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Obbligo vaccini. Il decreto in Gazzetta. Sono 12 quelli obbligatori per i bambini e i ragazzi da 0 a 16 anni. E sono tutti gratuiti. Confermate le sanzioni per i genitori che non vaccinano. Ecco il testo e tutte le novità


Esonerati dall'obbligo i soggetti immunizzati per avere in passato contratto la malattia e i soggetti per i quali è accertato un rischio per la salute certificato dal medico. Il certificato vaccinale, o la documentazione per l’esonero o il differimento della vaccinazione, dovranno essere presentati all’atto di iscrizione a scuola. Per quest'anno il termine è fissato al 10 settembre 2017. Il genitore può anche autocertificare l’avvenuta vaccinazione, ma dovrà presentare il certificato entro il 10 luglio di ogni anno (10 marzo 2018 per l'AA 2017/2018). Chi non vaccina i figli, oltre alle sanzioni, rischia anche la segnalazione al Tribunale per i minori. DECRETORELAZIONE ILLUSTRATIVARELAZIONE TECNICALE SLIDE.

07 GIU - Anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b, anti-meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella. Sono i vaccini che da oggi sarà obbligatorio effettuare in Italia. E sono 12, come conferma il testo del decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 maggio scorso, firmato stamattina dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi, 7 giugno.

E così, a quasi un mese dell’annuncio da parte del premier Paolo Gentiloni e del ministro della Salute Beatrice Lorenzin, il testo ufficiale del decreto scioglie il mistero sulle azioni decise dal Governo in materia in vaccini.
 
ECCO LA SINTESI DELLE NUOVE NORME IN MATERIA DI OBBLIGO VACCINALE

Salgono a 12 le vaccinazioni obbligatorie contro le quattro previste fino ad oggi (anti-difterica, anti-tetanica, anti-poliomelitica, anti-epatite virale B).

Le 12 vaccinazioni obbligatorie saranno un requisito per l’ammissione per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, incluse quelle private non paritarie (dunque per i bambini da 0 a 6 anni).

Dovranno però ottemperare all’obbligo anche i minori fino a 16 anni di età, anche se secondo criteri diversi in base all’anno di nascita.

Tutte le vaccinazioni obbligatorie sono gratuite.
 


I nati dal 2001 al 2004 devono effettuare (se non lo hanno già fatto) le quattro vaccinazioni già imposte per legge (anti-epatite B; anti-tetano; anti-poliomielite; anti-difterite) e l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, raccomandate dal Piano Nazionale Vaccini 1999-2000.

I nati dal 2005 al 2011 dovranno effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’antipertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, previsti dal Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Vaccini 2005-2007.

I nati dal 2012 al 2016 devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzaetipo b e l’anti-meningococcica C, previste dal Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014.

I nati dal 2017 dovranno effettuare tutti e dodici i vaccini previsti nel nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019.

Chi è esonerato dai vaccini
Sono esonerati dall’obbligo di vaccinazione i minori già immunizzati per effetto della malattia naturale. Ad esempio i bambini che hanno già contratto la varicella non dovranno vaccinarsi contro tale malattia. L’immunizzazione dovrà essere comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante o dagli esiti dell’analisi sierologica.  

Sono esonerati anche i soggetti che si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Ad esempio per i soggetti che abbiano avuto pregresse gravi reazioni allergiche al vaccino o ad uno dei suoi componenti.
In questo caso i minori saranno inseriti in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati.

Quando si può posticipare il vaccino
I soggetti possono ritardare di sottoporsi a vaccinazione in caso si trovino in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Ad esempio, quando versino in una malattia acuta, grave o moderata, con o senza febbre.

Obbligo di presentare il certificato vaccinale o l’attestato di esonero o differimento per l’iscrizione a scuola
Il certificato vaccinale, o la documentazione per l’esonero o il differimento rilasciate dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, dovrà essere presentata all’atto di iscrizione alle scuole del sistema nazionale di istruzione e ai servizi educativi per l’infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie.
La semplice presentazione alla Asl della richiesta di vaccinazione consente l’iscrizione a scuola, in attesa che la Asl provveda ad eseguire la vaccinazione (o a iniziarne il ciclo, nel caso questo preveda più dosi) entro la fine dell’anno scolastico.

Si parte a settembre. Tutti a scuola con il libretto vaccinale
Per l’Aa 2017/2018 il termine per la presentazione della documentazione è fissato al 10 settembre 2017. Il genitore può anche autocertificare l’avvenuta vaccinazione. In tal caso  ha tempo per presentare copia del libretto vaccinale sino al 10 marzo 2018. Per gli anni successivi il termine sarà il 10 luglio di ogni anno.
I dirigenti scolastici comunicano all’Asl competente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati.

Cosa accade se il genitore non presenta la documentazione a scuola
Ai bambini da 0 a 6 anni non sarà permesso frequentare gli asili nido e le scuole dell’infanzia.
Nella fascia di età dai 6 ai 16 anni si potrà comunque accedere a scuola.

Il dirigente scolastico segnalerà alla Asl i genitori che non vaccinano i figli
In caso di violazione dell'obbligo vaccinale da parte dei genitori, sia nel caso di figli nella fascia di età 0-6 anni che nel caso di figli nella fascia di etò 6-16 anni, il dirigente scolastico o il responsabile dei servizi educativi è tenuto a segnalare la violazione alla Asl. La Asl contatta i genitori/tutori per un appuntamento e un eventuale colloquio informativo indicando le modalità e i tempi nei quali effettuare le vaccinazioni prescritte

Se i genitori/tutori non si presentano all’appuntamento oppure, a seguito del colloquio informativo, non provvedano a far somministrare il vaccino al bambino, l’Asl contesta formalmente l’inadempimento dell’obbligo.

Sanzioni fino a 7.500 euro per i genitori che non vaccinano
Ai genitori e tutori segnalati dalla Asl per la mancata vaccinazione per i proprio figli sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 7.500 euro, proporzionata alla gravità dell’inadempimento (ad esempio: al numero di vaccinazioni omesse). Le sanzioni saranno comminate ogni anno di mancata vaccinazione.
Non incorrono in sanzione quando provvedono a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale nel termine indicato dalla Asl nell’atto di contestazione, a condizione che completino il ciclo vaccinale nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla Asl.

Segnalazione al Tribunale dei minori
La Asl sarà chiamata anche a segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni l’inadempimento dell’obbligo vaccinale da parte dei genitori. A seguito della segnalazione, sarà il magistrato a valutare se sussistono i presupposti per l’eventuale apertura di un procedimento.

07 giugno 2017
© Riproduzione riservata

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