Osteopatia e chiropratica tra le professioni sanitarie. De Biasi presenta due emendamenti al ddl Lorenzin
di G.R.
Li ha depositati oggi la presidente della Commissione Sanità del Senato e relatrice al ddl per la riforma degli Ordini Emilia Grazia De Biasi (Pd). Richiamato un accordo Stato Regioni per stabilire i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell’esercizio della professione sanitaria e previsto un decreto del Ministero dell'Istruzione per la definizione dell’ordinamento didattico della formazione universitaria. I TESTI
07 APR - La relatrice del ddl Lorenzin per la commissione Sanità del Senato,
Emilia Grazia De Biasi (Pd), ha oggi depositato due emendamenti per il riconoscimento dell’osteopatia e della chiropratica quali professioni sanitarie.
Per quanto riguarda l’osteopatia, nel testo al
comma 1 si legge che, per l’esercizio della professione sanitaria, è richiesto il possesso della laurea abilitante o titolo equipollente.
Al
comma 2 si richiama, poi, un accordo Stato Regioni, da adottarsi entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge, che stabilisca i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell’esercizio della professione sanitaria. Viene invece demandato ad un decreto del Ministro dell’Istruzione da adottarsi entro 6 mesi entro l’entrata in vigore della legge, la definizione dell’ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia.
Infine, al
comma 3, viene istituito, presso l’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, l’albo per la professione sanitaria di osteopata.
Quanto ai chiropratici, nel testo dell’altro emendamento della relatrice, al
comma 1, si richiede per l’esercizio della professione sanitaria il possesso della laurea abilitante o titolo equipollente e l’iscrizione al registro istituito presso il Ministero della Salute.
Come per l’osteopatia, anche qui al
comma 2 si richiama ad un accordo Stato Regioni, da adottarsi entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge, che stabilisca i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell’esercizio della professione sanitaria, e poi ad un successivo decreto del Ministro dell’Istruzione da adottarsi entro 6 mesi entro l’entrata in vigore della legge, la definizione dell’ordinamento didattico della formazione universitaria in chiropratica.
Infine, al
comma 3 viene abolito il registro dei dottori in chiropratica istituito presso il Ministero della Salute dalla legge finanziaria del 2007.
Giovanni Rodriquez
07 aprile 2016
© Riproduzione riservata
Altri articoli in Governo e Parlamento
Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001
Sede legale e operativa:
Via della Stelletta, 23
00186 - Roma
Direttore responsabile
Luciano Fassari
Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto
Copyright 2013 © QS Edizioni srl. Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013
Riproduzione riservata.
Policy privacy