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Legge di Stabilità. Ecco gli emendamenti alla sanità. Farmaci, personale, non autosufficienza. I testi delle proposte all'esame della Bilancio

di Giovanni Rodriquez

Sono oltre 3000 gli emendamenti presentati di cui quasi un centinaio sulla sanità. Abbiamo esaminato e raccolto i testi delle principali proposte di modifica in materie attinenti la salute ora all'esame della Commissione Bilancio e poi, dal 18 novembre, dell'Aula del Senato. Molte proposte sui farmaci e sul personale per ammorbidire i tagli alla PA per il comparto sanità. Ma sono veramente molti i temi trattati nelle proposte di modifica. Negli approfondimenti, tutti gli emendamenti dedicati alla sanità.

12 NOV - Sono oltre 3000 gli emendamenti arrivati in Commissione Bilancio. Il Pd ha presentato 992 proposte di modifica, il Pdl 814, il M5S 283, la Lega 372, Scelta civica 166, Misto-Sel 248, Gal 112, Gruppo Per le Autonomie 106. I temi di discussione sollevati non mancheranno di animare la discussione per la conversione in legge del Ddl Stabilità. L’appuntamento in Aula è per il prossimo lunedì 18 novembre.
Moltissimi gli interventi dei partiti, riguardanti la sanità, che proveranno a modificare il contenuto del Disegno di legge. Dopo averli esaminati, li abbiamo raccolti e riportati tutti qui di seguito.

 
ARTICOLO 4 (Finanziamenti per infrastrutture e trasporti) (Vedi allegato)
Emendamento 4.0.13 (Mandelli te al)
Favorire l’introduzione in tutto il territorio della ricetta medica elettronica.

 
ARTICOLO 6 (Misure fiscali per il lavoro e le imprese) (Vedi allegato fino al comma 6) (Vedi allegato dal comma 7)
Emendamento n. 6.0.3 (Silvestro et al)
Le Regioni sono tenute ad acquistare direttamente dalle aziende farmaceutiche, tramite gare, con lo sconto minimo sul prezzo previsto dalle norme in vigore, medicinali equivalenti di fascia A, da erogare agli assistiti del Servizio sanitario nazionale tramite le farmacie pubbliche o private (DPC); i risparmi così conseguiti dovranno essere destinati al potenziamento dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria domiciliare a favore delle persone non autosufficienti o affette da patologie cronico degenerative;
 
Emendamenti 6.21 (Galimberti et al), 6.26, 6.27 (Sangalli et al), 6.28 (Palermo et al), 6.29 (Pagano), 6.30 (Bonfrisco et al), 6.31 (Bruni et al), 6.32 (Bonfrisco et al), 6.33 (Fucksia), 6.34 (Ceroni et al), 6.35 (Bitonci et al), 6.36
La riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono da attribuire alle aziende in rapporto all’eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito nell’anno precedente. Si aggiunge, inoltre, come a decorrere dall’anno 2014 (e non 2016 come risultava precedentemente nel testo del Ddl), l’Inail sia tenuto ad effettuare una verifica di sostenibilità economica.

Emendamenti 6.22 (Scavone et al), 6.24 (Comaroli et al)
Viene modificata al ribasso (300 mln in meno) la ripartizione del limite complessivo dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali riferiti al triennio 2014-2016. Si aggiunge poi che agli indennizzi in capitale relativi ad eventi che si verificano dal 1° gennaio 2014 e alle rendite, è riconosciuto, a titolo di recupero del valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico, un aumento corrispondente alla mancata rivalutazione delle stesse indennità dall’entrata in vigore delle tabelle di indennizzo fino al 31 dicembre 2013. Dal 1° gennaio 2014 i medesimi indennizzi sono rivalutati annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istat, intervenuta rispetto all’anno precedente.
 
Emendamento 6.37 (Bonfrisco et al)
L’emendamento aumenta di 500 mln di euro la ripartizione del limite complessivo dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali riferiti al triennio 2014-2016 (1.200 mln per l’anno 2014, 1.300 mln per il 2015 e 1.400 a decorrere dal 2016).

 
ARTICOLO 7 (Misure di carattere sociale) (Vedi allegato fino al comma 10) (Vedi allegato dal comma 11)

Emendamenti 7.46 (Barani et al), 7.47, 7.48
I dirigenti del Ssn con 40 anni di contribuzione a domanda possono accedere al pensionamento con le norme e le decorrenze previgenti rispetto all’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

Emendamento 7.67 (D’Ambrosio Lettieri)
Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, oltre a quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, sono aggiunte anche le persone colpite da malattie cronico degenerative, demenze senili e Alzheimer. La spesa autorizzata per il 2014 viene alzata a quota 350 milioni di euro (nel testo erano 250 milioni).

Emendamento 7.68 (Bonfrisco et al)
La spesa per le non autosufficienze viene alzata a 500 milioni di euro per il triennio 2014-2016.
Il 50% delle risorse viene destinato agli interventi a sostegno delle persone affette da patologie Sla e Sma 1.

Emendato 7.69 (Bonfrisco et al)
La spesa per le non autosufficienze viene alzata a 500 milioni di euro per il triennio 2014-2016.
Il 50% delle risorse viene destinato agli interventi in favore dei nuclei familiari con Isee non superiore a 20.000 euro annui, di cui fanno parte disabili non autosufficienti.

Emendamenti 7.70 (Gatti et al), 7.71 (Romani et al)
Viene autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per il 2014 per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze.

Emendamenti 7.72 (Uras et al), 7.73 (Nencini et al)
Viene autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per il 2014 per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze.

Emendamento 7.74 (Uras et al)
Viene autorizzata la spesa di 375 milioni di euro per il 2014 per la copertura dei costi di rilevanza sociale dell’assistenza socio-sanitaria.

Emendamento 7.75 (D’Adda)
Viene autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per il triennio 2014-2016 per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze.

Emendamento 7.76 (Dirindin)
Viene autorizzata la spesa di 270 milioni di euro per il 2014 per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze.

Emendamento 7.77 (Malan)
Viene autorizzata la spesa di 250,2 milioni di euro per il 2014 per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze.

Emendamenti 7.78 (Casson et al), 7.79
Dopo il comma 3 viene aggiunto che la dotazione del Fondo per le vittime dell’amianto è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Emendamento 7.81 (Casson et al)
Dopo il comma 3 aggiunge che presso il Ministero del Lavoro viene istituito un Fondo con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per realizzare, in accordo con il coordinamento delle Regioni degli assessori alla salute, un programma di indirizzo e coordinamento e messa in rete dei programmi delle singole Regioni in tema di “Sorveglianza sanitaria, diagnosi precoce e terapie efficaci” delle persone dichiaratesi esposte all’amianto, per le persone che hanno ricevuto e riceveranno dall’Inail e/o dalle Ausl l’attestato di avvenuta esposizione all’amianto.

Emendamento 7.82 (Lepri et al)
Dopo il comma 3 viene inserito che il Ssn garantisce alle persone non autosufficienti percorsi assistenziali a domicilio costituiti da trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici e di aiuto infermieristico. I percorsi assistenziali a domicilio sono rivolti anche a favore di persone con patologie che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati articolati sui sette giorni. I percorsi assistenziali a domicilio sono integrati da prestazioni di aiuto personale e assistenza tutelare alla persona, erogate secondo i modelli assistenziali disciplinati dalle Regioni e a carico del Ssn per una quota pari al 50%. I maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente comma sono a carico del Fsn ripartito tra le Regioni, nonché della eventuale compartecipazione ai costi di ristorazione da parte dei pazienti ospiti di strutture di cura o riabilitazione, nelle fasi di lungodegenza e post acuzie, a partire dall’ottavo giorno di degenza. Le Regioni determinano le modalità e l’entità della compartecipazione alla spesa, anche prevedendo le forme di parziale o totale esenzione.

Emendamento 7.86 (Serra et al)
Dopo il comma 3 si aggiunge che per realizzare la piena integrazione dei soggetti affetti da autismo viene istituito, presso il Ministero della Salute, un Fondo con dotazione annua a decorrere dal 2014 di 20 milioni di euro. Il predetto Fondo è destinato al sostegno delle famiglie a basso reddito dei soggetti affetti da patologia dell’autismo, nonché alla cura e all’assistenza dei medesimi soggetti, con particolare riferimento ai ragazzi con oltre 16 anni di età.

Emendamento 7.88 (Bernini)
Dopo il comma 3 si aggiunge che è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2014 per programmare interventi di sbarrieramento, al fine di rendere accessibili alle persone diversamente abili le strutture convenzionate facenti parte del Ssn.
 
Emendamento 7.158 (Bisinella et al)
Il Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere viene incrementato con uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 (il testo originale prevedeva uno stanziamento di 10 milioni di euro l’anno per il triennio 2014-2016). 

Emendamento 7.159 (Petraglia et al)
Il Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere viene incrementato con uno stanziamento di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Emendamento 7.181 (Uras et al)
Dopo il comma 11 inserire in via sperimentale, per il triennio 2014-2016, ai lavoratori che si dedicano alla cura e assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa e che necessitano di assistenza continua, sono riconosciuti su richiesta: 
-un anticipo di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia di tre mesi per ogni anno dedicato al lavoro di cura, fino ad un massimo di 5 anni di anticipo;
- il diritto alla pensione anticipata, indipendentemente dall’età anagrafica, a seguito del versamento di trent’anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque annualità versate nel periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile grave.

Emendamento 7.207 (Maturani et al)
È autorizzata la spesa di 3 mln di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al fine di consentire la realizzazione da parte delle Regioni di un progetto finalizzato, in un’ottica di monitoraggio e di prevenzione, alla tutela della salute della donna e dei bambini nel periodo post partum.

Emendamento 7.211 (Taverna et al)
Il Ministero della salute, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l’Iss e la Conferenza Stato-Regioni, prevede l’obbligatorietà di effettuare screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute definisce l’elenco delle patologie di cui al primo periodo. Al fine di favorire la massima uniformità di applicazione sul territorio, è istituito presso l’Agenas un centro di coordinamento sugli screening neonatali.

Emendamento 7.213 (Fucksia et al)
In materia di assistenza protesica, su proposta del Ministero della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, si provvede entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, all’istituzione del repertorio dei presidi protesici ed ortesici erogabili a carico del Ssn, quale strumento di riferimento dei servizi di riabilitazione, di trasparenza e di controllo qualitativo e quantitativo della relativa spesa a carico del Ssn e degli eventuali programmi regionali.

Emendamento 7.230 (Petraglia)
È istituito nello stato di previsione del ministero della Salute un apposito Fondo per la prevenzione e la cura della sordità infantile, da ripartire, sentita la Conferenza Stato-Regioni, con una dotazione di 25 mln di euro per il 2014, 30 mln per il 2015 e 50 mln per il 2016, al fine di finanziari piani sanitari regionali finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità infantile che prevedano lo screening audiologico neonatale, la protesizzazione e l’abilitazione logopedica.

Emendamento 7.240 (De Biasi et al)
Le Regioni potenziano i loro servizi territoriali al fine di prevenire, curare e riabilitare le persone affette da ludopatia. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, stimato in 350 mln di euro per il 2014, si prevede mediante istituzione di apposito Fondo alimentato dal 5% delle entrate derivanti dal gioco d’azzardo, al netto della quota spettante all’erario.

Emendamento 7.248 (Bianconi)
A decorrere dal 2013 il Mef è autorizzato ad erogare, in favore dell’Istituto per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà, a titolo di acconto, una quota pari al 90% dell’importo vincolato.

Emendamento 7.249 (Bianconi)
È istituita presso il Ministero della salute la cabina di regia per l’Hta. 

Emendamento 7.252 (De Biasi et al)
Sono idonei a operare nelle reti per le cure palliative pubbliche o private accreditate i medici che, indipendentemente dal possesso di una specializzazione, alla data dell’entrata in vigore della presente legge documentino un’esperienza almeno quinquennale nel campo delle cure palliative, previa certificazione dell’attività svolta rilasciata dalla regione sulla base di criteri determinati con Dpcm, su proposta del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Emendamento 7.253 (Berger et al)
Il contributo di 1,5 mln di euro è fissato in favore dell’Irfa Anmil Onlus per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Ai maggiori oneri si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.
 
ARTICOLO 9 (Rifinanziamento esigenze indifferibili e ulteriore finanziamenti) (vedi allegato)

Emendamento 9.54 (Puglisi et al)
Per il 2014 il fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di 300 milioni di euro (nel testo del Dl l’aumento era di 150 milioni).
 
Emendamento 9.55 (Uras et al)
Per il 2014 il fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di 190 milioni di euro.

Emendamenti 9.57 (Giannini), 9.58 (Di Giorgi)
Dopo il comma 4 si aggiunge che il fondo ordinario per enti e le istituzioni di ricerca è incrementato di 50 milioni di euro. 

Emendamento 9.152 (Dirindin et al)
Si chiede la soppressione del comma (che prevedeva uno stanziamento di 3,5 mln di euro dal 2014 per garantire la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia) con l’inserimento di un’autorizzazione alla spesa di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2014, da assegnare al Centro nazionale trapianti.

Emendamento 9.153 (Dirindin et al)
Al comma 12 si aggiunge una verifica all’Ime da parte delle autorità competenti del possesso dei requisiti di qualità e sicurezza per poter ottenere il finanziamento.

Emendamento 9.154 (Dirindin et al)
Al comma 12 si aggiunge che una quota, pari ad 1 milione di euro, è assegnata al Centro nazionale trapianti.

Emendamento 9.157 (Bonfrisco et al)
Dopo il comma 12 si aggiunge che al fine di contribuire al funzionamento dell’Istituto nazionale di genetica molecolare (Ingm), a decorrere dal 2014 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro.

 
ARTICOLO 10 (Razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche) (Vedi allegato)
Emendamenti 10.178 (Amati), 10.179 (D’Ambrosio Lettieri et al), 10.180 (Olivero et al), 10.181 (Fucksia et al)
Sopprimere il comma 31. 
(Al comma 31 veniva indicato come, a partire dall’anno accademico 2014/2015, il termine di 5 anni concernente la durata delle scuole di specializzazione di area sanitaria, è ridotto a 4 anni. Nei limiti delle risorse disponibili, il Ministero dell’Istruzione di concerto con quello della Salute e dell’Economia, entro il 30 marzo 2014, può stabilire una diversa durata dei corsi di formazione specialistica entro il limite di 5 anni).

Emendamento 10.182 (D’Ambrosio Lettieri et al)
All’implementazione del capitolo di spesa della formazione medico specialistica si provveda attingendo al Fsn, per la quota parte destinata alla ex formazione specialistica in medicina generale.

Emendamenti 10.184 (Del Barba et al), 10.187 (Puglisi et al), 10.188 (Puglisi et al)
È autorizzata l’ulteriore spesa di 100 milioni di euro da destinare al finanziamento della formazione dei medici specialisti per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Emendamento 10.185 (Giannini)
Sostituire il comma 31 prevedendo per il biennio 2014-2016 lo stanziamento rispettivamente di 75 e 70 milioni di euro per il finanziamento di 5.000 contratti di formazione medica specialistica.
Per il triennio 2014-2016 sono stanziati, inoltre, 25 milioni di euro annui per il finanziamento di 1.000 contratti di formazione specialistica riservati agli specializzandi non medici del settore sanitario per la cui copertura le Regioni possono impegnare una quota parte delle risorse acquisite attingendo al Fondo sociale europeo.

Emendamento 10.186 (D’Ambrosio Lettieri et al) 
Sostituire il comma 31. Il Mef garantisce annualmente la copertura finanziaria necessaria al finanziamento di 5.000 contratti di formazione medica specialistica. A tal fine, per il biennio accademico 2013-2015 vengono stanziati rispettivamente 75 e 70 milioni di euro, la cui copertura viene garantita dal Fsn.
Il Mef garantisce annualmente la copertura finanziaria necessaria al finanziamento di 1.000 borse di studio dell’importo di 11.600 euro ciascuna, riservate agli specializzandi non medici. A tal fine vengono stanziati ed allocati in un apposito capitolo di spesa, per il quadriennio 2013-2017, 46,5 mln di euro la cui copertura viene garantita attingendo al Fsn.
 
Emendamento 10.189 (Mandelli et al)
Dopo il comma 31 si aggiunge che il Pht è aggiornato con cadenza annuale dall’Aifa che provvede ad individuare un elenco di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono essere dispensati dal Ssn direttamente tramite le proprie strutture aziendali, nonché ad assegnare i medicinali non coperti da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico.
Il Ministero della Salute, di concerto con il Mef, su proposta dell’Aifa, determina conseguentemente, a saldi invariati, l’entità della riduzione del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera con equivalente attribuzione al tetto della spesa farmaceutica territoriale.

Emendamento 10.191 (D’Ambrosio Lettieri et al)
Dopo il comma 31 si aggiunge che ai medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall’anno accademico 1982-1983 all’anno 1990-1991 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda giudiziale per il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione o di risarcimento del danno per la mancata o ritardata attuazione delle direttive europee, il Ministero dell’Istruzione corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, una borsa di studio dell’importo omnicomprensivo di 13.000 euro per ogni anno di corso da riconoscere anche attraverso il credito d’imposta in un arco temporale non superiore ai 3 anni. 

Emendamento 10.194 (D’Ambrosio Lettieri et al) 
A decorrere dall’anno accademico 2014-2015 ai laureati appartenenti alle categorie de veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi e alle ulteriori categorie sanitarie non rientranti nell’area medica iscritti alle scuole di specializzazione post-laurea dell’area sanitaria è applicato il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all’art. 37 del decreto legislativo n. 368/99.

 
ARTICOLO 11 (Razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego) (Vedi allegato)
COMMA 1
Emendamenti 11.1 (Bencini et al), 11.2, 11.3 (Gatti et al)
Propone di sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 5 riguardanti indennità di vacanza contrattuale e blocco della parte economica dei contratti.

COMMA 2
Emendamento 11.7 (Uras et al)
Sopprimere le parole “e senza possibilità di recupero per la parte economica” (riguardanti il via alle procedure contrattuali e negoziali del personale dipendente della PA per la sola parte normativa).

Emendamento 11.9 (Bianco et al)
Aggiungere che il comma 1, lettera a), dell’art. 1 del Dpr n. 122/2013 non si applica al personale del Ssn.

COMMA 3
Emendamenti 11.12 (D’Ambrosio Lettieri et al), 11.13 (Scavone et al)
Il comma è sostituito dal seguente: “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al personale convenzionato con il Ssn.

Emendamento 11.14 (Romano et al)
Dopo il comma 3 aggiungere che il risparmio previsto da quanto disposto dai commi precedenti, anche al personale convenzionato con il Ssn, quantificabile in 140 mln nel 2015 e 210 a decorrere dal 2016, è utilizzato per incrementare la disponibilità finanziaria prevista per i contratti di formazione specialistica per i medici.
 

Emendamenti 11.15 (Scavone et al), 11.16 (Ceroni)
Dopo il comma 3 aggiungere che il 50% delle risorse economiche derivanti dalle disposizioni contenute ai commi 2 e 3 è destinato all’incremento del numero di contratti di formazione specialistica, medica e non medica, e del corso specifico in medicina generale per gli anni 2014 e 2015.

COMMA 4
Emendamento 11.18 (D’Ambrosio Lettieri et al)
Sopprimere il comma 4 (le Regioni non devono tener conto dell’indennità di vacanza contrattuale riferita al periodo 2015-2017).
 
COMMA 5
Emendamenti 11.24 (Uras et al), 11.25 (Bencini et al)
Sopprimere il comma 5 (il blocco della parte economica dei contratti viene prorogato al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo).

Emendamento 11.26 (Silvestro et al)
Viene aggiunto, ad eccezione del personale esercente le professioni sanitarie operante nei servizi d’emergenza urgenza, terapia intensiva e subintensiva, centri trapianti e di alta specialità e nell’assistenza domiciliare, nel limite di 50 milioni di euro a decorrere dal 2014.

Emendamenti 11.28 (Dirindin et al), 11.29, 11.30
Viene aggiunto, le aziende del Ssn possono bandire concorsi per l’assunzione di personale, da destinare al rafforzamento strutturale dei servizi assistenziali, a condizione che gli oneri che ne derivano siano recuperati tramite la riduzione, in via permanente e strutturale, delle spese sostenute per l’acquisizione, da parte dei medesimi enti, di servizi all’esterno. Il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo da parte delle aziende del Ssn è ammesso nella misura non superiore all’1% della spesa per il personale di ciascuna azienda e dello 0,5% della spesa per il personale esercente le professioni sanitarie operante nell’assistenza domiciliare e nei servizi di emergenza urgenza, terapia intensiva e subintensiva, centri trapianti e di alta specialità per il personale di ciascuna azienda.

Emendamento 11.73 (D’Ambrosio Lettieri et al)
Il comma 9 (nell’anno 2016, le amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura dell’80% nell’anno 2017 e del 100% a decorrere dall’anno 2018) viene sostituito con il seguente: a decorrere dal 2016 le amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell’anno precedente.
 
Emendamenti 11.170 (Valentini et al), 11.171 (Candiani et al), 11.172 (Pagliari), 11.173 (Bitonci et al)
Sopprimere il comma 17 (la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l’ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge).  

 
ARTICOLO 15 (Patto di stabilità interno per la società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali) (Vedi allegato)
Emendamenti 15.46 (Ghedini et al)
Le aziende speciali che gestiscono le farmacie sono escluse dall’applicazione delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale e di consulenza

Emendamento 15.76 (Broglia et al)
Escludere le aziende speciali che gestiscono le farmacie comunali dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 6, comma 2, del DL 78/2010 in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi
 
 
ARTICOLO 18 (Altre disposizioni in materia di entrata) (Vedi allegato)
Emendamento 18.80 (Esposito)
Dopo il comma comma 24 aggiungere: al fine di incentivare l'occupazione nel comparto farmaceutico, nonché rimuovere i vincoli alla concorrenza nella vendita dei prodotti farmaceutici, senza costi per il Ssn, in materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all'art. 5 comma 1 del decreto legge n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006, che ricadono al di fuori delle aree rurali come indicato dai Piani sanitari regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministero della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere venduti anche i medicinali di fascia C, con esclusione dei farmaci previsti all’art. 45 DPR 9 ottobre 1990, n.309 (stupefacenti).
Con il medesimo decreto, sentita l'Aifa, sono definiti gli ambiti di attività necessari ad assicurare le funzioni di farmacovigilanza da parte del Ssn.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, visto l'art. 7 del decreto legislativo n. 59/2010, gli esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legge n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006, di nuova istituzione debbono distare dalle farmacie e dalle altre parafarmacie, ad una distanza minima da soglia a soglia, misurata per la via pedonale più breve, non inferiore a 200 metri.
 
Emendamento 18.62 (Dirindin et al)
Modificare la valutazione d’ufficio da parte dell’AIFA in caso di mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda da parte dell’azienda nonché disposizioni sulla collocazione dei farmaci;

Emendamenti 18.95 e 18.96 (Dirindin et al)
Permettere alle strutture sanitarie del SSN di acquistare tramite gare medicinali terapeuticamente equivalenti o anche terapeuticamente non equivalenti purché aventi in comune una o più indicazioni terapeutiche autorizzate.

 
ARTICOLO 24 (Fondo di solidarietà comune) (Vedi allegato)
Emendamento 24.0.21 (D’Ambrosio Lettieri)
Introdurre una certificazione annuale dei dati trasmessi dalle imprese farmaceutiche nell’ambito del nuovo sistema informativo sanitario per il monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica ospedaliera e dei dati inviati dalle Regioni.
 
Giovanni Rodriquez

12 novembre 2013
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