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Sì al ddl Lorenzin. Ecco le nuove norme su sperimentazioni, riforma ordini, sicurezza alimentare, prevenzione (e molto altro)


Approvato in prima lettura dal Cdm del 26 luglio scorso, è riapprodato in Consiglio dei ministri per il sì definitivo il ddl del ministro della Salute che recepisce in parte il “vecchio” omnibus Fazio/Balduzzi. Parere favorevole delle Regioni. LA SINTESI ARTICOLO PER ARTICOLO. LA RELAZIONE E IL TESTO.

17 DIC - Il Cdm di oggi ha esaminato e approvato il disegno di legge del ministro della Salute Beatrice Lorenzin, già approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2013. Il ddl - si legge nella relazione al provvedimento -  “nasce dall’esigenza di adottare ulteriori e più significative misure per garantire in vari settori (in particolare quelli della sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, degli ordini professionali e delle professioni sanitarie, della sicurezza alimentare e del benessere animale, nonché per la promozione della prevenzione), la maggiore funzionalità del Servizio sanitario nazionale e pertanto delle prestazioni erogate, al fine di corrispondere in maniera sempre più adeguata e più qualificata, tenuto conto delle innovazioni scientifiche e tecnologiche, alle necessità degli utenti e alla salvaguardia delle aspettative degli interessati in relazione ai bisogni di salute”.
 
“Inoltre - prosegue la relazione - esso interviene per colmare lacune, criticità ed esigenze emerse nell’ambito dello svolgimento dell’attività istituzionale del Ministero della salute. Sul provvedimento è stato acquisito il parere favorevole con osservazioni e proposte emendative, della Conferenza unificata nella seduta del 7 novembre, in massima parte accolte e inserite nel testo”.
 
“In particolare - si legge ancora nella relazione al ddl - per quanto concerne la richiesta dell’introduzione dell’intesa in luogo del parere, è stata recepita tranne che per gli articoli 9, sul presupposto che la norma interviene per realizzare il coordinamento delle disposizioni recate dai decreti legislativi di riordino degli enti vigilati dal Ministero, in ordine ai quali per espressa previsione della legge di delega, art. 2 legge 4 novembre 2010, n. 183, la Conferenza unificata esprime parere, pertanto l’introduzione dell’intesa non sarebbe coerente con il dettato normativo e con la procedura seguita per l’adozione dei predetti decreti legislativi di riordino; 14, commi 1 e 3 e 20, comma 1, in quanto le misure ivi previste rientrano nell’ambito della profilassi internazionale ai sensi dell’art. 117, comma 2 della Costituzione”.
 
Conseguentemente alle modifiche e integrazioni accolte, lo schema di provvedimento consta di 26 articoli, suddivisi in 7 Capi, considerato l’articolo aggiuntivo recante norma di coordinamento per le regioni e province autonome, nonché la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome.
 
Vai alla sintesi delle norme.

17 dicembre 2013
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