Legge Gelli. Come scegliere i periti e gli specialisti che li affiancano. Le indicazioni ai tribunali del Csm
Per avere omogeneità e correttezza nelle nomine è sceso in campo il Consiglio superiore della Magistratura, la cui settima commissione ha adottato una delibera che spiega a tutti i tribunali come scegliere i CTU. La commissione sottolinea come l'affiancamento nelle perizie del medico legale allo specialista dà garanzia di un collegamento tra sapere giuridico e sapere scientifico, necessario per consentire al giudice di espletare in modo ottimale la funzione di controllo logico razionale dell'accertamento peritale. LA DELIBERA DEL CSM.
27 OTT - La legge 24/2017 (legge Gelli) ha previsto tra le altre novità che in tutti i procedimenti, sia penali che civili, con oggetto la responsabilità sanitaria, in caso di conferimento di incarico peritale o consulenziale (CTU), vi sia un necessario affiancamento di almeno due professionalità.
Il “collegio” deve comprendere il medico legale e almeno uno specialista nella materia di cui si discute nel procedimento. Inoltre, questi specialisti devono avere una specifica e pratica conoscenza dell’ oggetto del procedimento e devono essere scelti tra gli iscritti negli albi come prevedono le disposizioni di attuazione del c.p.c. e del c.p.p.
Per avere omogeneità e correttezza nelle nomine è sceso in campo il Consiglio superiore della Magistratura, la cui settima commissione ha adottato una delibera che spiega a tutti i tribunali come scegliere i CTU.
La commissione sottolinea come l'affiancamento nelle perizie del medico legale allo specialista dà garanzia di un collegamento tra sapere giuridico e sapere scientifico, necessario per consentire al giudice di espletare in modo ottimale la funzione di controllo logico razionale dell'accertamento peritale.
La legge stabilisce che negli albi devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina e che in sede di revisione degli albi sia indicata l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati ed ancora che gli albi devono essere aggiornati almeno ogni cinque anni per garantire, oltre a quella medico-legale, un' adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina.
Si tratta di disposizioni, commenta la Commissione del Csm, introdotte all'evidente fine di consentire al giudice di effettuare la scelta di un professionista qualificato e sicuramente idoneo allo svolgimento dell'incarico.
In questa ottica la delibera è stata emanata per “presidiare e garantire l'uniformità delle condotte di revisione degli albi esistenti nonché di iscrizione agli albi sotto il profilo precipuo della definizione del profilo professionale degli ausiliari, sui quali come regola si deve orientare la scelta del magistrato”.
Due, secondo la delibera, i profili oggetto di valutazione: la tempistica sulla revisione degli albi e le modalità di revisione.
Per quanto riguarda il primo profilo, la Commissione sottolinea l'esigenza di avviare al più presto
- “si può ipotizzare all'inizio del nuovo anno”, si legge - il procedimento, perché possa essere attuata la riforma e garantita all'Autorità giudiziaria la possibilità di esercitare nel miglior modo la discrezionalità riconosciuta nella scelta del consulente.
Attualmente, commenta la Commissione, le indicazioni degli albi circa il profilo professionale dei consulenti in materia sanitaria “paiono del tutto insoddisfacenti - oltre che spesso non aggiornate - per orientare la scelta del giudice. Attualmente infatti il profilo professionale viene identificato unicamente in relazione alla specializzazione, senza peraltro alcuna indicazione circa gli incarichi ricevuti e revocati”.
Per quanto riguarda la revisione degli albi, è necessaria una suddivisione delle specializzazioni dei consulenti e dei periti sulla base di indicazioni uniformi per tutto il Paese, individuate dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, che è stata audita in questo senso dalla Commissione stessa.
C’è poi l'esigenza di una riqualificazione dei professionisti iscritti. “Non pare – scrive la Commissione - che l'indicazione dell'esperienza maturata possa esaurirsi nella sola indicazione degli incarichi conferiti e revocati”.
Inoltre, sottolinea la delibera, il dato normativo che impone l'indicazione dell'esperienza esclude che il procedimento di revisione si possa risolvere solo con l’eliminazione dall'albo di chi non vuole o non può più rimanervi (ad esempio in quanto destinatario di un provvedimento disciplinare). Quindi il procedimento di revisione non può essere inteso come semplice bonifica degli albi.
C’è poi il caso in cui si debba effettuare la nomina di un professionista non iscritto nell'albo. In questo senso la delibera sottolinea la necessità che venga fornito, previa interlocuzione con il referente della Federazione, all'Ufficio richiedente un elenco di professionisti individuati come idonei a ricoprire l'incarico nello specifico procedimento per cui vi e richiesta.
La Federazione dei medici dovrà farsi garante del possesso, da parte dei professionisti indicati - preferibilmente una rosa tra cui il giudice individuerà il proprio ausiliario - della specializzazione nella materia oggetto del procedimento per cui è richiesta una sicura esperienza, anche pratica, che consenta l'espletamento dell'incarico e ovviamente l’imparzialità rispetto ai fatti e ai soggetti coinvolti nel procedimento.
Anche per questo è opportuno che siano specificati gli indicatori che caratterizzano il profilo dei professionisti inseriti nell’elenco.
E più gli albi saranno qualificati, maggiore sarà la probabilità per l'autorità giudiziaria di trovare l'ausiliario con le adeguate competenze per il caso concreto. Quindi le ipotesi di nomina di ausiliari al di fuori dell'albo dovrebbero essere del tutto residuali e solo giustificate da ragioni di carattere eccezionale in relazione alla specificità dell'accertamento o in considerazione di situazioni di conflitto di interesse. “Ne consegue – si legge nella delibera - che gli indicatori dei professionisti inseriti in tale elenco non possano essere semplicemente sovrapponibili a quelli dei professionisti iscritti agli albi, bensì debbano essere ben più pregnanti dal punto di vista della selezione dell'esperienza professionale maturata”.
Se poi dovesse essere necessario per uno specifico provvedimento avvalersi di professionalità ulteriori, sempre in ambito sanitario, ma al di fuori delle categorie rappresentate dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici, “si pensi ad esempio – si legge ancora - ai b
iologi, agli psicologi, agli infermieri professionali”, in tali casi, per le stesse esigenze, si può fare ricorso ai rispettivi organismi rappresentativi secondo modalità analoghe a quelle descritte per i medici, e, per le ipotesi individuate per la Federazione degli Ordini dei medici, si ricorra a titolo di esempio: all'Ordine nazionale dei biologi, all'Ordine nazionale degli psicologi, alla Federazione nazionale dei Collegi degli infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici di infanzia.
27 ottobre 2017
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