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Sperimentazione animale. L'Italia attua la direttiva UE. Regole più rigide. Ecco il testo del decreto


Il decreto legislativo, approvato nel Cdm di ieri, è composto da 41 articoli e recepisce la direttiva Ue 2010/63. Introdotte norme per arrecare il minimo "dolore, sofferenza e distress possibile". Vietate procedure senza anestesia o analgesia. IL TESTO INTEGRALE.

22 NOV - Uno schema di decreto legislativo, composto da 41 articoli, che recepisce la direttiva Ue 2010/63 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Approvato ieri dal Consiglio dei ministri, il testo stabilisce anche le autorità competenti in materia: Ministero, Regioni, Province, Comuni e Asl.

Il decreto individua innanzitutto gli aspetti che vengono disciplinati: la sostituzione, la riduzione dell’uso di animali nelle procedure e il perfezionamento delle tecniche di allevamento, di alloggiamento, di cura e di impiego degli animali nelle procedure; la provenienza, l’allevamento, l’identificazione, la cura, l’alloggiamento e la soppressione degli animali; le attività degli allevatori, dei fornitori e degli utilizzatori; la valutazione e l’autorizzazione dei progetti che prevedono l’uso degli animali nelle procedure.

Si chiarisce inoltre che viene consentito l’utilizzo degli animali a fini scientifici ed educativi soltanto quando “per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo o una strategia di sperimentazione scientificamente valida, ragionevolmente e praticamente applicabile che non implichi l’impiego di animali vivi”.

In ogni caso, la soppressione degli animali deve avvenire “con modalità che arrecano il minimo dolore, sofferenza e stress possibile”. Viene comunque vietato l’impiego di animali, compresi i primati non umani, di tutte le specie in via di estinzione. L’utilizzo di queste ultime categorie è autorizzato “in via eccezionale, quando è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse”. Analogo principio si applica agli animali prelevati allo stato selvatico. Il Ministero può infatti autorizzarne l’impiego “se scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo utilizzando un animale allevato per essere utilizzato nelle procedure”. Stesso discorso vale per cani e gatti.

Il testo vieta espressamente procedure che “non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse causano dolore intenso a seguito di gravi lesioni all’animale, ad eccezione delle procedure per la sperimentazione di anestetici ed analgesici". E, inoltre, non è consentito “fare uso di alcun mezzo, ivi compresi agenti di blocco neuromuscolare, volto ad impedire o limitare l’espressione del dolore senza assicurare un livello adeguato di anestesia o di analgesia. In questi casi è obbligatoriamente fornita una giustificazione scientifica corredata da informazioni dettagliate sull’efficacia del protocollo anestesiologico o analgesico”.

Per limitare il numero di animali utilizzati, il Ministero “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, facilita la definizione di programmi a cura degli utilizzatori per la condivisione, tra gli stessi interessati, di organi e tessuti di animali allevati e soppressi ai fini sperimentali”.
Ogni allevatore, fornitore o utilizzatore deve disporre di un medico veterinario designato, esperto in medicina degli animali da laboratorio, che prescrive le modalità per il benessere e il trattamento terapeutico degli animali. E ognuno di questi soggetti deve tenere “presso ogni stabilimento un registro non modificabile, di tipo informatico o cartaceo, approvato dall’autorità competente”.

22 novembre 2013
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