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Medicina generale. Accesso ai concorsi anche per chi frequenta il corso di formazione. Il Decreto Semplificazione in Gazzetta


La possibilità di accedere a incarichi convenzionali è aperta fino al 31 dicembre 2021. La loro l’assegnazione viene in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all’inserimento nella graduatoria regionale. IL TESTO

15 DIC - La montagna, per ora, ha partorito un topolino. Rispetto alle prime bozze infatti il Decreto Semplificazione pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale ha perso molti pezzi per strada a partire dalla stretta sull’intramoenia avversata dai camici bianchi. Ma anche sulla medicina generale, sono state fatte limature, saltato infatti lo stralcio della Medicina d’urgenza e della Medicina penitenziaria dall’Acn. Detto ciò rimane in piedi la misura che prevede la possibilità per i corsisti di accedere agli incarichi convenzionali.
 
Ecco cosa prevede l’art. 9:
 
Fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale, gli iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, potranno partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all’accordo collettivo nazionale nell’ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro l’assegnazione viene in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all’inserimento nella graduatoria regionale, in forza di altra disposizione.
 
Quanto all’assegnazione degli incarichi per l’emergenza sanitaria territoriale, resta fermo il requisito del possesso dell’attestato d’idoneità all’esercizio dell’emergenza sanitaria territoriale. Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza, comporterà la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall’eventuale incarico assegnato.

Al comma 2 si spiega che le Regioni, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, potranno prevedere limitazioni del massimale di assistiti in carico ovvero organizzare i corsi a tempo parziale, prevedendo in ogni caso che l’articolazione oraria e l’organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale.
 
Al comma 3 si chiarisce che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di Accordo Collettivo Nazionale, saranno individuati i criteri di priorità per l’inserimento nelle graduatorie regionali dei medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, per l’assegnazione degli incarichi convenzionali, nonché le relative modalità di remunerazione. In ogni caso, nelle more della definizione dei criteri, si applicheranno quelli previsti dall’Accordo Collettivo Nazionale vigente per le sostituzioni e gli incarichi provvisori.

15 dicembre 2018
© Riproduzione riservata

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