Dl semplificazioni. Conclusi lavori di Affari Costituzionali e Lavoro. Testo atteso lunedì in Aula. Ecco tutti gli emendamenti per la sanità: dalle farmacie alle Dat, fino al payback e al superamento del tetto di spesa per il personale
Tra le altre novità, il ritorno della dirigenza Professionale, tecnica e amministrativa nell'area della dirigenza sanitaria per il triennio 2019-2021, esonero della fatturazione elettronica per il 2019 per tutti gli altri operatori sanitari e non solo quelli tenuti all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria e cancellazione dell'aumento dell'Ires al non profit. Le Commissioni riunite hanno concluso l'esame ieri, 24 gennaio, dando mandato ai relatori a riferire all'Assemblea per l'approvazione del Ddl di conversione del decreto con le modifiche accolte nel corso dell'esame.
25 GEN - Arriverà in Aula del Senato lunedì 28 alle 10 il ddl di conversione del Decreto semplificazioni. È lì che ci sarà la tanto attesa cancellazione dell'aumento dell'Ires al non profit. La discussione in Aula proseguirà, se necessario, martedì 29, con sedute senza orario di chiusura.
Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici, in sede referente, hanno concluso l'esame ieri, 24 gennaio, approvando diversi emendamenti in tema di sanità, già anticipati nei giorni scorsi. Tra questi, il nuovo tetto su base regionale per le società di capitali in farmacia che dal 20 passa al 10%, le nuove disposizioni per garantire la trasparenza e la tracciabilità delle somme destinate al finanziamento dei contratti di formazione specialistica, le misure per i farmaci a quelle per le Disposizioni anticipate di trattamento, fino allo slittamento al 2021 per il nuovo esame di Stato per le facoltà di medicina e all'estensione dell'assegnazione degli incarichi convenzionali, non solo ai medici di medicina generale ma anche a quelli di emergenza-urgenza e delle cure palliative.
E ancora, la modifica del comma 687 della manovra, il superamento del tetto di spesa per il personale, il recepimento dell'intesa sul payback per gli anni 2013-2017, e l'esonero della fatturazione elettronica per il 2019 per tutti gli altri operatori sanitari.
Questi nel dettaglio tutti gli emendamenti approvati di interesse sanitario.
Emendamento 1.34 (testo 3) cancella la cosiddetta "tassa sulla bontà", ossia il raddoppio dell'Ires sugli enti non commerciali previsto dalla legge di Bilancio.
Emendamento 9.2, estende l'assegnazione degli incarichi convenzionali, non solo ai medici di medicina generale ma anche a quelli di
emergenza-urgenza e delle
cure palliative. Previste, inoltre, limitazioni del massimale degli assistiti in carico o del monte ore settimanale nell'ambito degli accordi integrativi regionali per non pregiudicare la corretta partecipazione alle attività didattiche. Il titolo di medico potrà essere rilasciato anche a chi ha completato una formazione complementare sancita da un titolo di formazione rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro dell'Unione europea. Un apposito decreto del Ministero della Salute valuterà le modalità per le valutazioni della formazione complementare e dell'esperienza professionale acquisita dal richiedente.
E ancora, fino al 31 dicembre 2021 i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che siano stati incaricati, entro il 31 dicembre 2018 e per almeno 12 mesi anche non continuativi negli ultimi 10 anni, nell'ambito delle funzioni convenzionali previsti dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, previo superamento del concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, accedono al corso di formazione specifica in medicina generale tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio e nei limiti delle risorse. Accedono in via prioritaria all'iscrizione al corso coloro che risultino avere il maggior punteggio per anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei suddetti incarichi convenzionali, attribuito sulla base dei criteri previsti dall'accordo collettivo nazionale vigente per il calcolo del punteggio di anzianità di servizio.
Le Regioni dovranno garantire che questi medici in fase di assegnazione degli incarichi siano interpellati in subordine ai medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Le Regioni che, nonostante l'attribuzione di incarichi ai medici in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale o equipollente e dei medici iscritti al corso di formazione specifica, non riescano a garantire la copertura di tutte le posizioni vacanti, possono provvedere a destinare ulteriori risorse e modalità di finanziamento per la copertura delle spese dì organizzazione dei corsi di formazione.
Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, il personale medico del Servizio sanitario nazionale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ha maturato, negli ultimi dieci anni, almeno quattro anni di servizio, anche non continuativo, comprovato da contratti a tempo determinato, da contratti di collaborazione coordinata e continuativa o da altre forme di rapporto di lavoro flessibile, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale, accede alle procedure concorsuali indette dagli enti del Servizio sanitarie nazionale fino al 31 dicembre 2019, per la disciplina di "Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza", ancorché non sia in possesso di alcuna specializzazione.
Emendamento 9.0.4 semplifica la procedura di conferma del carattere scientifico degli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico prevedendola ogni 3 anni invece che ogni 2.
Emendamenti 9.0.7 per garantire la
trasparenza e la
tracciabilità delle somme destinate al finanziamento dei
contratti di formazione specialistica il Miur pubblica, prima di ogni prova di ammissione alle scuole di specializzazione, il numero dei contratti non sottoscritti dagli interessati per rinuncia o non stipulati, con specificazione dell'impiego che sia stato effettuato delle somme residue. Per incrementare il numero dei contratti di formazione specialistica, gli importi stanziati per ogni singolo contratto non sottoscritto dall'interessato per rinuncia o non stipulato, sono vincolati al finanziamento di ulteriori nuovi contratti in aggiunta al numero globale degli specialisti da formare annualmente.
Emendamento 9.0.19 interviene sulla legge concorrenza del 2017 sostituendo i commi 158 e 159. Le
società di capitali potranno controllare, direttamente o indirettamente, non più del
10 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal primo periodo del precedente comma l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Emendamento 9.0.22 (testo 2) interviene sull’articolo 1 della legge 648/96 aggiungendo il comma 4-bis in tema di
erogazione di farmaci a carico del Ssn. Si stabilisce che l’inserimento dei medicinali nell’elenco degli innovativi non ancora in commercio in Italia o non a carico del Servizio sanitario nazionale è subordinato alla negoziazione del prezzo tra l'azienda produttrice e l'Agenzia italiana del farmaco. Per i farmaci già presenti nell’elenco, invece, il prezzo massimo di cessione a carico del Servizio sanitario nazionale è quello già applicato e non può, comunque, superare il prezzo massimo di cessione già rimborsato dal Servizio sanitario nazionale per le altre indicazioni terapeutiche relative allo stesso medicinale.
Previste modifiche anche al decreto legislativo 219/2006. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di un medicinale nel territorio nazionale,
il titolare dell’Aic ne dovrà dare comunicazione all’Aifa non meno di 4 mesi prima dell’interruzione (attualmente sono 2 i mesi previsti). In caso di violazioni, il responsabile dell'immissione in commercio del medicinale è soggetto alla sanzione amministrativa da euro ventimila a euro centomila. Mentre il titolare dell'Aic che apporta una modifica ad un medicinale, o al relativo confezionamento o agli stampati senza l'autorizzazione prevista, andrà incontro ad una sanzione amministrativa da euro quarantamila a euro duecentomila.
Emendamento 9.0.500 (testo 2) (9.0.500 come subemendato da 9.0.500/1 e 9.0.500/2) estende la validità delle graduatorie per le procedure concorsuali per l’assunzione di personale medico, tecnico-professionale ed infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Il contestato
comma 687 della manovra viene sostituito dal seguente: "’Per il triennio 2019 – 2021, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, è compresa nell’area della contrattazione collettiva della Sanità nell’ambito dell’apposito accordo stipulato ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
L'
esonero della fatturazione elettronica per il 2019 si applicherà anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Quanto al
payback, fatto salvo quanto già previsto nella manovra 2019, qualora entro il 15 febbraio 2019 non si sia perfezionato il recupero integrale delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano della spesa farmaceutica per gli anni 2013-2017, il Direttore generale dell'Aifa, entro il 30 aprile 2019, dovrà accertare che le Aziende farmaceutiche titolari di Aic abbiano versato almeno l'importo di 2,378 milioni. L'accertamento dovrà essere compiuto entro il 31 maggio 2019, e verrà effettuato computando gli importi già versati per i ripiani degli anni 2013-2017 e quelli versati risultanti a seguito degli effetti, che restano fermi, delle transazioni stipulate sulla base della legge 136/2018.
A seguito dell'accertamento positivo, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Aifa, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, verrà ripartito tra le Regioni l'importo giacente sul Fondo per il payback 2013-2017.
Emendamento 9.0.38 interviene con alcune specifiche riguardo la banca dati per le
Disposizioni anticipate di trattamento.Tra queste si prevede che le Dat possano essere depositate solo nel Comune di nascita, altrimenti rischiamo di non essere considerate valide. Quanto alle disposizioni già presentate, l'emendamento prevede che tutti i documenti sul fine vita già raccolti nei registri delle singole città vadano rispediti ai Comuni di nascita degli interessati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore.
Emendamento 9.0.41 (testo 2) contiene disposizioni per sostenere l'effettiva erogazione dei livelli essenziali di assistenza mediante ricognizione del fabbisogno dì personale del Servizio sanitario nazionale. Il Ministero della Salute dovrà definire una
metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale tenendo conto di quanto previsto in materia di definizione dei piani triennali dei fabbisogni di personale.
Sempre con decreto del Ministero della Salute viene prevista l’istituzione di un
Comitato paritetico per la predisposizione di una proposta di revisione della normativa in materia di obiettivi per la gestione e il contenimento del costo del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario nazionale. Del predetto Comitato, che si avvale anche del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, fanno altresì parte rappresentanti dei Dipartimenti per gli Affari regionali e le autonomie, della funzione pubblica, del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché delle Regioni.
La regione verrà giudicata adempiente quando viene accertato il conseguimento dell'obiettivo già previsto all'articolo 2, comma 71, della legge Finanziaria del 2010. In caso contrario la Regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico nell'anno di riferimento e comunque nei 6 anni precedenti, abbia garantito i livelli essenziali di assistenza ed abbia avviato con atti di Consiglio o di Giunta il processo di adeguamento.
Le Regioni sottoposte a Piani di rientro dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di prosecuzione di detti piani, aggiornano gli obiettivi di spesa del personale entro 40 giorni dalla data di adozione della normativa, nel rispetto del tetto complessivo stabilito da detti Piani o Programmi.
Emendamento 9.0.600 dispone che il medico
veterinario, sotto la propria responsabilità, esclusivamente per gli animali non produttori di alimenti e in casi di comprovata impossibilità ad effettuare la prescrizione con
ricetta elettronica, possa effettuare la prescrizione in forma cartacea. Per le prescrizioni di medicinali contenenti sostanze ad azione antimicrobica nei casi di cui al primo periodo, il medico veterinario deve trasmettere, via posta elettronica certificata, entro sette giorni lavorativi, copia della ricetta al servizio veterinario competente per territorio e al Centro servizi nazionale istituito presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale per l’Abruzzo e Molise.
Emendamenti 10.0.17 e 10.0.18 fanno slittare all'anno accademico 2021 il nuovo esame di Stato per le facoltà di medicina, fatta eccezione per il tirocinio pratico-valutativo disciplinato dall'articolo 3 del decreto del Miur n. 58/2018.
Giovanni Rodriquez
25 gennaio 2019
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