Decreto Semplificazioni. Ecco tutte le proposte di modifica al Senato da parte di 5 Stelle e Lega su farmacie, farmaci e personale
di G.R.
Nuovi paletti per le società di capitali con la riproposizione dell'emendamento, già bocciato in manovra, che proponeva di affidare almeno il 51% del capitale a farmacisti iscritti all'Albo. Inoltre, le società di capitali non potranno controllare più del 10% delle farmacie a livello regionale. Si punta poi allo sblocco del tetto di spesa per il personale sanitario. I farmaci a carico del Ssn verranno inseriti nell'elenco degli innovativi solo a seguito di negozazione con Aifa. Queste alcune delle proposte all'attenzione delle Commissioni Affari Costituzionali e Lavori pubblici.
19 GEN - Proposti nuovi paletti per le società di capitali in farmacia. La Lega ripropone l'emendamento sulle farmacie ritenuto inammissibile durante l'esame della legge di Bilancio che punta ad affidare almeno il 51 per cento del capitale sociale e dei diritti di voto a farmacisti iscritti all'Albo. Il M5S, sempre in tema di farmacie, punta a far sì che e le società di capitali possano controllare, direttamente o indirettamente, non più del 10 per cento delle farmacie esistenti a livello regionale.
Quanto alla carenza di personale medico, il M5S prova ad estendere l'assegnazione degli incarichi convenzionali, non solo ai medici di medicina generale ma anche a quelli di emergenza-urgenza e delle cure palliative. Previste poi nuove misure per la trasparenza e la tracciabilità delle somme destinate al finanziamento dei contratti di formazione specialistica.
Per la farmaceutica, si interviene in tema di erogazione di farmaci a carico del Ssn stabilendo che l’inserimento dei medicinali nell’elenco degli innovativi non ancora in commercio in Italia o non a carico del Servizio sanitario nazionale è subordinato alla negoziazione del prezzo tra l'azienda produttrice e l'Aifa. n caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di un medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell’Aic ne dovrà dare comunicazione all’Aifa non meno di 4 mesi prima dell’interruzione (attualmente sono 2 i mesi previsti) per non incappare in sanzioni amministrative.
In arrivo, poi, nuove possibili misure sulle banche dati per la Disposizioni anticipate di trattamento, ed una nuova metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale con il superamento degli attuali tetti di spesa.
Quanto al contestato comma 687, da segnalare le richieste di abrogazione da parte di Pd, FI e LeU.
Queste alcune delle principali tematiche sulle quali intervengono gli emendamenti di maggioranza presentati da Movimento 5 Stelle e Lega nella commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavori pubblici nell'ambito dell'esame del Decreto Semplificazioni. Dopo i primi giudizi sulle inammissibilità dello scorso 16 gennaio, i lavori sulle proposte di modifiche riprenderanno da domenica 20 gennaio. L'approdo in Aula a Palazzo Madama è previsto invece per il 22 gennaio.
Questi gli emendamenti di maggioranza che verranno esaminati dalle Commissioni a partire da domani, 20 gennaio.
Emendamento Patuanelli (M5S) 9.2, estende l'assegnazione degli incarichi convenzionali, non solo ai medici di medicina generale ma anche a quelli di
emergenza-urgenza e delle
cure palliative. Previste, inoltre, limitazioni del massimale degli assistiti in carico o del monte ore settimanale nell'ambito degli accordi integrativi regionali per non pregiudicare la corretta partecipazione alle attività didattiche. Il titolo di medico potrà essere rilasciato anche a chi ha completato una formazione complementare sancita da un titolo di formazione rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro dell'Unione europea. Un apposito decreto del Ministero della Salute valuterà le modalità per le valutazioni della formazione complementare e dell'esperienza professionale acquisita dal richiedente.
E ancora, fino al 31 dicembre 2021 i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che siano stati incaricati, entro il 31 dicembre 2018 e per almeno 12 mesi anche non continuativi negli ultimi 10 anni, nell'ambito delle funzioni convenzionali previsti dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, previo superamento del concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, accedono al corso di formazione specifica in medicina generale tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio e nei limiti delle risorse. Accedono in via prioritaria all'iscrizione al corso coloro che risultino avere il maggior punteggio per anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei suddetti incarichi convenzionali, attribuito sulla base dei criteri previsti dall'accordo collettivo nazionale vigente per il calcolo del punteggio di anzianità di servizio.
Le Regioni dovranno garantire che questi medici in fase di assegnazione degli incarichi siano interpellati in subordine ai medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Le Regioni che, nonostante l'attribuzione di incarichi ai medici in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale o equipollente e dei medici iscritti al corso di formazione specifica, non riescano a garantire la copertura di tutte le posizioni vacanti, possono provvedere a destinare ulteriori risorse e modalità di finanziamento per la copertura delle spese dì organizzazione dei corsi di formazione.
Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, il personale medico del Servizio sanitario nazionale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ha maturato, negli ultimi dieci anni, almeno quattro anni di servizio, anche non continuativo, comprovato da contratti a tempo determinato, da contratti di collaborazione coordinata e continuativa o da altre forme di rapporto di lavoro flessibile, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale, accede alle procedure concorsuali indette dagli enti del Servizio sanitarie nazionale fino al 31 dicembre 2019, per la disciplina di "Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza", ancorché non sia in possesso di alcuna specializzazione.
Emendamento Patuanelli (M5S) 9.0.4 semplifica la procedura di conferma del carattere scientifico degli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico prevedendola ogni 3 anni invece che ogni 2.
Emendamenti Patuanelli (M5S) 9.0.6 e Montevecchi (M5S) 9.0.7 per garantire la
trasparenza e la
tracciabilità delle somme destinate al finanziamento dei
contratti di formazione specialistica il Miur pubblica, prima di ogni prova di ammissione alle scuole di specializzazione, il numero dei contratti non sottoscritti dagli interessati per rinuncia o non stipulati, con specificazione dell'impiego che sia stato effettuato delle somme residue. Per incrementare il numero dei contratti di formazione specialistica, gli importi stanziati per ogni singolo contratto non sottoscritto dall'interessato per rinuncia o non stipulato, sono vincolati al finanziamento di ulteriori nuovi contratti in aggiunta al numero globale degli specialisti da formare annualmente.
Emendamento Fregolent (Lega) 9.0.17 interviene in tema di
farmacie prevedendo che, per le società, i soci, rappresentanti almeno il 51 per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo o società interamente detenute da farmacisti iscritti all'albo. Il venir meno di questa condizione costituisce causa di scioglimento della società, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In caso d'intervenuto scioglimento della società, l'autorità competente revoca l'autorizzazione all'esercizio di ogni farmacia di cui la società sia titolare. Le società già costituite sono tenute ad adeguarsi alle nuove norme entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.
Emendamento Patuanelli (M5S) 9.0.19 interviene sulla legge concorrenza del 2017 sostituendo i commi 158 e 159. Le
società di capitali potranno controllare, direttamente o indirettamente, non più del 10 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal primo periodo del precedente comma l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Emendamento Patuanelli (M5S) 9.0.22 interviene sull’articolo 1 della legge 648/96 aggiungendo il comma 4-bis in tema di
erogazione di farmaci a carico del Ssn. Si stabilisce che l’inserimento dei medicinali nell’elenco degli innovativi non ancora in commercio in Italia o non a carico del Servizio sanitario nazionale è subordinato alla negoziazione del prezzo tra l'azienda produttrice e l'Agenzia italiana del farmaco. Per i farmaci già presenti nell’elenco, invece, il prezzo massimo di cessione a carico del Servizio sanitario nazionale è quello già applicato e non può, comunque, superare il prezzo massimo di cessione già rimborsato dal Servizio sanitario nazionale per le altre indicazioni terapeutiche relative allo stesso medicinale.
Previste modifiche anche al decreto legislativo 219/2006. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di un medicinale nel territorio nazionale,
il titolare dell’Aic ne dovrà dare comunicazione all’Aifa non meno di 4 mesi prima dell’interruzione (attualmente sono 2 i mesi previsti). In caso di violazioni, il responsabile dell'immissione in commercio del medicinale è soggetto alla sanzione amministrativa da euro ventimila a euro duecentomila. Il titolare dell’Aic che apporta una modifica ad un medicinale, o al relativo confezionamento o agli stampati senza l'autorizzazione prevista soggiace alla sanzione amministrativa da euro ventimila a duecentomila, fatta salva la facoltà dell'Aifa di revoca dell’Aic.
Infine, viene modificato l’articolo 8, comma 1, del decreto legge 347/2001 in materia di erogazione dei medicinali agli assistiti. Gli accordi con le associazioni sindacali delle farmacie possono riferirsi anche alla
distribuzione dei medicinali inseriti nel prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (Pht) acquistati dalle Asl ai fini della distribuzione diretta agli assistiti, ove i medesimi risiedono in comuni con meno di cinquemila abitanti.
Emendamento Cantù (Lega) 9.0.36 modifica la legge di Bilancio 2019 in tema di semplificazione e contenimento dei tempi di attesa, valorizzando
progetti di supporto diagnostico terapeutico di secondo livello mediante digitalizzazione e telemedicina a cura di Irccs e presidi ospedalieri di II livello, sulla base del modello Second Opinion Supporting – Teaching Hospital.
Emendamento Patuanelli (M5S) 9.0.38 che interviene con alcune specifiche riguardo la banca dati per le
Disposizioni anticipate di trattamento.
Emendamento Cantù (Lega) 9.0.41 contenente disposizioni per sostenere l'effettiva erogazione dei livelli essenziali di assistenza mediante ricognizione del
fabbisogno dì personale del Servizio sanitario nazionale. Il Ministero della Salute dovrà definire una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale tenendo conto di quanto previsto in materia di definizione dei piani triennali dei fabbisogni di personale.
Sempre con decreto del Ministero della Salute viene prevista l’istituzione di un Comitato paritetico tra rappresentanti dello Stato e delle regioni, presieduto da un rappresentante del Ministro della salute, per la predisposizione di una proposta di revisione della normativa in materia di obiettivi per la gestione e il contenimento del costo del personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Con lo stesso decreto si dovrà provvedere a definire la durata e la composizione del Comitato, che si avvale anche del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, prevedendo la presenza di rappresentanti, oltre che del Ministero della salute, del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie, del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché delle regioni e delle province autonome. La partecipazione al Comitato non dovrà dare diritto alla corresponsione di alcuna indennità, rimborso spesa, gettone di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
La regione verrà giudicata adempiente quando viene accertato il conseguimento dell'obiettivo già previsto all'articolo 2, comma 71, della legge Finanziaria del 2010. In caso contrario la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico, abbia garantito i livelli essenziali di assistenza ed abbia avviato con atti di Consiglio o di Giunta il processo di adeguamento alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70.
Giovanni Rodriquez
19 gennaio 2019
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