Responsabilità professionale. Arriva nuovo ddl. Romano (PI): “Obbligo assicurativo per Asl e cliniche. La responsabilità civile spetta a loro"
Solo così, spiega il senatore Romano presentando il suo Ddl in materia di responsabilità professionale “daremo maggiore serenità al medico nella sua azione, avremo maggiore fiducia del paziente e ridurremo la litigiosità e la medicina difensiva che non è a tutela del paziente anzi”. LA SINTESI DEL DDL
11 NOV - Responsabilità professionale. Uno tra i temi più caldi della sanità italiana. Da anni si discute la necessità di un testo che sia capace di fare chiarezza, mettere in condizioni i professionisti di operare con tranquillità e serenità, dare ai pazienti la certezza che il medico agisce per il suo bene e al Ssn di risparmiare, perché c’è anche questo elemento, i miliardi, almeno 10 ma c’è chi dice anche di più, che ogni anno si spendono in medicina difensiva.
All’attenzione della Commissione Affari Sociali della Camera attualmente ci sono già otto proposte di legge su questa materia, a queste va ad aggiungersene un’altra che ci presenta in quest'intervista il senatore
Lucio Romano, presidente del gruppo Per l’Italia. In sintesi il Ddl Romano si compone di 17 articoli, compresa l’entrata in vigore. È diviso in due parti, una riguardante la “Disciplina del rischio clinico” l’altra la “Responsabilità”.
All’interno della prima parte sono definiti, tra gli altri, i “Modelli organizzativi di prevenzione, gestione del rischio clinico e procedure di vigilanza”, i doveri in capo al Dg e “Istituzione della Commissione permanente per l'accreditamento dei modelli organizzativi e per il monitoraggio nazionale dell'andamento del contenzioso sanitario giudiziario ed extragiudiziario relativo alle strutture sanitarie pubbliche e private”.
Nella seconda parte invece, quella delle responsabilità, viene definita la “Responsabilità per inadempimento della prestazione sanitaria”, l’”Azione diretta verso la struttura pubblica, azione di rivalsa, azione erariale”, la “Responsabilità penale” e le “Disposizioni processuali”, ma anche “l’Organo di composizione della lite”.
Romano, docente universitario di medicina e chirurgia, medico ginecologo ostetrico e bioeticista nell’illustrare le linee del suo Ddl spiega che “senza regolamentazione, i medici vivono nella solitudine di un’eventuale errore mentre le strutture sanitarie, che non possono non assicurarsi, possono dover pagare oneri risarcitori veramente pesanti”. Viceversa, secondo il senatore con la sua proposta “ogni struttura, pubblica o privata accreditata, deve dotarsi di un organismo interno e autorevole per prevenire e gestire il rischio clinico. Pena la decadenza dall'accreditamento. Tale organismo deve, fra l'altro, mettere a punto una serie di procedure, fra le quali la comunicazione all’assistito se la struttura ha stipulato o meno un contratto di copertura della responsabilità civile, nonché il massimale assicurato e la compagnia assicurativa prescelta. Nel caso di contenzioso, la struttura sanitaria risponde direttamente, lasciando così che gli operatori sanitari abbiano la possibilità di agire in un clima di maggiore serenità, concentrandosi sulla salute del paziente”.
Senatore Romano, il suo ddl in cosa si differenzia dagli altri che sono all’esame della Commissione Affari sociali?
Essenzialmente la finalità che è quella di favorire un percorso che dia una maggiore certezza per quanto riguarda l’attività assistenziale a tutela della salute e della sicurezza del paziente e degli operatori sanitari attraverso due step intercorrelati tra loro. La disciplina del rischio clinico e una più puntuale definizione del principio di responsabilità in capo alla struttura sanitaria e in capo degli operatori sanitari della struttura.
Io credo che si sia creato un grande conflitto che ha portato ad un sovraccarico di medicina difensiva, quello inerente alla certezza del risultato a fronte di quella che deve essere riconosciuta che è la certezza dei mezzi.
Ovvero, può spiegarmi meglio?
È necessario mettere in essere tutte le procedure idonee proprio per la tutela della salute e della sicurezza del paziente che si è affidato ad una determinata struttura sanitaria. Questo comporta da un lato un grande rigore per quanto riguarda l’attività sanitaria e assistenziale, dato acclarato nel codice deontologico.
Dall’altro le procedure che si individuano all’interno del disegno di legge rispondono a tre esigenze: la prima favorire l’alleanza di cura, la seconda favorire l’informazione e la formazione degli operatori sanitari, e da ultimo dar luogo a delle procedure che diano la possibilità, attraverso un modello organizzativo ben preciso, di individuare quei sistemi che correggano le attività che hanno dato luogo ad esiti non previsti.
Per raggiungere quale obiettivo?
Questo modello organizzativo di prevenzione e le procedure di vigilanza hanno una duplice finalità da un lato responsabilizzare la struttura sanitaria, in capo alla quale c’è la responsabilità di assicurare l’assistenza al paziente e dall’altro favorire una più diretta e costante collaborazione tra la struttura sanitaria stessa e gli operatori sanitari.
Uno dei problemi denunciati dai professionisti è l’incremento dei premi assicurativi, il suo Ddl su questo come interviene?
Nel caso di contenzioso, la struttura sanitaria risponde direttamente lasciando così agli operatori sanitari la possibilità di agire in un clima di maggiore serenità, concentrandosi sulla salute del paziente. La struttura può rivalersi sul medico quando sia riconosciuto, a sentenza definitiva, la colpa grave e il dolo del professionista. Se noi limitiamo la responsabilità diretta del medico alla colpa grave e al dolo, diamo la possibilità al medico di operare non più in ottica di medicina difensiva, ma di operare a livello assistenziale nell’ottica di migliorare alleanza terapeutica e di cura con il paziente.
Per semplificare quindi riducendo la casistica, si riduce anche il premio?
Esatto. Andando a limitare alla colpa grave e al dolo i casi in cui il medico deve risarcire, e sapendo che questi percentualmente rappresentano la minima parte si riduce la casistica. Quindi si riduce anche il premio che il medico deve pagare.
Per lei è fondamentale il rapporto medico-paziente.
Oggi il rapporto medico paziente è decisamente contrattualizzato. Non c’è un rapporto di alleanza di cura con il paziente. E la dove non c’è un’alleanza di cura e prevale la dimensione contrattualizzata è evidente che aumenta la litigiosità, aumentano le rivendicazioni e, in maniera esponenziale, i comportamenti nell’ottica della medicina difensiva da cui ne consegue un sovraccarico di spesa da parte del Ssn per tutta una serie di procedure diagnostiche finalizzate alla tutela da un’eventuale rivendicazione medico-legale.
È giusto dire che il suo disegno di legge non si pone in una posizione di tutela del medico nei confronti del paziente?
Questo Ddl ha un’assoluta finalità precipua: favorire l’alleanza di cura. Non si pone in una posizione di tutela del medico nei confronti del paziente. È tutt’altro. Quello che intendo tutelare è la relazione medico paziente questo è un ‘aspetto a cui tengo particolarmente anche sotto l’aspetto bioetico. Se andiamo a tutelare soltanto la contrattualizzazione non avremo altro che la medicina difensiva. Se invece riprendiamo il fondamento dell’alleanza terapeutica e di cura, conseguentemente daremo maggiore serenità al medico nella sua azione, avremo maggiore fiducia del paziente verso il medico e ridurremo la litigiosità e la medicina difensiva che non è a tutela del paziente anzi. Il paziente oggi è vittima di un sovraccarico di indagine inutile e che incide sulla spesa sanitaria.
11 novembre 2014
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