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Telecamere negli asili e nelle strutture socio-sanitarie per prevenire abusi. La Camera approva la legge. Testo va al Senato


Nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza sarà comunque consentito solo nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, e previo consenso degli interessati. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge il Ministero della Salute dovrà adottare linee guida volte a garantire, dove possibile, le visite agli ospiti lungo l'intero arco della giornata. IL TESTO

20 OTT - Via libera dalla Camera al testo unificato delle proposte di legge definito dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro, volto a prevenire e a contrastare, in ambito pubblico e privato, le condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno: dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia, e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità, a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno. Il testo passa ora all'esame del Senato.
 
Nel provvedimento viene disciplinata la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali condotte. Il testo specifica che restano fermi il patto educativo e l'alleanza terapeutica. Viene quindi delegato il Governo all'adozione, entro un anno, di un decreto legislativo in materia di formazione e valutazione attitudinale nell'accesso alle professioni educative e di cura in tali strutture.
 
Al contempo, il testo prevede la possibilità, per le suddette strutture, di installare sistemi di videsorveglianza a circuito chiuso con immagini cifrate. L'accesso alle registrazioni è vietato salvo, nel caso di notizia di reato, di quanto previsto dal libro V (Indagini preliminari e l'udienza preliminare), Titoli IV (attività a iniziativa della polizia giudiziaria) e V (attività del pubblico ministero) del codice di procedura penale. L'installazione avviene previo accordo collettivo e con adeguata segnalazione a tutti i soggetti che accedono nella zona videosorvegliata. E' comunque vietato l'utilizzo di webcam.
 
E' demandata al Garante per la privacy la definizione, entro 60 giorni, degli adempimenti e delle prescrizioni da applicare in relazione alla suddette installazione.
 
Per quanto riguarda gli asili nido e le scuole dell'infanzia, inoltre, è demandata ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata, la definizione delle modalità per assicurare il necessario coinvolgimento della famiglie interessate.
 
Nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza è consentito solo nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, e previo consenso degli interessati o dei loro tutori se minorenni o incapaci. Inoltre, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, di concerto con le organizzazioni sindacali, adotta linee guida volte a stabilire le modalità di accesso nelle strutture socio-sanitarie per garantire, ove possibile, le visite agli ospiti lungo l'intero arco della giornata.
 
E' infine prevista la trasmissione al Parlamento di una relazione del Governo sull'attuazione della legge, in cui si dà conto anche dei dat rilevati dai dicasteri competenti sull'andamento dei reati commessi in danno dei soggetti in questione e dei relativi procedimenti giudiziari.
 
Alle disposizioni della legge le amministrazioni interessate provvedono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Alle regioni a statuto speciale le nuove previsioni sono applicabili compatibilmente con le disposizioni dei relativi statuti e delle relative norme di attuazione.
 
Attualmente, in assenza di previsioni legislative, il Garante per la privacy ha emanato una serie di provvedimenti generali, l'ultimo dei quali in data 8 aprile 2010, per delineare presupposti e modalità del trattamento di dati personali acquisiti tramite strumenti elettronici di rilevamento di immagini.
 
Principi specifici sono stati inoltre elaborati dal Garante in relazione agli istituti scolastici, gli asili nido e gli istituti di cura: in particolare, sul tema della videosorveglianza negli asili nido nel provvedimento dell'8 maggio 2013. Per quanto concerne i profili relativi alla tutela della riservatezza dei lavoratori, viene altresì tenere in rilievo quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori).

20 ottobre 2016
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