Responsabilità professionale. Dalla Affari Sociali via libera a Osservatorio nazionale sicurezza in sanità e norme su trasparenza dati
di Giovanni Rodriquez
Approvato, nella seduta di ieri, l’articolo 4 del ddl così come riformulato da un emendamento di Benedetto Fucci (CoR). L’Osservatorio, che verrà istituito presso l’Agenas, si occuperà di raccogliere i dati regionali relativi agli errori sanitari e individuare le linee di indirizzo per la prevenzione e gestione del rischio sanitario. Approvato oggi anche all'articolo 5 che impone obblighi sulla trasparenza alle strutture sanitarie pubbliche e private. IL TESTO
15 OTT - Proseguono speditamente i lavori in commissione Affari Sociali sul disegno di legge sulla responsabilità professionale. Dopo l’approvazione degli articoli 1 e 3, e l’accantonamento dell’articolo 2, nella seduta di ieri i deputati della XII commissione hanno approvato un emendamento presentato a prima firma da
Benedetto Fucci (CoR) che riformula l’
articolo 4 relativo all’istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità.
Nel nuovo testo si specifica che l’Osservatorio, che verrà istituito presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, si occuperà di acquisire dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente
richiamati nell’articolo 3, i dati regionali relativi agli errori sanitari e all'onere finanziario del contenzioso, individuando apposite linee di indirizzo per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario, oltre che per la formazione e l’aggiornamento del personale sanitario. Per la predisposizione di queste linee di indirizzo l’Osservatorio dovrà avvalersi dell’aiuto delle società scientifiche.
Viene previsto, inoltre, che il ministro della Salute dovrà trasmettere annualmente al Parlamento una relazione sull’attività svolta dall’Osservatorio.
Nel corso della seduta odierna la commissione Affari Sociali ha approvato anche l'
articolo 5. Nell'articolo riformulato si spiega che le strutture sanitarie pubbliche e private dovranno rendere disponibili mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati relativi al complesso dei risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio. Allo stesso modo, le attività sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate saranno soggette all’obbligo di trasparenza. Infine, entro trenta giorni dalla presentazione dell'eventuale richiesta da parte degli aventi diritto, la direzione sanitaria della struttura fornisce la documentazione clinica necessaria alla valutazione del caso al paziente.
Giovanni Rodriquez
15 ottobre 2015
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