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Ddl concorrenza. Scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti in commissione Industria. Oltre mille le proposte di modifica. Ecco quelle di Fi e CoR

di G.R.

Tra le molte proposte di modifica presentate da Forza Italia e dal gruppo Conservatori e Riformisti, l'abrogazione del divieto di utilizzo di principi attivi realizzati industrialmente per le preparazioni galeniche, un contriuto previdenziale pari al 2% in favore dell'Enpaf a carico delle società di capitali e una limitazione al numero di farmacia detenibili da ciascuna società. 

14 GEN - Si prevedono settimane di duro lavoro in commissione Industria al Senato. Giovedì mattina alle 12 è scaduto il termine per la presentazione degli emendameti al ddl concorrenza. Oltre mille le proposte di modifica depositate dai senatori. "Devo dire che la X commissione non è abituata a gestire una tale mole di emendamenti - ha confidato Luigi Marino (Ap), uno dei relatori del testo -. Una volta catalogati, dalla prossima settimana inizieremo ad esaminare il loro contenuto".
 
Per quanto riguarda le farmacie, dopo la bocciatura alla Camera della proposta di liberalizzazione dei farmaci di Fascia C avanzata da Adriana Galgano (Sc), è stato ripresentato ora al Senato lo stesso emendamento da Luis Alberto Orellana (Gruppo per le Autonomie Psi-Maie). Molti poi, sull'argomento, gli emendamenti presentati da Forza Italia che abbiamo vionato in anteprima.
 
I senatori Andrea Mandelli (Fi) e Luigi d'Amboriosio Lettieri (CoR) (vedi emendamenti) propongono, innanzitutto, una modifica del Decreto legislativo 219/06, prevedendo che il rifornimento dei medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili, possa essere curato anche delle farmacie, non per i singoli cittadini, ma esclusivamente per le strutture autorizzate. “Infatti – si spiega nella relazione tecnica - in determinati casi, soprattutto in via d’urgenza, gli ospedali e le case di cura si rivolgono alle farmacie per rifornirsi di tali farmaci”.

In tema di preparazioni galeniche, viene poi proposta l'abrogazione del divieto di utilizzo di principi attivi realizzati industrialmente. Sempre in ambito galenico, viene proposta la possibilità per i farmacisti di sconfezionare medicinali di origine industriale per utilizzarli quali materie prime nell’allestimento di preparazioni.

Passando agli aspetti riguardanti i profili professionali, si punta a superare l’attuale formulazione vigente secondo la quale l’esercizio della farmacia non può essere cumulato con quello di altre professioni e arti sanitarie per evitare possibili situazioni di conflitto di interessi tra il prescrittore e il dispensatore dei farmaci. Nella relazione illustrativa all'emendamento Mandelli-D'Ambrosio Lettieri si spiega che l’ipotizzato conflitto di interessi non può verificarsi con le professioni sanitarie non abilitate alla prescrizione di medicinali, quali ad esempio le professioni sanitarie infermieristiche e quelle riabilitative di Fisioterapista, Ortottista - Assistente di oftalmologia e Podologo, nonché la professione tecnico-sanitaria nell’Area tecnico-diagnostica di Tecnico Audiometrista e nell’Area Tecnico-assistenziale quella di Dietista e di Tecnico Ortopedico, di Tecnico Audioprotesista. Si propone, quindi, che questi professionisti dovrebbero poter essere esercitate anche in farmacia, fermo restando, viceversa, il divieto di cumulo con le professioni di medico, odontoiatra e veterinario.

Sempre Mandelli e D'Ambrosio Lettieri, nella parte in cui l’art. 48 del ddl concorrenza si prevede che la direzione della società possa essere affidata ad un farmacista in possesso dell’idoneità anche non socio, puntano ad estendere questa facoltà anche nelle ipotesi di sostituzione (ferie, malattia, maternità, ecc…).
 
Nelle proposte di modifica presentate da Forza Italia trova spazio anche il tema previdenziale. Mandelli, infatti, in un emendamento a sua firma, pone a carico delle società di capitali un contributo previdenziale in favore dell’Enpaf pari al 2%, escludendo tuttavia le prestazioni rese in regime di Ssn.
 
Mandelli propone inoltre di aprire il mercato dei servizi sanitari alle imprese private che intendano operare senza fruire di sovvenzioni pubbliche, eliminando l’obbligo di verifica del fabbisogno di assistenza sanitaria regionale (rapporto tra numero di strutture private e consistenza della popolazione) per il rilascio dell’autorizzazione. "L’attuale disciplina, infatti - si spiega nella relazione - si pone in contrasto con il principio di concorrenza, in quanto subordina il rilascio dell’autorizzazione alla verifica del fabbisogno complessivo anche nel caso di soggetti che intendano fornire servizi sanitari in forma privatistica e, quindi, senza provocare alcun incremento degli operatori in regime di accreditamento. L’emendamento intende, pertanto, eliminare un limite irragionevole alla libertà di accesso dei privati all’esercizio di attività sanitarie non convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, rimuovendo una ingiustificata barriera di accesso a questo mercato".
 
D’Ambrosio Lettieri a prima firma ha poi proposto alcune modifiche in tema di assegnazione di nuove sedi farmaceutiche. La legge 27/12 stabilisce che ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possano concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti, stabilendo altresì che ove i candidati che concorrano per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della farmacia assegnata debba essere condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di dieci anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità. Nella relazione il senatore del gruppo Conservatori e Riformisti spiega che “il suddetto termine decennale appare, tuttavia eccessivo in termini di durata, in quanto limita in modo rilevante la libertà di impresa dei soggetti vincitori”. Si suggerisce quindi che il trasferimento della titolarità dell'esercizio di farmacia privata possa essere consentito dopo che siano decorsi tre anni dal rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Un ulteriore emendamento è poi finalizzato a chiarire che la titolarità della farmacia vinta a concorso da candidati che hanno partecipato in forma associata sia assegnata alla società di persone costituita tra gli stessi prevedendo, inoltre, che nel limite del periodo previsto per il mantenimento della gestione associata da parte dei vincitori, la società così costituita possa essere titolare di una sola farmacia e ciascun farmacista vincitore in forma associata possa partecipare ad una sola società.

Sempre per le società società titolari di farmacia che vedano la presenza di soci non farmacisti, si chiede poi la presenza della figura di un farmacista Garante del Codice deontologico, alle cui valutazioni debbano essere sottoposte tutte le decisioni relative ai profili relativi alla gestione professionale della farmacia.

Ancora D’Ambrosio Lettieri, in un emendamento presentato a sua prima firma, chiede di introdurre l’incompatibilità con la professione medica, modificando direttamente l’art. 8 della legge 362/91. Si propone, inoltre, di ripristinare l’incompatibilità tra la qualità di socio e le attività esplicate nel settore dell’intermediazione del farmaco.

Infine, passando agli orari di lavoro, il senatore del gruppo CoR, chiede che la comunicazione sugli orari e periodi aggiuntivi di servizio sia trasmessa anche all’Ordine provinciale competente, oltreché alla Asl di riferimento.


Anche i senatori Paola Pelino (Fi) e Luigi Perrone (CoR) (vedi emendamenti) hanno presentato una serie di emendamenti riguardanti le farmacie. Tra questi, uno è finalizzato a chiarire che la titolarità della farmacia vinta a concorso da candidati che hanno partecipato in forma associata debba essere assegnata alla società di persone costituita tra gli stessi secondo quanto disposto dall’art. 7 della L. 362/1991, prevedendo altresì che per esse la direzione della farmacia non possa essere affidata ad un farmacista non socio.

Presentata poi una proposta di modifica finalizzata a chiarire che sono incompatibili con la titolarità delle farmacie ovvero la partecipazione a società titolari di farmacie esclusivamente i rapporti di lavoro a tempo pieno.

Infine, in considerazione della particolare natura del settore farmaceutico, i sentatori Pelino e Perrone hanno ritenuto opportuno prevedere che, a seguito dell’ingresso delle società di capitali nella titolarità delle farmacie, vi sia una limitazione al numero di farmacie detenibili da ciascuna società o gruppo societario.
 
Giovanni Rodriquez

14 gennaio 2016
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