Riabilitazione territoriale e ospedaliera. “Servizi e tariffe troppo disomogenei”. Arrivano le nuove linee guida del Ministero. Limite del 20% per ricoveri provenienti dal territorio. Il testo
di L.F.
Trasmesso alle Regioni il documento messo a punto da Lungotevere Ripa che intende mettere ordine nell’area della riabilitazione. Occorre “superare la distanza tra le unità operative ospedaliere e i servizi di tipo distrettuale (ambulatoriali, domiciliari, residenziali e semiresidenziali) caratterizzati da responsabilità gestionali diverse, da budget separati, da strumenti di valutazione autonomi e criteri di ammissione/dimissione non assimilabili”. IL DOCUMENTO
04 LUG - Nuove regole per la riabilitazione ospedaliera e territoriale. Trasmesso alle Regioni, dopo anni di lavoro e annesse polemiche, il documento del Ministero della Salute sulle nuove linee d’indirizzo per l’attività di riabilitazione.
Le ragioni delle nuove linee guida sono spiegate dal Ministero che evidenzia come oggi “di fronte a prestazioni uguali o simili erogate da strutture riabilitative, troviamo una molteplicità di denominazioni, con la difficoltà di riportare a sistema gli interventi e di offrire correttezza e appropriatezza nelle risposte ai bisogni espressi dai cittadini. Anche le normative sull’accreditamento, pur prendendo spunto dal medesimo provvedimento legislativo nazionale non sono state in grado, nell’attuazione regionale di risolvere questo problema”.
“Il risultato – rileva il Ministero - è che ci troviamo di fronte a volumi di attività e distribuzione dei servizi molto sbilanciati fra le diverse regioni e, talvolta tra aree diverse della stessa regione, con interventi che molte volte privilegiano il regime di ricovero ospedaliero e altre volte quello ambulatoriale e territoriale.
Anche la continuità assistenziale, perseguita negli indirizzi, è spesso realizzata attraverso la somma dei diversi interventi/prestazioni e non mediante una coerente continuità operativa per raggiungere gli obiettivi previsti dal PRI come definito nelle linee guida. Infatti. il percorso di presa in carico globale della persona. dalla valutazione del bisogno riabilitativo fino alla conclusione dell'intervento. evidenzia molte lacune, specie sotto il profilo della prevenzione o degli interventi precoci, e la mancanza di un collegamento organico tra le diverse fasi compromette la continuità assistenziale e ostacola una piena ripresa della persona riabilitata”.
Per questa ragione “sembra necessario un percorso graduale che conduca a tale soluzione organizzativa e che consenta di superare la distanza tra le unità operative ospedaliere e i servizi di tipo distrettuale (ambulatoriali, Domiciliari, residenziali e semiresidenziali) caratterizzati da responsabilità gestionali diverse, da budget separati, da strumenti di valutazione autonomi e criteri di ammissione/dimissione non assimilabili. Potrebbe essere utile, quindi, iniziare il percorso dalla predisposizione, approvazione e implementazione dei PDTA riabilitativi per le principali patologie e condizioni e dalla condivisione degli strumenti (scale di valutazione e modalità di redazione del Progetto riabilitativo individuale) volti a favorire l’integrazione dei percorsi”.
Da Lungotevere Ripa evidenziano poi come “sotto l'aspetto economico si registra una pluralità di tariffazioni diverse talvolta anche all’interno della stessa regione, ancor più nella riabilitazione territoriale. Questo rende necessaria una più corretta ed omogenea codifica delle attività riabilitative ospedaliere attribuibili ai codici 56, 60, 75 e 28. così come nella classificazione dei trattamenti riabilitativi territoriali in termini di contenuti e di risorse impiegate.
ATTIVITÀ RIABILITATIVA OSPEDALIERA
Nel documento si rileva come i ricoveri di riabilitazione ospedaliera erogati nell'anno 2017 ammontano a circa 340.000, di cui più del 90% in regime ordinario ed il rimanente in regime diurno.
Nel documento si prescrive di “rendere omogenee, secondo quanto previsto dal Piano di indirizzo le modalità di utilizzo dei posti letto ospedalieri, ordinari e diurni. di riabilitazione intensiva (definiti dal cod. 56) ed intensiva ad alta specializzazione (definiti dai codici 28 e 75) e di riabilitazione estensiva, attraverso l'individuazione dei criteri di appropriatezza legati alla tipologia delle patologie disabilitanti (neurologiche, ortopediche, ecc.) ed alle condizioni del paziente sotto il profilo clinico funzionale.
Tale individuazione può avvenire solo tramite un'adeguata valutazione degli elementi clinico-funzionali e sociali dai quali deve scaturire il PRI che permetterà la scelta del setting più appropriato di cure riabilitative in regime di ricovero. Risulta quindi evidente che solo attraverso il progetto riabilitativo elaborato dal medico specialista in riabilitazione, così come definito nelle Linee guida e nel Piano di indirizzo, si potrà avere un governo dell'intero percorso riabilitativo assistenziale ed un utilizzo corretto delle molteplici offerte di intervento riabilitativo in regime di ricovero, favorendo non solo un utilizzo appropriato delle risorse disponibili. ma soprattutto un intervento riabilitativo che permetta il miglior recupero delle capacità funzionali e delle autonomie del paziente”.
Il Ministero evidenzia poi come “l’accesso alla degenza riabilitativa avviene di norma a seguito di un evento acuto che ha determinato un ricovero ospedaliero. Una deroga a questo principio è prevista qualora il ricovero sia dovuto alla riacutizzazione della disabilità/patologia a domicilio oppure a situazioni cliniche acute e disabilitanti, documentate nel PRI. che non necessitano di un ricovero in reparto per acuti, ma
possono essere appropriatamente prese in carico dal reparto ospedaliero di riabilitazione.
Limiti per ricoveri di riabilitazioni provenienti dal territorio. La quota dei ricoveri regionali provenienti da domicilio in tutte le discipline di riabilitazione (cod. 56. cod. 28. cod. 75) non dovrebbe di norma superare il 20% del totale dei ricoveri stessi. Tale quota non costituisce una limitazione all’accesso, ma è da intendersi come riferimento generale nei confronti del quale le Regioni, nell’ ambito della propria autonomia. possono adottare apposite rimodulazioni. sulla base di PDTA regionali, formalmente approvati, o a particolari evidenze epidemiologiche locali. Le regioni disciplinano le modalità di accesso del paziente dal domicilio alla struttura di riabilitazione.
Il documento fissa poi anche i requisiti per l'accesso appropriato. Il primo requisito che risulta “indispensabile per il ricovero ordinario in riabilitazione è la necessità clinica di sorveglianza medico infermieristica h24: ove non sia necessaria tale sorveglianza il ricovero risulta inappropriato. Si sottolinea, inoltre, che la "stabilizzazione delle funzioni internistiche e gli interventi necessari a mettere la persona in condizione di essere gestita in sicurezza in ambienti extra-ospedalieri, rappresenta il primo obiettivo delle attività di riabilitazione ospedaliera. Seppur remunerato a giornata di degenza, anche il ricovero ordinario riabilitativo si configura quale insieme di atti medico-assistenziali volti ad assicurare un intervento terapeutico riabilitativo organico ed appropriato rivolto all’assistenza di soggetti che, presentando patologie/problemi acuti di varia gravità, possono necessitare di terapie e/o specifici controlli clinici e strumentali, anche nell'arco delle 24 ore, nonché l'immediata accessibilità alle prestazioni cliniche, strumentali e tecnologiche. Come ampiamente noto, al paziente ricoverato in degenza ordinaria vanno assicurate, altresì, per il periodo di ricovero, tutte le necessarie prestazioni di carattere alberghiero”.
Inoltre, “perché sia garantito l'accesso appropriato ai ricoveri in unità operative di riabilitazione intensiva ed estensiva ospedaliere è indispensabile che siano soddisfatti almeno i seguenti requisiti generali legati alle condizioni del paziente, come già previsto nelle linee guida nazionali:
- Le condizioni cliniche e le comorbidità mediche e/o chirurgiche del paziente siano compatibili con I S erogazione dei trattamenti riabilitativi (criterio riscontrabile attraverso analisi della cartella clinica e in particolare dal PRI): se. nel corso di un ricovero in riabilitazione intensiva, l'evolversi delle condizioni cliniche o delle comorbidità del paziente rendono inappropriata o non indicata esecuzione di un trattamento intensivo, il paziente è trasferito a un livello di intensità inferiore. previo aggiornamento della documentazione clinica e annotazione sulla cartella clinica e comunicazione alla ASI
- Sia effettuata una valutazione delle condizioni clinico-funzionali del paziente sia precedenti all'evento indice, sia al momento della presa in carico attraverso strumenti validati, per verificare la severità del quadro clinico, il potenziale di modificabilità e di recupero delle diverse funzioni (motorie, cognitive, comportamentali) e predisposto un adeguato progetto riabilitativo individualizzato (presente nella cartella clinica e realizzato entro le 72 ore dall'accoglimento). La valutazione dei risultati ottenuti deve essere eseguita prima (72 ore) della dimissione,
ATTIVITÀ RIABILITATIVA TERRITORIALE
L'attività territoriale di riabilitazione a fare dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali deve trovare collocazione all'interno delta rete dei servizi di riabilitazione e svolgersi in stretta integrazione con l'attività erogata dalle strutture di ricovero del sistema ospedaliero. sia nella fase post-acuta per i pazienti provenienti dai reparti per acuti, sia per pazienti provenienti dal territorio.
Per consentire la continuità del percorso riabilitativo, ai sensi dell'art 44 del df'CM 12 gennaio 2017, il medico specialista in riabilitazione, all'approssimarsi delle dimissioni del paziente del reparto di riabilitazione. attiva la presa in carico da parte dei servizi territoriali per l'eventuale completamento del programma riabilitativo nel setting assistenziale appropriato.
L.F.
04 luglio 2019
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