Manovra. Via libera dal Senato all’ultima fiducia al Governo Renzi. Il provvedimento ora è legge. Il testo e le misure sulla sanità
di G.R.
Con 166 voti favorevoli, 70 contrari e un astenuto, il Senato ha approvato in via definitiva la legge di Bilancio nel testo già licenziato dalla Camera. Restano fuori tutte quelle misure escluse dall'esame della Camera quali, ad esempio, le misure in favore delle farmacie rurali, e quelle sul rinnovo dei contratti per la dirigenza sanitaria. IL TESTO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017
07 DIC - Con 166 voti favorevoli, 70 contrari e un astenuto, il Senato ha accordato per l'ultima volta la fiducia al Governo Renzi sul testo della legge di Bilancio approvato dalla Camera. Il provvedimento ora è legge. Nel pomeriggio, prima la direzione del PD e poi le dimissioni di
Matteo Renzi al Quirinale alle 19.
Come già anticipato nei giorni scorsi, dunque, non hanno trovato spazio al Senato quelle norme rimaste escluse dall'esame della Camera quali, ad esempio, le misure in favore delle
farmacie rurali. In particolare, le proposte di modifica che avrebbero dovuto essere inserite al Senato miravano ad elevare da 387mila a 450mila euro la soglia di fatturato Ssn sotto alla quale scatta lo sconto forfettario dell’1,5% a favore delle farmacie rurali sussidiate e sale da 258mila a 300mila il tetto per la riduzione del 60% delle aliquote di sconto Ssn a beneficio delle farmacie non sussidiate. Secondo le stime del Sunifar, il sindacato delle farmacie rurali, con l'approvazione di questi emendamenti la platea delle farmacie che beneficiano delle agevolazioni sarebbe cresciuta di altri 800 esercizi circa.
Come resterà irrisolta la controversa questione dei
50 milioni per gli interventi sanitari nell'area di Taranto che ha sollevato forti polemiche tra il presidente
Emiliano e il Goverbo nelle scorse settimane.
Ma non hanno trovato spazio neanche le possibili misure sul rinnovo dei contratti per la dirigenza sanitaria
auspicate una settimana fa dal responsabile sanità del Pd,
Federico Gelli.
Riportiamo di seguito tutte le misure contenute su sanità e sociale contenute nel provvedimento.
Credito di imposta per ricerca e sviluppo (commi 15-16, ex art.4)
Il credito di imposta R&S viene prorogato fino al 2020 e innalzato al 50%, fino a un tetto di spesa che dai 5 sale ai 20 milioni di euro.
Proroga del blocco aumenti aliquote 2017 (commi 42-43, ex art. 10)
Viene esteso anche al 2017 il blocco dell'aumento delle aliquote e addizionali da parte delle Regioni.
Human Technopole (commi da 116 a 139, ex art. 19)
Al fine di incrementare gli investimenti pubblici e privati nei settori della ricerca finalizzata alla prevenzione e alla salute, coerentemente con il Programma nazionale per la ricerca (PNR), è istituita la Fondazione per la creazione di un'infrastruttura scientifica e di ricerca, di interesse nazionale, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, e per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca Human technopole. Sono membri fondatori il Ministero dell'economia e delle finanze, il
Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai quali viene attribuita la vigilanza sulla Fondazione. Lo statuto della Fondazione dovrà essere approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute. Per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione del progetto Human technopole è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2017, di 114,3 milioni di euro per il 2018, di 136,5 milioni di euro per il 2019, di 112,1 milioni di euro per il 2020, di 122,1 milioni di euro per il 2021, di 133,6 milioni di euro per il 2022 e di 140,3 milioni di euro a decorrere dal 2023.
Ape (commi da 168 a 186, ex art. 25)
Pensione anticipata per infermiere e ostetriche. In via sperimentale, dal 1 maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, potrà accedere all’Ape (anticipo pensionistico) chi svolge professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, e addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza, se lavoratori dipendenti che svolgono da almeno 6 anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 36 anni.
Lavoratori precoci (commi da 199 a 205, ex art. 30)
Per le professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, che svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo o che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto legislativo del 21 aprile 2011, n. 67, a decorrere dal 1° maggio 2017 il loro requisito contributivo è ridotto a 41 anni.
Il beneficio dell’anticipo del pensionamento ai sensi dei commi da 1 a 4 è riconosciuto a domanda nel limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, 550 milioni di euro per l'anno 2018, 570 milioni di euro per l'anno anno 2019, 590 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.
Lotta alla povertà, pensione di inabilità e Fondi occupazione disabili (commi da 234 a 251, ex art. 35)
Si dispone, dal 2017, un incremento a regime di 150 milioni a valere sullo stanziamento del
Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il lavoratore iscritto all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima affetto da
mesotelioma pleurico (c45.0),
mesotelioma pericardico (c45.2),
mesotelioma peritoneale (c45.1),
mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7),
carcinoma polmonare (c34) e
asbestosi (c61), riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, ha diritto al conseguimento di una
pensione di inabilità, ancorché non si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di inabilità di cui al primo periodo, il requisito contributivo si intende perfezionato quando risultino versati a favore dell'assicurato almeno cinque anni nell'intera vita lavorativa. Il beneficio pensionistico di cui ai primi due periodi, che non è cumulabile con altri benefìci pensionistici previsti dalla normativa vigente, è riconosciuto, a domanda, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
Si prevede la riattribuzione delle risorse del
Fondo per il diritto al lavoro ai disabili (le cui risorse finanziano la corresponsione da parte dell'Inps degli incentivi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili nonché i progetti sperimentali di inclusione lavorativa delle persone disabili da parte del Ministero del Lavoro), già trasferite a Regioni e Province autonome e non impegnate a favore dei beneficiari, ai Fondi regionali per l’occupazione dei disabili (istituiti per il finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi) e prioritariamente utilizzate per finanziare gli incentivi alle assunzioni di persone con disabilità successive al 1° gennaio 2015 non coperte dal Fondo per il diritto al lavoro ai disabili.
Finanziamento attività di ricerca (commi da 295 a 307 ex art. 41)
Al fine di incentivare l’attività base di ricerca dei docenti delle università statali, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo con uno stanziamento di
45 mln di euro annui a decorrere dal 2017.
Fondo sostegno natalità (commi da 348 a 352, ex art. 47)
L’accesso al Fondo di sostegno alla natalità è in favore delle famiglie con figli nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017. iI decreto del Ministro con delega alle politiche per la famiglia, di concerto con il Mef, a cui è demandata la definizione dei criteri e delle modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo di sostegno alla natalità, dovrà essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio.
Premio alla nascita e congedo obbligatorio per il padre lavoratore (commi 353-354, ex art. 48)
A decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un
premio alla nascita o all’adozione di minore dell’importo di
800 euro. Il premio è corrisposto in unica soluzione, a domanda della futura madre, dall’Inps al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.
La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due giorni per l'anno 2017 e a quattro giorni per l'anno 2018, che possono essere goduti anche in via non continuativa. Per l'anno 2018 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.
Bonus nido e rifinanziamento voucher asili nido (commi da 355 a 357, ex art. 49)
Si prevede che il buono di
1.000 euro su base annua sia attribuito – oltre che, come già previsto, per il pagamento di rette di asili nido pubblici e privati – anche per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche.
Pari opportunità e Fondi autismo (commi da 358 a 361, ex art. 50)
Al finanziamento delle iniziative per l'attuazione delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione potranno concorrere ulteriori risorse per l’anno 2017, fino a complessivi 20 milioni di euro.
Si dispone che le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico non utilizzate per l’anno 2016 confluiscano nel 2017 nel Fondo medesimo. Si ricorda che il suddetto Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute, ha una dotazione a regime di 5 milioni dal 2016.
Fondo per il pubblico impiego (commi da 364 a 372, ex art. 52)
Per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati, per le finalità di cui ai commi 365 e 366, 1.920,8 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.633 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
Efficientamento della spesa del Servizio sanitario nazionale (ex art. 58)
Comma382. Fascicolo sanitario elettronico (Fse). La progettazione dell’infrastruttura nazionale necessaria a garantire l’interoperabilità dei FSE, verrà curata dal
Ministero dell’economia e delle finanze attraverso l’utilizzo dell’infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria. Il
Sistema Tessera Sanitaria entro il
30 aprile 2017, rende disponibile ai FSE e ai dossier farmaceutici regionali, i dati risultanti negli archivi del medesimo Sistema Tessera Sanitaria relativi alle esenzioni dell’assistito, prescrizioni e prestazioni erogate di farmaceutica e specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale, certificati di malattia telematici, prestazioni di assistenza protesica, termale e integrativa. Per l'attuazione è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.
Quota premiale Fsn. Commi da 385 a 388. Nel caso in cui non venga presentato il programma di miglioramento e riqualificazione di determinate aree del servizio sanitario regionale, ovvero si riscontri una verifica negativa dell’attuazione annuale dello stesso, la regione interessata subirà la perdita per il medesimo anno 2017 – in luogo della perdita permanente - del diritto di accesso alla quota premiale prevista.
Stretta sui deficit delle aziende ospedaliere. Comma 390. Viene fissato al 7 per cento dei ricavi o a 7 milioni di euro – invece che al 5 per cento e a 5 milioni di euro - il valore del disavanzo tra i costi e i ricavi quale presupposto per l’adozione e l’attuazione di un piano di rientro per le aziende ospedaliere o ospedaliero-universitarie, gli IRCSS pubblici e gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura.
Finanziamento Fondo sanitario nazionale. Comma 392. Per la sanità la determinazione del Fondo sanitario 2017 a
113 miliardi, che salgono a
114 nel 2018 e a
115 nel 2019.
Cumulabilità cariche presidente di Regione e commissario ad acta. Comma 395. Si permette ai presidenti di Regione di ricoprire anche il ruolo di commissari ad acta per la sanità in caso di Piano di rientro. L'attuale normativa, ricordiamo, prevedeva che la nomina a commissario "è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento". Ora si torna invece alla situazione ante stabilità 2015, quando le due cariche potevano coincidere. Rispetto al testo discusso lo scorso martedì, però, è stata inserita una modifica in base alla quale i tavoli tecnici del Governo dovranno verifichare ogni sei mesi l'equilibrio dei bilanci sanitari delle due Regioni e l'effettiva applicazione ed erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, elaborando una relazione ai ministri dell'Economia e della Salute da trasmettere al Consiglio dei ministri. In caso di esito negativo della verifica e di mancata attuazione dei Piani di rientro, il Consiglio dei ministri potrà nominare un nuovo commissario ad acta, estromettendo i governatori commissari.
Disposizioni in materia di assistenza sanitaria (ex art. 59)
Tetti spesa farmaceutica. Commi 398 e 399. Dal 2017 il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera sarà calcolato al lordo della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto, ed è rideterminato nella misura del 6,89 per cento (oggi è fissato al 3,5%) e assume la denominazione di “tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti”. Conseguentemente cambia anche il tetto della spesa farmaceutica territoriale che sarà rideterminato nella misura del 7,96 per cento (oggi è dell’11,35%) e assume la denominazione di “tetto della spesa farmaceutica convenzionata”.
Fondo farmaci innovativi ed oncologici. Commi 400 e 401. In tutto
1 miliardo di euro per i farmaci innovativi, di cui
500 per un nuovo fondo ad hoc per gli oncologici (in proposito si stabilisce che l’Aifa,entro il 31 marzo 2017, dovrà fissare i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e a innovatività condizionata e dei farmaci oncologici innovativi). Si specifica che la determinazione del direttore generale dell’AIFA sui criteri per la classificazione dei farmaci innovativi, di quelli a innovatività condizionata e dei farmaci oncologici innovativi, deve essere adottata previo parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell’Aifa.
Criteri innovatività. Comma 402. Si specifica che la determinazione del direttore generale dell’AIFA sui criteri per la classificazione dei farmaci innovativi, di quelli a innovatività condizionata e dei farmaci oncologici innovativi, deve essere adottata previo parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell’Aifa.
Biosimilari. Comma 407. Le procedure pubbliche di acquisto dei farmaci biologici non saranno più parametrate sul prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale del farmaco biologico di riferimento, e dovranno svolgersi mediante utilizzo di accordi quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo. Continuerà inoltre a non essere consentita la sostituibilità automatica tra farmaco biologico di riferimento e un suo biosimilare. Si stabilisce infine che l’esistenza di un rapporto di biosimilarità tra un farmaco biosimilare e il suo biologico di riferimento sussiste solo se accertato dall'Ema o dall'Aifa, non più solo l'Ema, tenuto conto delle rispettive competenze.
Vaccini. Comma 408. Viene istituito un
Fondo per l'acquisto vaccini ricompresi nel Nuovo Piano Nazionale Vaccini (NPNV). Il Fondo, sempre all’interno delle risorse del fondo sanitario nazionale, è pari a
100 milioni di euro per l’anno 2017,
127 milioni di euro per l’anno 2018 e
186 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019.
Contratti ricercatori Irccs e Izs. Comma 410. Si garantsce la continuità delle attività di ricerca negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) e negli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS). A tal fine, in deroga a quanto disposto dall'art. 2, co. 4, del D. Lgs. 81/2015 (c.d. Jobs Act), gli Irccs e gli Izs potranno continuare ad avvalersi del personale addetto alla ricerca, appartenente sia all'area dei ricercatori, sia all'area professionalità della ricerca, assunto con contratti flessibili, in servizio presso detti enti alla data del 31 dicembre 2016. Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2017, anche le pubbliche amministrazioni non potranno più stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Pertanto, nelle more della revisione dell’accesso all’attività di ricerca, delle modalità di inquadramento del relativo personale e delle diverse possibili tipologie contrattuali, la norma in esame consente agli Irccs e agli Izs di continuare ad avvalersi del personale già in servizio.
Alzheimer. Comma 411. Si istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo da ripartire, con una dotazione di 300 milioni di euro annui, destinato alle misure di prevenzione, diagnosi e cura della malattia di Alzheimer.
Stabilizzazione dei precari in sanità (assunzione e stabilizzazione del personale del Servizio Sanitario Nazionale). Comma 409. Sempre nell’ambito delle risorse del fondo sanitario nazionale, è previsto un
Fondo vincolato di 75 milioni di euro per il 2017 e di
150 milioni a decorrere dal 2018.
Contratti e convenzioni. Comma 412. Le risorse per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale verranno da una quota vincolata a carico del Fondo sanitario nazionale.
Misure di efficientamento della spesa per acquisti (Comma 413, ex art. 60)
Il Ministero dell'Economia, tramite Consip, avvia un’analisi per individuare nuovi strumenti di acquisto centralizzato di beni e servizi.
Interventi diversi (comma 602, ex art. 74)
Edilizia sanitaria. Si demanda ad un Dpcm, da adottarsi entro il 30 giugno 2017, l’individuazione delle 121 Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria, anche con riferimento alle sinergie tra i servizi sanitari regionali e l’Inail, valutabili da quest’ultimo nell’ambito dei propri piani triennali 2016-2018 di investimento immobiliare; - si dispone che l’Inail, allo scopo di definire le risorse finanziarie necessarie, tenga anche conto dello stato di attuazione degli investimenti attivati per effetto del Dpcm 23 dicembre 2015 recante, all’allegato A, l'elenco delle iniziative valutabili nell'ambito dei Piani triennali di investimento dell’INAIL, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 317 della legge di stabilità190/2014 (la stabilità 2015 ha infatti previsto che con apposito Dpcm fossero individuate le iniziative di elevata utilità sociale valutabili nell'ambito dei piani 2016/2018 di investimento dell'INAIL, da finanziare, a valere sulle risorse autorizzate nei predetti piani, con l'impiego di quota parte delle somme detenute dal medesimo Istituto presso la tesoreria centrale dello Stato).
Giovanni Rodriquez
07 dicembre 2016
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