Anteprima. Assistenza transfrontaliera. L'Italia pronta al via. Ecco la bozza del Decreto legislativo attuativo della direttiva UE
di L.F. e G.R.
Per farsi curare fuori dall’Italia si dovrà chiedere l’autorizzazione alla propria Asl che avrà 30 giorni per rispondere. I costi saranno anticipati dai pazienti e saranno rimborsati entro 60 giorni. La normativa vale solo per le strutture pubbliche. Lo prevede la bozza del Dlgs di recepimento della "Schengen" della sanità. Il timing scade il 4 dicembre. IL TESTO DELLA BOZZA LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA
02 DIC - Assistenza transfrontaliera? L’Italia non vuole perdere il treno. E il Dlgs che dovrà essere approvato dal Consiglio dei ministri entro il prossimo 4 dicembre è pronto. La bozza che anticipiamo è composta di 16 articoli e recepisce le norme contenute nella
direttiva Ue 2011/24 e fissa le regole per potersi curare fuori dall’Italia e per chi invece vuole venire sul nostro territorio a farsi assistere. Il testo, dopo l'approvazione in Cdm, (domani, 3 dicembre, è previsto l'esame preliminare) dovrà ricevere entro 60 giorni il placet della Conferenza Stato-Regioni e delle commissioni parlamentari preposte.
In primis il decreto ribadisce quali sono le prestazioni per cui l’assistenza transfrontaliera non è valida: la normativa infatti non si applica ai servizi di assistenza di lunga durata, ai trapianti d’organo e ai programmi pubblici di vaccinazione. E soprattutto vale solo per le strutture pubbliche o che operano per il pubblico. Niente rimborsi per chi vuole andare in una clinica privata tout court.
Oltre a fissare il quadro normativo e i termini chiave entro cui il decreto si inserisce il provvedimento parla anche delle garanzie per i pazienti:
Le Garanzia per chi si cura in Italia. I pazienti hanno diritto ad ottenere informazioni presso il
Punto di contatto nazionale. Esso è istituito presso il Ministero della Salute, ma le Regioni potranno dotarsi di punti di contatto regionale. Il Punto di contatto offrirà tutte le informazioni utili (legislazione, strutture, modalità rimborso, meccanismi di tutela, etc..) in tre lingue. Il paziente che subisce un danno in Italia a causa dell’assistenza ricevuta in Italia potrà avvalersi di tutti gli strumenti giuridici previsti dall’ordinamento nazionale.
Inoltre, i pazienti hanno diritto alla cartella clinica in formato elettronico. Per quanto riguarda le tariffe i prestatori d’assistenza devono applicare gli stessi onorari applicati ai pazienti nazionali.
Prevista anche la possibilità attraverso un decreto di Salute ed Economia di limitare l’accesso alle cure.
Le Garanzie per i cittadini italiani. Come per gli stranieri anche gli assicurati in Italia avranno il diritto di ricevere dal Punto di contatto nazionale tutte le informazioni sull’assistenza transfrontaliera in particolare sul sistema autorizzativo e di rimborso. Prevista anche la costituzione di un sistema informativo su cui riportare la valutazione di strutture e professionisti.
Ma vediamo come fare per curarsi all’estero: Autorizzazione e rimborso costi
Autorizzazione preventiva
È obbligatoria per l’assistenza che comporta il ricovero del paziente per almeno una notte; nei casi in cui è richiesto l’utilizzo di una struttura o apparecchiature mediche altamente specializzate e costose; e quando è prestata da un soggetto sanitario che suscita preoccupazioni in merito a qualità e sicurezza.
Ma a prescindere da ciò l’autorizzazione preventiva può essere rifiutata se: il paziente sarà esposto a un rischio per la sua sicurezza ritenuto inaccettabile; il prestatore di assistenza suscita preoccupazioni su qualità e sicurezza; l’assistenza può essere erogata sul proprio territorio entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico.
Come si richiede l’autorizzazione
Una prima domanda con la richiesta di autorizzazione dev’essere presentata alla propria Asl che ha tempo 10 giorni per rispondere. Se la risposta è favorevole si procede all’inoltro vero e proprio della domanda di autorizzazione in cui bisognerà inserire almeno l’indicazione diagnostica o terapeutica e la prestazione sanitaria di cui si intende usufruire e il luogo prescelto per la prestazione e il prestatore di assistenza sanitaria presso cui la persona assicurata intende recarsi. La risposta definitiva della Asl dovrà arrivare entro 30 giorni, 15 se il caso è giudicato grave.
Rimborso dei costi
Come previsto dalla direttiva Ue il paziente ha diritto a vedersi rimborsato il costo delle cure ricevute all’estero secondo quanto previsto dalle tariffe vigenti nel proprio Paese. Il costo eccedente è a carico del paziente. È fatta salva in ogni caso la possibilità per le Regioni di rimborsare i costi eccedenti come le spese per vitto e alloggio. Sarà sempre in ogni caso il paziente ad anticipare i costi per poi presentare apposita domanda di rimborso con allegata la fattura della prestazione e il certificato medico. Tempi previsti per il rimborso: 60 giorni.
Cooperazione in materia di assistenza sanitaria
Il decreto regolamenta
la mutua assistenza agli Stati membri dell’Ue, compresa la cooperazione in merito agli standard e agli orientamenti di qualità e sicurezza e lo scambio di informazioni, soprattutto attraverso il Punto di Contatto Nazionale. L’Italia si impegna a facilitare la cooperazione nell’erogazione di assistenza sanitaria transfrontaliera a livello regionale e locale anche mediante l’impiego di tecnologie dell’informazione della comunicazione. Si ribadisce poi, che le informazioni sul diritto di esercizio della professione da parte dei prestatori sanitari iscritti nei registri nazionali siano, su richiesta, messe a disposizioni delle autorità degli altri Stati membri dell’Ue.
Via libera anche al riconoscimento delle
prescrizioni rilasciate in un altro Stato membro. La norma non pregiudica comunque le norme nazionali compresa quella in materia di sostituzione con medicinali generici. Viene anche fatto salvo il diritto del farmacista di rifiutarsi, per ragioni etiche, di dispensare un farmaco.
L’Italia concorrerà allo sviluppo delle
reti di riferimento europee “ERN” tra prestatori di assistenza sanitaria e centri di eccellenza dell’Ue, impegnandosi a promuovere e agevolare il coordinamento dei propri centri di eccellenza in vista della partecipazione a tali reti.
In tema di
Malattie rare, si dovrà lavorare per rendere i professionisti sanitari consapevoli degli strumenti a loro disposizione per aiutarli a compiere diagnosi corrette, sfruttando in particolare la base dati di Orphanet.
L’Italia si è impegnata, inoltre, nello scambio di informazioni nell’ambito di una rete volontaria che collega fra loro le autorità nazionali responsabili dell’
assistenza sanitaria online.
L.F. e G.R.
02 dicembre 2013
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