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Responsabilità professionale. Le linee guida non salveranno il medico (e neanche le strutture). Il workshop di Quotidiano Sanità sulla Legge 24

di Corrado De Rossi Re

Le linee guida, a cui forse è stata data troppa enfasi nel novero degli elementi fondamentali della legge, rappresentano un elemento senza dubbio qualificante nell'impianto complessivo ma anche molto critico. Focus anche sulle assicurazioni e sui consulenti tecnici. Fondamentale sarà comunque quanto sarà scritto sui decreti attuativi sui quali c’è grande attesa

23 GIU - Nel marzo scorso, all'indomani dell'approvazione definitiva della Legge 24/2027, la cd "Legge Gelli" sulla sicurezza delle cure e sulla responsabilità professionale, molti media sintetizzarono con efficacia giornalistica uno degli elementi di novità del provvedimento (e tra quelli di più immediata comprensione) sottolineando come il rispetto procedurale di una linea guida approvata dalla comunità scientifica, potesse intendersi in qualche modo esimente da responsabilità per il professionista sanitario che incorre in un incidente di percorso.
 
Quella che sembrava una sorta di rivoluzione copernicana nella materia, in realtà non è proprio tale. Gli aspetti di novità sostanziale di questa legge tanto attesa sono invece altri e a ricordarne alcuni tra i più importanti hanno contribuito i partecipanti al Workshop organizzato il 21 giugno a Roma da Quotidiano Sanità, riuniti attorno a un tavolo proprio per evidenziare pregi (e difetti) di un provvedimento legislativo che, sebbene ancora in attesa dei relativi decreti attuativi, in qualche modo ha iniziato a far sedimentare nel corpus professionale sanitario alcune certezze e qualche incertezza.
 
QS aveva già tempestivamente "aggredito" il problema pubblicando online, nei giorni immediatamente successivi l'approvazione della legge, l'instant book "Sicurezza delle cure e responsabilità sanitaria" ma a distanza di qualche mese da quell'approfondimento, nell'ambito delle iniziative periodiche di focalizzazione sui temi di maggiore interesse per il settore sanitario, ha voluto che manager, clinici, legali ed esperti della materia si confrontassero apertamente ragionando "a freddo" sulle prospettive offerte dal provvedimento.
 
Al tavolo di discussione, moderato dal Direttore di QS, Cesare Fassari e organizzato con il sostegno non condizionato di Roche, hanno partecipato Lorenzo Cammelli, Responsabile UOC Performance Clinica Policlinico Campus Bio-medico di Roma; Maria Christina Cox, Ematologia Ospedale Sant’Andrea di Roma; Angelo Lino Del Favero, Presidente di Federsanità; Cristiano Ereddia, Avvocato Studio KPMG; Jessica Faroni, Presidente AIOP Lazio; Tiziana Frittelli, DG Policlinico Tor Vergata di Roma; Patricia Giosuè, Referente flussi SISM Regione Abruzzo;Emanuela Grimaldi, Dirigente Ufficio Legale ASL Teramo; Barbara Labella, Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità di Agenas; Giovanni Migliore, Vicepresidente FIASO e  Giovanni Monchiero, Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati.
 
E la prima conclusione che i partecipanti all'incontro hanno condiviso ha proprio fatto riferimento ai titoli di giornale che annunciarono la legge. Solo che in senso contrario: le linee guida non saranno un alibi per il sanitario, né per la struttura dove opera.
 
I decreti attuativi saranno dirimenti in tal senso ma la matrice attraverso cui stabilire responsabilità e colpe è in realtà ben più complessa e comprenderà certamente alcune linee guida ma anche la giurisprudenza, più o meno consolidata, nonché i principi di buona pratica clinica non distaccati, peraltro, dal riconoscimento del paziente quale soggetto unico e irripetibile.
 
Le linee guida, a cui forse è stata data troppa enfasi nel novero degli elementi fondamentali della legge, rappresentano un elemento senza dubbio qualificante nell'impianto complessivo ma anche molto critico.
 
A giudizio dei partecipanti, infatti, le linee guida generalmente fanno riferimento al trattamento della singola patologia ma molto spesso, in un solo paziente, ne convivono assai di più. Peraltro, in strutture di eccellenza o di altissima specializzazione le linee guida potrebbero addirittura rappresentare un freno alle migliori e più avanzate pratiche mediche mentre in altre strutture, oltre ad essere stimolo al miglioramento, a volte possono addirittura rappresentare un obiettivo irraggiungibile.
 
Per questo, anche se a giudizio dei partecipanti alla fine il loro peso in giudizio sarà molto ridimensionato, l'interrogativo di come saranno utilizzate dalla magistratura permane: saranno interpretate come fossero leggi scolpite nella pietra o come elementi di stimolo al miglioramento della pratica clinica?
 
Ed analogo quesito si pone, per esempio, per le Raccomandazioni emanate dal Ministero della Salute. Nel corso del dibattito l’esempio è stato quello della Raccomandazione 14 per la Prevenzione degli errori in terapia con farmaci neoplastici dell’ottobre 2012 elaborata dal Dipartimento della Prevenzione. Documenti frutto di amplissime consultazioni del tutto assimiliabili, per completezza, specificità e autorevolezza degli estensori, alle linee guida.
 
Ben più delicata appare invece la questione relativa alla nomina e definizione dei CTU. Materia in cui i decreti attuativi saranno fondamentali per capirne meglio ruolo e identità. Se infatti è vera la massima che vuole il giudice "peritus peritorum" e non necessariamente vincolato al risultato della perizia del Consulente tecnico, spesso quest'ultimo rappresenta il vero ago della bilancia in un procedimento.
 
Di quil'auspicio espresso da tutti i partecipanti di non vedere mai più, per esempio, un ginecologo periziare un problema di cardiochirurgia o viceversa.
 
Uno degli impulsi importanti della legge che invece le strutture sanitarie e gli esercenti le professioni devono cogliere con entusiasmo riguarda piuttosto l'istituzione (o il rafforzamento) dei servizi di risk management, ritenuti fondamentali soprattutto in termini di prevenzione del rischio.
 
Una cultura, quella del risk management che a giudizio dei partecipanti al workshop dovrebbe pervadere tutti i professionisti e non essere meramente delegata ad una struttura, semplice o complessa che sia.
 
Il tema delle assicurazioni, anzi delle non-assicurazioni delle strutture sanitarie, rappresenta un altro dei nodi del problema. Al momento in questo settore il mercato assicurativo è sostanzialmente fermo. Tant'è che sono moltissime le strutture che si trovano in una condizione di auto-assicurazione e quindi di assunzione diretta del rischio.
 
Se questo, per certi versi, è possibile per le strutture pubbliche ritenute sostanzialmente solvibili, il discorso diventa più complesso per quelle private che possono anche rischiare la chiusura.
 
E se qualcuno ha auspicato che questo problema non debba più essere affrontato solo a livello aziendale bensì regionale o addirittura nazionale, il tavolo di confronto ha comunque condiviso l'asserzione secondo cui la Legge 24 (a cominciare dall'Art. 10 sull'obbligo assicurativo) darà un sostanziale contributo affinché, magari non proprio immediatamente, le compagnie ricomincino ad affacciarsi alle porta delle strutture sanitarie.
 
Più di qualcuno, a tal proposito, ha infine sottolineato che sarebbe stato meglio, per agevolare ulteriormente questo processo, introdurre il concetto di indennizzo piuttosto che il risarcimento così come abbassare la soglia del termine di prescrizione a cinque anni invece che lasciarla a dieci.
 
Corrado De Rossi Re

23 giugno 2017
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