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Stabilità. Servizio studi Senato: “Stanziamento fabbisogno sanitario deciso senza nuova Intesa Stato Regioni. Patto per la Salute da rivedere?”

di G.R.

Così, in un ampio dossier, il servizio studi di Palazzo Madama fa il punto sul provvedimento e, in particolare, su quanto stabilito all'articolo 32. A ‘discolpa’ dell’Esecutivo viene ricordato che l’articolo 26 del Dlgs 68/2011 ha precisato che, dal 2013, la determinazione del fabbisogno sanitario è fissata in coerenza con il quadro macroeconomico del Paese e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. IL DOSSIER

01 NOV - Questa settimana, dopo l’annuncio in Aula da parte del presidente del Senato, Pietro Grasso, ha preso ufficialmente il via l’iter del ddl stabilità a Palazzo Madama. Intanto, il servizio studi Bilancio ha appena pubblicato un ampio dossier sul provvedimento. Per quanto riguarda la sanità, da segnalare la rilevazione fatta in merito all’articolo 32, comma 14, circa il livello di finanziamento del Ssn. Il comma in esame ridetermina in riduzione il fabbisogno sanitario nazionale standard per il 2016, fissandolo in 111 mld. Come si ricorderà, il livello del finanziamento precedentemente stabilito dalla legge di stabilità 2015 (commi 167 e 556 legge 190/2014) prima, e dal decreto legge enti territoriali poi, era stato fissato in 113 mld. La Relazione al provvedimento evidenzia che la rideterminazione comporta quindi, per il 2016, una riduzione pari a 2 mld. Tuttavia, in virtù delle regole di finanziamento della spesa sanitaria e di quanto disposto dal secondo periodo del comma in esame circa la “sterilizzazione” degli effetti della rideterminazione sugli obiettivi di finanza pubblica delle autonomie speciali, la stessa Relazione stima l’effettivo risparmio in 1,7 mld.

A questo punto viene però sollevata la prima criticità. “Sul punto, si ricorda che l’articolo 9-septies del decreto-legge 78/2015 (dl enti locali) ha operato analoga rideterminazione del livello del finanziamento del Ssn cui concorre lo Stato per il 2015, differenziando però, ai commi 3 e 4, le modalità di contabilizzazione degli effetti del risparmio per la Regione Siciliana e la regione Friuli-Venezia Giulia - scrive il servizio studi -. Andrebbe pertanto chiarito il motivo per cui, a fronte di una rideterminazione del livello di finanziamento anche per il 2016, non si procede ad analoga differenziazione delle modalità di contabilizzazione degli effetti del risparmio per la Regione Siciliana e la Regione Friuli-Venezia Giulia”.

Ma non finisce qui. “Si rileva inoltre che la rideterminazione del fabbisogno sanitario nazionale standard non è stata preceduta da una Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Il fabbisogno sanitario nazionale standard, cioè il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale (Ssn) cui concorre lo Stato, è stato finora determinato sulla base di un sistema di accordi tra Stato e regioni, recepiti annualmente in disposizioni di legge”, spiega il dossier.

I tecnici di Palazzo Madama ricordano, inoltre, che il Patto per la salute, oltre ad aver stabilito il quadro finanziario per il triennio di vigenza, sancisce all’articolo 30, comma 2, che, in caso di modifiche degli importi relativi al finanziamento del Ssn, la stessa Intesa sul Patto della salute deve essere oggetto di revisione.

A ‘discolpa’ dell’Esecutivo viene altresì riportato che “l’articolo 26 del D.Lgs. 68/2011 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) ha precisato che, dal 2013, la determinazione del fabbisogno sanitario nazionale standard è fissata in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo del Paese e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall’Italia in sede comunitaria”.

Passando poi ad analizzare i disavanzi regionali, il dossier rimanda alla Relazione illustrativa del ddl sulla stabilità laddove si spiega che “il vincolo dell'equilibrio nel settore sanitario è comunque assicurato tramite l'attivazione della leva fiscale autonoma delle regioni o dei meccanismi automatici previsti dalla normativa vigente”. Sul punto si ricorda che le disposizioni legislative adottate negli ultimi anni fanno carico alle regioni che hanno accumulato disavanzi sanitari di adottare i provvedimenti necessari a ripianarli, quali: adeguate riduzioni di spesa, aumenti automatici della pressione fiscale anche oltre la misura massima stabilita dalla normativa vigente, forme di compartecipazione dei cittadini al finanziamento delle prestazioni e dei servizi sanitari (ticket).

Infine, il servizio studi rinvia a quanto disposto dall’articolo 34 del provvedimento in esame che stabilisce la misura del contributo alla finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome in 3.980 milioni di euro per l’anno 2017 e in 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La norma, come avvenuto per gli esercizi precedenti, prevede che siano le regioni stesse, in sede di auto coordinamento, ad individuare le modalità di realizzazione del contributo, vale a dire gli ambiti di spesa da tagliare e i relativi importi, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza. L’accordo tra le regioni deve poi essere recepito con intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di mancata intesa, il Governo procederà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 20 giorni dalla scadenza dei termini dell’Intesa, tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente. La norma specifica che potranno essere prese in considerazione anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Insomma, il rischio di possibili futuri tagli al settore non è scongiurato.
 
Giovanni Rodriquez

01 novembre 2015
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