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Manager Sanità. Si cambia di nuovo: ecco il ddl targato 5 Stelle. Arrivano i “commissari” nazionali per la valutazione e selezione di tutto il management di Asl e Ospedali. Previsto un elenco nazionale anche per i direttori sanitari, amministrativi e socio sanitari. Il testo e la sintesi


Pronto il disegno di legge a prima firma Maria Domenica Castellone con le modifiche al decreto legislativo Madia-Lorenzin di attuazione della delega in materia di dirigenza sanitaria. Prevista l'istituzione di un albo nazionale dei "commissari" ai quali spetterà indicare la cinquina dei DG idonei alla nomina regionale e la cinquina dei direttori sanitari, amministrativi e socio sanitari idonei alla nomina da parte del Dg Asl. Nessuna novità invece per l'elenco nazionale dei candidati idonei alla nomina a direttore generale. IL TESTO

02 AGO - "Rescindere il rapporto dannoso e arcaico fra politica e sanità prevedendo nuovi criteri di nomina della governance ospedaliera, a partire dai direttori generali". Questo l'obiettivo del ddl "Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di dirigenza sanitaria" presentato dalla senatrice Maria Domenica Castellone, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama, e sottoscritto da tutti i senatori del Movimento 5 Stelle in Commissione e dal capogruppo in Senato Stefano Patuanelli.
 
"Un ddl snello - spiega Castellone -, di un unico articolo, che modifica il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171. Questo perché la buona sanità passa per una buona gestione e per avere una buona gestione bisogna affidarsi ai migliori. E' fondamentale puntare sulla meritocrazia e sulla trasparenza. In questo senso, il ddl prevede l'istituzione, presso il ministero della Salute, di un albo nazionale dei commissari a cui è demandata la valutazione dei direttori generali, dei direttori sanitari, dei direttori amministrativi e dei direttori dei servizi socio-sanitari. E' una norma di buonsenso e mi auguro che il testo possa essere calendarizzato al più presto in Commissione per fare un decisivo passo avanti verso la trasparenza e la meritocrazia in sanità".  
 
Ecco le modifiche previste dal testo al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 di attuazione della delega in materia di dirigenza sanitaria.
 
a) All’articolo 2, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: il comma 1 indica che le regioni nominano i direttori generali esclusivamente tra gli iscritti all’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale. A tale fine, la Regione dovrà rendere noto, con apposito avviso pubblico, l’incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell’elenco nazionale. Al fine di garantire trasparenza e imparzialità, è istituito, presso il Ministero della salute, un albo nazionale dei commissari a cui è demandata la valutazione dei direttori generali, dei direttori sanitari, dei direttori amministrativi e dei direttori dei servizi socio-sanitari.
 
Il Ministro della Salute, con proprio decreto, dovrà poi disciplinare i criteri e la procedura per l’iscrizione dei commissari all’albo nazionale, nonché eventuali cause di incompatibilità e di conflitto di interessi. Per la nomina del direttore generale il presidente della regione individua cinque commissari, di cui almeno due di regioni diverse rispetto al luogo dove si svolge la selezione, attingendo all’albo nazionale dei commissari mediante sorteggio pubblico.
 
I commissari, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, provvedono a stilare una graduatoria di cinque soggetti idonei alla nomina di direttore generale che abbiano espresso manifestazione di interesse per l’assunzione del relativo incarico, ricompresi nell’elenco nazionale. Non possono essere nominati coloro che hanno ricoperto l’incarico di direttore generale per due volte presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale.
 
Il comma 2 sottolinea poi che il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale è motivato e pubblicato sul sito internet istituzionale della regione e delle aziende o degli enti interessati, unitamente al curriculum del nominato. All’atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse, gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico, tenendo conto dei canoni valutativi, e ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi. La durata dell’incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni.
 
La nuova nomina, nei casi di decadenza e di mancata conferma, è effettuata mediante l’utilizzo degli altri soggetti idonei inseriti nella graduatoria. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario straordinario è scelto tra i soggetti inseriti nell’elenco nazionale.
 
b) l’articolo 3, è sostituito dal seguente: il comma 1 sancisce l'istituzione, presso il Ministero della salute, degli elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina di direttore sanitario, di direttore amministrativo e, dove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, tutti aggiornati con cadenza triennale. Gli elenchi nazionali sono alimentati con procedure informatizzate e sono pubblicati sul sito internet del Ministero della salute.
 
Al comma 2 si spiega che ai fini della formazione degli elenchi di cui al comma 1, con decreto del Ministro della salute viene nominata ogni tre anni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della salute con funzioni di presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, e quattro esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, di cui uno designato dal Ministro della salute, uno designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti della commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione degli elenchi e all’espletamento delle attività connesse e conseguenziali.
 
Il comma 3 chiarisce che la commissione procede alla formazione degli elenchi nazionali entro centoventi giorni dalla data di insediamento, previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Ministero della salute di un avviso pubblico di selezione per titoli. La commissione valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell’avviso pubblico e definiti con accordo in sede di Conferenza Stato Regioni.
 
Per la nomina del direttore sanitario, del direttore amministrativo e del direttore dei servizi socio-sanitari, si spiega al comma 4, il direttore generale attinge mediante sorteggio pubblico all’albo nazionale per individuare cinque commissari che, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, provvedono a stilare una graduatoria di cinque soggetti idonei, che abbiano espresso manifestazione di interesse per l’assunzione del relativo incarico, ricompresi rispettivamente negli elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina di direttore sanitario, di direttore amministrativo e di direttore dei servizi socio-sanitari. Il direttore generale nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi socio-sanitari attingendo alla graduatoria.
 
Infine, il comma 5 indica che l’incarico di direttore amministrativo, di direttore sanitario o di direttore dei servizi socio-sanitari non può avere durata inferiore a tre anni né superiore a cinque anni. In caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione, il direttore generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, risolve il contratto, dichiarando la decadenza del direttore amministrativo, del direttore sanitario o del direttore dei servizi socio-sanitari, con provvedimento motivato e provvede alla sua sostituzione.
 
Giovanni Rodriquez

02 agosto 2018
© Riproduzione riservata

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