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Stabilità. Fissato il calendario dei lavori. Al via giovedì la sessione in commissione Bilancio al Senato. Ddl in Aula dal 17 novembre. Ecco tutte le norme riguardanti la sanità

di G.R.

È quanto ha deciso questa mattina la conferenza dei capigruppo del Senato. Entro domani la V commissione approverà il parere sui contenuti della stabilità che sarà poi ripreso giovedì nelle comunicazioni in Aula del presidente Pietro Grasso. Fissato per il 14 novembre il termine per la presentazione degli emendamenti per l'Aula.

27 OTT - Prenderà il via il prossimo giovedì con le comunicazioni in Aula del presidente del Senato, Pietro Grasso, la sessione di bilancio sul ddl stabilità. È quanto ha deciso la Conferenza dei capigruppo del Senato questa mattina. La V commissione avrà dunque tempo fino a domani per approvare il parere sulle coperture e sui contenuti del ddl, che sarà poi ripreso nelle comunicazioni di Grasso. Per lunedì e martedì della prossima settimana sono confermate le audizioni che precederanno la discussione generale. La commissione Bilancio del Senato avrà tempo per esaminare il disegno di leggeta fino a venerdì 13 novembre. 
 
Quanto poi, al termine per la presentazione degli emendamenti per l'Aula, la scadenza è stata fissata per sabato 14 novembre. La stabilità approderà in Aula la settimana successiva, con ogni probabilità a partire da martedì 17 novembre.
 
Queste le norme contenute nel disegno di legge riguardanti la sanità.
ARTICOLO 4 
(Esenzione per l’abitazione principale, i macchinari imbullonati, i terreni agricoli)
Comma 14.
Al fine di contenere il livello complessivo di pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è fatto divieto alle regioni e agli enti locali di deliberare aumenti dei tributi nonché delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote deliberate per l’esercizio 2015. Ma la sospensione non vale per le maggiorazioni delle aliquote fiscali finalizzate al ripiano dei disavanzi sanitari e quindi le Regioni in Piano di rientro potranno comunque aumentarle.
 
ARTICOLO 16 
(Giovani eccellenze nella Pubblica Amministrazione)
Comma 8. Le amministrazioni potranno procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente.


Comma 11. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche non potrà superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed sarà, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.
 
ARTICOLO 17 (Università)
Comma 1. Al fine di sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca, il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 55 milioni di euro per l’anno 2016 e di 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, per l’assunzione di ricercatori.


Comma 5. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici l’autorizzazione di spesa viene incrementata di 57 milioni di euro per l’anno 2016, di 86 milioni di euro per l’anno 2017, di 126 milioni di euro per l’anno 2018, di 70 milioni per l’anno 2019 e di 90 milioni a decorrere dall’anno 2020.
 
ARTICOLO 25
 (Non autosufficienze e adozioni internazionali)
Comma 1. Viene istituito un Fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 90 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, destinato al finanziamento di misure per il sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari di primo grado (‘dopo di noi’).

Comma 2. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.

Comma 4. La dotazione del Fondo per le politiche della famiglia viene ridotto nella misura di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.


ARTICOLO 27 (Esigenze indifferibili)
Comma 1. Per il triennio 2016-2018 gli oneri posti a carico del bilancio statale sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016 per il personale della Pubblica Amministrazione, di cui 74 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia e 7 milioni di euro per il restante personale statale in regime di diritto pubblico.
 
ARTICOLO 30 
(Piani di rientro e riqualificazione degli enti del Servizio sanitario nazionale e aziende sanitarie uniche)  
Comma 1. Al fine di favorire la corretta ed appropriata allocazione delle risorse programmate per il finanziamento del Ssn e per l’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (lea), le disposizioni di cui al presente articolo disciplinano le procedure per conseguire miglioramenti nella produttività e nell’efficienza degli enti del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dell’equilibrio economico finanziario e nel rispetto della garanzia dei lea. 
 
Comma 2. Gli Enti del Servizio sanitario nazionale attivano un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità, in coerenza con il Programma nazionale valutazione esiti.
 
Comma 3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui comma 2 costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa del direttore generale e del responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione.
 
Comma 4. Ciascuna Regione entro il 30 giugno di ogni anno individua le Aziende ospedaliere, le Aziende ospedaliere universitarie, gli Irccs e gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura che presentano: a) uno scostamento tra costi e ricavi pari o superiore al 10% dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro; b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.
 
Comma 5. Per l’anno 2016, entro il 31 marzo le regioni individuano, con apposito provvedimento di Giunta regionale o del Commissario ad acta, gli enti del proprio Servizio sanitario regionale che presentano una o entrambe le condizioni di cui al comma 4. Per la verifica delle condizioni di cui al comma 4, sono utilizzati i dati dei costi relativi al IV trimestre 2015 e dei ricavi come determinati ai sensi del decreto di cui al comma 6; per la verifica delle condizioni di cui al comma 4, sono utilizzati i dati relativi all’anno 2014 indicati dal medesimo decreto di cui al comma 6.
 
Comma 6. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Mef e sentita la Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è definita la metodologia di valutazione dello scostamento di cui al comma 4. Con il medesimo decreto sono definiti anche gli ambiti assistenziali e i parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto sugli standard ospedalieri. Il decreto definisce, inoltre, le linee guida per la predisposizione dei piani di cui ai commi 9 e 10.
 
Comma 7. Entro il 31 dicembre 2016, con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni,vengono apportati i necessari aggiornamenti agli schemi allegati al medesimo decreto legislativo, al fine di dare evidenza e trasparenza del risultato di esercizio nei documenti di bilancio degli enti del Servizio sanitario nazionale delle voci di costo e di ricavo.
 
Comma 8. Gli enti con un scostamento tra costi e ricavi presentano alla Regione, entro i novanta giorni successivi all’emanazione del provvedimento di individuazione, il piano di rientro di durata non superiore al triennio.
 
Comma 9. Le regioni non in piano di rientro regionale, entro trenta giorni dalla presentazione del piano da parte dell’ente, valutano l’adeguatezza delle misure previste dai piani, la loro coerenza con la programmazione sanitaria regionale e le linee guida di cui al comma 6, e approvano i piani di rientro degli enti con provvedimento della Giunta regionale. I piani di rientro degli enti approvati dalla Giunta regionale sono immediatamente efficaci ed esecutivi per l’ente interessato. 
 
Comma 10. Le regioni in piano di rientro, entro trenta giorni dalla presentazione del piano da parte dell’ente, valutano l’adeguatezza delle misure previste e la loro coerenza con il piano di rientro regionale. I piani di rientro degli enti, approvati dalla Giunta regionale o dal Commissario ad acta, sono immediatamente efficaci ed esecutivi per l’ente interessato. 

 
Comma 11. Al fine di garantire l’equilibrio del Servizio sanitario regionale nel suo complesso, la Gestione sanitaria accentrata iscrive sul proprio bilancio una quota di fondo sanitario regionale corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi di cui ai piani di rientro degli enti del servizio sanitario regionale.
 
Comma 12. Gli interventi individuati dai piani di cui ai commi 9 e 10 sono vincolanti per gli enti interessati e le determinazioni in essi previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti amministrativi già adottati dagli stessi in materia di programmazione e pianificazione aziendale, per renderli coerenti con i contenuti dei piani.
 
Comma 13. La regione, o il Commissario ad acta, verifica trimestralmente l’adozione e la realizzazione delle misure previste dai piani di rientro degli enti.
 
Comma 14. Tutti contratti dei direttori generali, inclusi quelli in essere, prevedono la decadenza automatica del direttore generale in caso di mancata approvazione del piano di rientro da parte dell’ente interessato, o in caso di esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro. 

 
Comma 15. A partire dal 2017, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Asl e ai relativi presidi a gestione diretta e agli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura che presentano un significativo scostamento tra costi e ricavi ovvero il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure. 

 
Comma 16. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Mef e la Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro il 30 giugno 2016, sono definiti i criteri di valutazione, i dati da prendere in considerazione, le modalità di calcolo e i relativi parametri di riferimento per l’individuazione da parte delle Regioni delle aziende, dei presidi e degli enti da sottoporre ad un piano di rientro, in caso di mancato conseguimento dell’equilibrio di bilancio o di disallineamento rispetto ai parametri di qualità ed esiti delle cure.
 
Comma 17. La collaborazione tra Servizio sanitario nazionale e università potrà realizzarsi anche mediante la costituzione di aziende sanitarie uniche, risultanti dall’incorporazione delle aziende ospedaliero-universitarie nelle aziende sanitarie locali, secondo modalità definite preventivamente con protocolli di intesa tra le regioni e le università interessate, da stipularsi ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e successive modificazioni.
 
Comma 18. Le disposizioni di cui al comma 17 non si applicano alle regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario.
 
ARTICOLO 31
(Disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi degli enti del Servizio sanitario nazionale) 
Comma 1.
Per garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, in via esclusiva, dalla Consip S.p.A.

Comma 2. Qualora le centrali di committenza individuate sulla base del comma 1 non siano disponibili ovvero operative, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell’elenco dei soggetti aggregatori.
 
Comma 3. I singoli contratti relativi alle categorie merceologiche individuate dal decreto di cui al comma 1, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere prorogati oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza individuata ai sensi del presente articolo. Le proroghe disposte in violazione della presente disposizione sono nulle e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. 
 
Comma 4. In tema di Hta si prevede che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adottano provvedimenti volti a garantire che gli enti del Servizio sanitario nazionale non istituiscano unità organizzative di valutazione delle tecnologie ovvero sopprimano quelle esistenti, ricorrendo a strutture di valutazione istituite a livello regionale o nazionale.

Comma 5. A livello nazionale la Cabina di regia provvede a: definire le priorità per la valutazione tecnica multidimensionale dei Dispositivi Medici sulla base dei criteri di: rilevanza del problema di salute nonché di rilevanza, sicurezza, efficacia, impatto economico ed impatto organizzativo dei dispositivi medici, in coerenza con le linee guida europee in materia (EUnetHTA); promuovere e coordinare le attività di valutazione multidimensionale realizzate da Agenas e dai presidi regionali e dai soggetti pubblici e privati operanti nel Programma Nazionale di HTA dei Dispositivi Medici.
 
ARTICOLO 32
 (Aggiornamento livelli essenziali di assistenza e livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l’anno 2016)
Comma 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all’aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”
 
Comma 2. La definizione e l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sono effettuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni. Per l'aggiornamento dei Lea non viene più previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
 
Comma 3. Per l’anno 2016 è finalizzato l’importo di 800 milioni per i nuovo Livelli essenziali di assistenza, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale.

Comma 4. Viene istituita, presso il Ministero della salute, la “Commissione nazionale per l’aggiornamento dei Lea e la promozione dell’appropriatezza nel Ssn”. La commissione, nominata e presieduta dal Ministro della salute, è composta dal Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria e da quindici esperti qualificati e da altrettanti 
supplenti, di cui quattro designati dal Ministro della salute, uno dall’Iss, uno dall’Agenas, uno da Aifa, uno dal Ministero dell’economia e delle finanze e sette designati dalla Conferenza delle regioni. La commissione dura in carica 3 anni.
 
Comma 5. La commissione nazionale per l’aggiornamento dei Lea svolge in particolare le seguenti attività:
- procede ad una valutazione sistematica delle attività, dei servizi e delle prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria a rilevanza sanitaria inclusi nei LEA, per valutarne il mantenimento ovvero per definire condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza; 
- acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA di nuovi servizi, attività e prestazioni;
- per l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e l’individuazione di condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza, si avvale delle valutazioni di HTA (HealthTecnologyAssessment) su tecnologie sanitarie e biomediche e su modelli e procedure organizzativi;
- valuta l’impatto economico delle modifiche ai livelli essenziali di assistenza;
- valuta le richieste provenienti da strutture del Ssn, di autorizzazione all’esecuzione di prestazioni innovative nell’ambito di programmi di sperimentazione.
 
Comma 6. La commissione formula annualmente una proposta di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. 
 
 
Comma 7. Se la proposta attiene esclusivamente alla modifica degli elenchi di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale ovvero alla individuazione di misure volte ad incrementare l’appropriatezza della loro erogazione e la sua approvazione non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza è effettuato con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato Regioni.
 
Comma 8. La partecipazione alla Commissione nazionale per l’aggiornamento dei Lea è onorifica. Essa può dar luogo esclusivamente solo al rimborso delle spese sostenute.
 
Comma 9. La Commissione è supportata da una Segreteria tecnico-scientifica operante presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, che può avvalersi di personale messo a disposizione, in posizione di comando o distacco, da Iss, Aifa, Agenas, Regioni, enti del Ssn ed altri enti rappresentati nell’ambito della Commissione, nel numero massimo di cinque unità.

Comma 10. Per le attività di supporto di cui al comma 9 che richiedono specifiche attività di ricerca, il Ministero della salute può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, nonché di esperti, nel numero massimo di cinque.


Comma 11. Gli oneri derivanti dai commi 4, 9 e 10 del presente articolo ammontano ad euro 1 milione.
 
Comma 12. All’articolo 54 (Lea) della legge Finanziaria del 2002, opo le parole “Consiglio dei Ministri,” sono aggiunte le seguenti “su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,”.
 
Comma 13. A decorrere dalla costituzione della Commissione di cui al comma 4, è abrogato il comma 10 dell’articolo 4-bis del decreto-legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
 
Comma 14. Il livello del Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è rideterminato, per l'anno 2016, in 111.000 milioni di euro. Sono sterilizzati gli effetti derivanti dal periodo precedente sugli obiettivi di finanza pubblica delle autonomie speciali.
 
ARTICOLO 33
 (Concorso alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome) 
Le Regioni assicurano un contributo alla finanza pubblica pari
 a 3.980 milioni di euro per il 2017 e 5.480 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, da recepire con Intesa sancita dalla Conferenza Stato Regioni entro il 31 gennaio di ciascun anno. In assenza di intesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singoli Regioni e province autonome, tenendo anche conto della popolazione residente e del Pil, e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale.

Nuovi tagli alla sanità, quindi, a partire dal 2017? Se le Regioni dovessero articolare i tagli richiesti a partire dal 2017 con le proprozioni di quest'anno (su 4 miliardi ben 2,35 sono stati applicati alla sanità, ovvero quasi il 60% del totale del contributo alla finanza pubblica richiesto dal Governo) per il 2017 e 2018 potremmo aspettarci un altro taglio alle risorse sanitarie tra i 5 e i 6 miliardi di euro. Ma al momento è chiaro che in proposito si possono solo fare ipotesi, sia perché queste cifre potrebbero essere riviste nella prossima legge di stabilità, sia perché non è detto che le Regioni non riescano, stavolta, a incidere su altre voci di spesa dei propri bilanci. 


ARTICOLO 49 
(Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata) 
Comma 1.
b) Tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema Tessera Sanitaria mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria.
c) Asl, ospedali e cliniche che non invieranno i dati relativi alle prestazioni erogate dal 2015 al fine del loro inserimento nel 730 precompilato, o le invieranno in ritardo o con errori, rischieranno una multa da 100 euro a 2mila euro.

Comma 2. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che nell’anno precedente hanno ottenuto l’attestazione di iscrizione nell’Anagrafe dei fondi sanitari nonché gli altri fondi comunque denominati, trasmettono all'Agenzia dell'entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati. 
 
Giovanni Rodriquez
 

27 ottobre 2015
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