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Decreto fiscale. Testo in Aula alla Camera. Ecco le misure per la sanità: dal nuovo tetto di spesa per il personale alla ‘tampon tax’

di G.R.

Innalzato, di circa 150 milioni, anche il tetto di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera. Previste, inoltre, agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi. Tutte confermate le altre misure già inserite nel testo licenziato lo scorso ottobre dal Consiglio dei Ministri, quali lo slittamento al 31 dicembre della firma del Patto per la Salute, e la proroga al 2020 per l’invio dei dati della Tessera sanitaria per la dichiarazione precompilata. IL TESTO

04 DIC - Ha preso il via ieri nell'Aula di Montecitorio l'esame del Decreto Fiscale. Diverse le novità introdotte dagli emendamenti approvati nella fase di lavori in Commissione Finanze. Tra queste, diverse quelle riguardanti la sanità ed il sociale. Tra queste, spiccano in particolare la modifica al nuovo tetto di spesa per il personale sanitario, introdotto di recente dal Decreto Calabria, con la possibilità di un ulteriore incremento della spesa pari a circa 200 milioni di euro. Viene poi innalzato, di circa 150 milioni, il tetto di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera. Passa anche la 'Tampon tax', con il riconoscimento di un'aliquota Iva agevolata per prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili. Previste, inoltre, agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi.
 
Tutte confermate le altre misure già inserite nel testo licenziato lo scorso ottobre dal Consiglio dei Ministri, quali lo slittamento al 31 dicembre della firma del Patto per la Salute, e la proroga al 2020 per l’invio dei dati della Tessera sanitaria per la dichiarazione precompilata.
 
Queste le misure per sanità e sociale, articolo per articolo.
 
Articolo 15 (Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria). Nelle more dell’individuazione di specifiche modalità di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, si estende all’anno 2020 la disciplina transitoria prevista per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata. Per effetto delle disposizioni contenute nell’articolo 9-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, che prevede l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 anche ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, viene sancito anche per l’anno 2020 il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Intercambio in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Il sistema TS metterà a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati fiscali (ad esclusione della descrizione e del CF del cliente) delle fatture ricevute dagli operatori sanitari.
 
A decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria adempiono all’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso gli strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.
 
Articolo 32-ter (Imposta sul valore aggiunto con aliquota agevolata su prodotti igienico-sanitari). Viene riconosciuta, dal 1° gennaio 2020, un'aliquota Iva agevolata (dal 20% attuale si passa al 5%)  prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili o lavabili; coppette mestruali.
 
Articolo 45 (Disposizioni in materia di salute). La dead line per la chiusura del Patto per la Salute - inizialmente prevista al 31 marzo 2019 dalla manovra dello scorso anno - al prossimo 31 dicembre 2019 così come di recente ratificato anche da un accordo raggiunto tra Governo e Regioni
 
Rivisto il nuovo tetto di spesa per il personale fissato dal Decreto Calabria. In sostanza si riconosce, per il triennio 2019-2021, che i limiti di spesa possano essere incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari, non più al 5% ma al 10% dell’incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all’esercizio precedente. Inoltre, qualora una regione abbia ulteriori oggettivi fabbisogni di personale, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Lea si potrà riconoscere un ulteriore incremento fino al 15%. L’aumento del tetto di spesa per il personale dal 5 al 10% nel triennio 2019-2021 dovrebbe corrispondere ad un incremento di 200 milioni di euro.
 
Per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si interviene sul Dl 95/2012, rideterminando, a decorrere dal 2020, il limite di spesa nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale. Ricordiamo che questo tetto era attualmente fissato al valore della spesa del 2011, ridotto del 2%. Questo aumento dovrebbe tradursi in un incremento della spesa per gli acquisti di prestazioni dal privato accreditato per un valore di circa 150 milioni.
 
Si interviene anche sul limite di età per i direttori sanitari e direttori amministrativi delle Asl, disciplinata dal Dlgs 502/92. Più nel dettaglio, viene rivisto il comma 7 dell'articolo 3 specificando che, queste due figure, non debbano aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età al momento del conferimento dell'incarico. Questa modifica si è ritenuta necessaria per evitare, come avveniva in alcune regione, un'interpretazione più restrittiva della vecchia norma che prevedeva la decadenza dall'incarico al compimento dei 65 anni.
 
Articolo 53-bis (Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi). Viene riconosciuta un'aliquota agevolata al 2% per le auto di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, adattati ad invalidi, titolari di patente F per ridotte o impedite capacità motorie.
 
Giovanni Rodriquez

04 dicembre 2019
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