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Antitrust. Multa da 831mila euro alla Fnomceo. "Ostacolata ingiustificatamente attività pubblicitaria iscritti"


L'Authority ha spiegato che l'approvazione del nuovo Codice di deontologia medica 2014, che non prevede il parametro del “decoro professionale” e il divieto di "pubblicità promozionale", nonché la formale abolizione delle Linee guida, non consentono di ritenere superate le problematiche concorrenziali contestate nell’ambito del procedimento istruttorio. IL PROVVEDIMENTO

28 SET - L’Antitrust sanziona con una multa da 831mila euro la Federazione degli ordini dei medici (Fnomceo) a causa dei divieti sulla pubblicità in materia sanitaria stabiliti dal codice deontologico del 2006 e dalle Linee guida applicative. E’ quanto prevede il provvedimento n.25078 pubblicato dall’Authority guidata da Giovanni Pitruzzella.

“Il Codice deontologico dei medici e degli odontoiatri – si legge nel documento - prevede delle disposizioni idonee ad ostacolare ingiustificatamente l’attività pubblicitaria degli iscritti. E che costituiscono illecite restrizioni della concorrenza. Tali disposizioni integrano un’unica intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’articolo 101 del Tfue". Il provvedimento spiega inoltre come l’approvazione del nuovo Codice di deontologia medica 2014, che non prevede il parametro del “decoro professionale” e il divieto di 'pubblicità promozionale', nonché la formale abolizione delle Linee guida, non consentano di ritenere superate le problematiche concorrenziali contestate nell’ambito del procedimento istruttorio.
 
Anche se è stato eliminato dall’art. 56 il parametro del “decoro professionale”, sono stati comunque introdotti altri paletti, alcuni dei quali non previsti dalla vigente normativa. In sostanza, pur essendo stato rimosso il divieto di “pubblicità promozionale”, è ancora previsto un generale divieto di pubblicità comparativa che, oltre a non essere conforme alle attuali disposizioni, costituisce un’ingiustificata limitazione dell’attività promozionale delle professioni sanitarie.

La Fnomceo ha controbattuto che nel “nuovo testo è comunque stato riconosciuto che la pubblicità comparativa è ammessa se basata su conosciuti termini e parametri oggettivi di confronto”. Argomenti che, però, non hanno convinto l’Antitrust. “Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte nelle proprie memorie - si legge nel provvedimento - anche la nuova versione della disposizione, prevedendo un divieto di forme di pubblicità comparativa delle prestazioni, senza ulteriori specificazioni, risulta applicabile ad ogni tipologia di pubblicità comparativa, se si considera che il termine ‘prestazioni’ comprende ogni servizio offerto da professionisti o da strutture sanitarie che intendano promuoversi ricorrendo a tale forma di pubblicità”.

In definitiva la Fnomceo dovrà adottare, entro il 31 gennaio 2015, misure atte a porre termine all'illecito riscontrato, fornendone poi apposita comunicazione tramite una relazione scritta.
 

28 settembre 2014
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