranno le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore,
a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata, secondo modalità individuate mediante accordo quadro nazionale, sentite le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Sorveglianza sanitaria. La
quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di covid-19
non verrà applicata agli operatori sanitari, agli operatori di servizi pubblici essenziali, ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci, dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori. Questi dovranno sospendere la propria attività solo nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per covid-19.
Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale. Per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e, in particolare, per garantire la protezione dall’emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del Covid-19, nonché per assicurare la diagnosi, l’assistenza e la terapia sanitaria dei contagiati ovvero la gestione emergenziale del Servizio sanitario nazionale, i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile, nonché gli uffici del Ministero della salute, dell’Istituto Superiore di Sanità e delle strutture pubbliche e private che operano nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e tutti i soggetti deputati a monitorare e a garantire l’esecuzione delle misure disposte possono effettuare i trattamenti di dati personali, anche relativi alla salute, che risultino necessari all’espletamento delle relative funzioni nell’ambito dell’emergenza determinata dal diffondersi del Covid-19.
Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano. Le disposizioni del decreto si applicheranno anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti e ove non diversamente previsto, entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio.
Proroga validità tessera sanitaria. La validità delle tessere sanitarie viene
prorogata al 30 giugno 2020, anche per la componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS). La proroga non sarà efficace per la tessera europea di assicurazione malattia riportata sul retro della tessera sanitaria. Per le tessere sanitarie di nuova emissione o per le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato, il Ministero dell'economi renderà disponibile in via telematica una copia provvisoria presso la Asl di assistenza o tramite le funzionalità del portale www.sistemats.it. La copia non assolverà alle ftlnzionalità di cui alla componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).
Incremento Fsn. Il Fondo sanitario nazionale 2020 verrà
incrementato di 1,410 miliardi.
Giovanni Rodriquez
08 aprile 2020
© Riproduzione riservata
Altri articoli in Governo e Parlamento