Tariffe massime del Ssn. In Gazzetta il decreto con i nuovi Drg
Le nuove tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, di assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale come disciplinato dal Dl Balduzzi, avranno validità fino al 31 dicembre 2014. Risparmio da 239 mln. IL TESTO IN G.U.
29 GEN - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero della Salute e di quello dell’Economia con le nuove tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, di assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale. Il testo, dopo la
mancata intesa di fine settembre con le Regioni, ha ottenuto, decorsi trenta giorni, il via libera da parte del Governo e il semaforo verde da parte della Corte dei Conti.
Ma cosa c’è di diverso rispetto alle nove tariffe? Innanzitutto, occorre fare una premessa. Come si legge nella
relazione tecnica non è infatti possibile effettuare “una valutazione comparativa rispetto alla tariffe precedentemente vigenti a livello nazionale a causa delle modifiche intervenute nel sistema di riferimento utilizzato per la classificazione dei ricoveri”. Una valutazione, tuttavia può essere fatta a livello regionale. Tenuto conto di ciò, con i nuovi Drg il risparmio può essere valutato nell’ordine dei 239 milioni di euro. Una riduzione soprattutto legata alla diminuzione dei Drg ospedalieri per i ricoveri per acuti (- 200 mln circa).
Se c’è una riduzione per i ricoveri ordinari aumentano invece le tariffe per i ricoveri ordinari di riabilitazione (+1,6% pari a 23,9 mln) e per i ricoveri di lungodegenza (+10,5%, pari a 25 mln di euro). In crescita anche le tariffe per la specialistica ambulatoriale anche se, senza considerare lo sconto previsto dalla Legge Finanziaria del 2007 a carico del privato accreditato pari al 2% sulle prestazioni specialistiche e del 20% per la diagnostica di laboratorio, esse sarebbero in calo.
Tra le riduzione calcolato anche quello dovuto alla perdita di gettito (-19,8 mln) del ticket per la specialistica. Da ciò deriva un onere nell’ordine di 13,3 mln di euro.
Nello specifico, per quanto attiene l’assistenza ospedaliera, si è adottato un metodo di determinazione dei costi per DRG “a cascata”. Seguendo questo metodo l’analisi si basa sull’elaborazione dei dati forniti da un gruppo di 41 ospedali, pubblici e privati di tre classi di dimensione (121-350, 351-600 e oltre 600 posti letto) provenienti da Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Umbria, Puglia e Sicilia. La rimodulazione, in ogni caso, ha tenuto conto anche di vari fattori come il livello di complessità e di severità della casistica trattata nelle strutture incluse nello studio; l’esigenza di ridurre i ricoveri ospedalieri come previsto dal Patto della Salute 2010-2012 e dall’esigenza di garantire il rispetto del vincolo di bilancio.
Per quanto attiene invece l’assistenza specialistica la rimodulazione delle tariffe ha seguito un unico criterio, ovvero quello di abbassare le tariffe per le prestazioni che vengono effettuate attraverso l’ausilio di macchinari e di alzarle, invece, per tutti quegli interventi in cui la componente umana è preponderante. Così, per esempio, la tariffa per una Tac viene abbassata del 10%, così come quella per una RM (-25%) mentre quella per un prelievo di sangue capillare viene aumentata del 171,32% e lo stesso si verifica per un prelievo citologico, la cui tariffa cresce del 59,69%. In ogni caso, le prestazioni sono state classificate e valutate in base alla modulazione su tre livelli messa in campo dall'Emilia Romagna, considerata la più adatta anche a livello nazionale.
Le tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti sono state elaborate in base ai Drg 24ͣ revisione e sono stati divise in:
- ricoveri ordinari di durata superiore a 1 giornata;
- i ricoveri ordinari di durata 0-1 giorno di pazienti trasferiti ad altra struttura o deceduti;
- ricoveri diurni e ricoveri ordinari di durata pari a 0-1 giorno di pazienti non trasferiti ad altra struttura o deceduti;
- giornate di ricovero ordinario oltre valore soglia.
Per i ricoveri ordinari di riabilitazione viene conservato il valore soglia di 60 giorni stabilito dalla normativa vigente per le malattie del sistema nervoso, mentre scende il valore soglia a 40 giorni per quelle del sistema muscolo-scheletrico e connettivo e a 30 giorni per tutte le altre classi di diagnosi (Mdc).
Confermato invece l'abbattimento tariffario del 40% oltre i valori soglia. È incrementata da 261,87 euro a 470,00 euro la remunerazione giornaliera per i ricoveri di pazienti con esigenze assistenziali elevate, senza prevedere alcun abbattimento tariffario. Per la riabilitazione in day hospital, invece, la tariffa corrisponde a quella giornaliera dei ricoveri ordinari abbattuta del 20% e di un ulteriore 40% per le giornate di degenza oltre il valore soglia fissato a livello regionale come per i ricoveri ordinari.
Per quanto riguarda invece i ricoveri in lungodegenza post-acuzie è stabilito l’incremento della tariffa giornaliera a 154 euro, valore intermedio tra quelli adottati dalle Regioni incluse nella ricognizione tariffaria. Incrementato anche l'abbattimento tariffario per le giornate di degenza oltre il valore soglia di 60 giorni dal 30 al 40% per garantire l'appropriatezza dei ricoveri e la deospedalizzazione, di individuare una tariffa specifica per i ricoveri di pazienti in stato vegetativo o in stato di coscienza minima che richiedono un elevato livello assistenziale, stabilita in 262 euro (con un incremento complessivo di circa 6 milioni) per giornata senza abbattimenti tariffari connessi alla durata di ricovero.
La premessa eplicativa del Ministero al Decreto.
In primis si considera che nel corso della seduta della suddetta Conferenza del 26 settembre 2012, le Regioni e le Province Autonome hanno espresso parere negativo sullo schema di decreto, ritenendo non accolti tutti gli emendamenti proposti in sede tecnica.
Ma in sede tecnica (riunioni del 19 giugno e dell’11 settembre 2012) sono state presentate dalle regioni numerose richieste emendative (fra cui modifiche al testo, modifiche su 147 DRG, modifiche sulle tariffe dei trapianti, riconoscimento dei costi dei dispositivi medici particolarmente costosi) che sono state tutte accolte, ad eccezione delle seguenti:
a) proposta di modifica delle tariffe relative ai tra- pianti di rene (DRG 302), di fegato e intestino (DRG 480) e di midollo osseo (DRG 481) al fine di allinearle ai valori della Tariffa unica convenzionale (TUC). Il Ministero della salute, con medesimo avviso del Ministero dell’economia e delle finanze, ha ritenuto, in parziale accogli- mento delle richieste regionali, di incrementare le tariffe inizialmente proposte per i trapianti del rene e del fegato portandole dal 50% al 75% della TUC. Ciò in considera- zione del fatto che i costi effettivamente osservati per i citati trapianti indicano valori massimi inferiori ai valori della TUC e per la mancata distinzione fra trapianto di midollo osseo autologo ed allogenico da parte del sistema di classificazione dei ricoveri ospedalieri per acuti vigente, di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 18 dicembre 2008;
b) richiesta di valorizzazione delle tariffe ospedaliere di tutti i DRG per ricoveri diurni per acuti che «presentano comunque della casistica nelle regioni». Il mancato
accoglimento, che riguarda solo una parte delle richieste regionali e si riferisce allo 0,01% del totale dei ricoveri, si giustifica per l’assoluta esiguità dei casi ad elevata complessità assistenziale che sono trattati in tale regime, valutato comunque non appropriato secondo le linee di programmazione nazionale;
c) richiesta di ampliare l’ambito del presente decreto anche alle prestazioni diverse dalle prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali: il mancato accoglimento discende dalla circostanza che il presente decreto è attuativo dell’art. 15, comma 15, del decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, che fa esclusivo riferimento alle prestazioni di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale;
Ritenuto di dovere, comunque, adottare il presente decreto nel testo proposto in attuazione dell’art. 15, comma 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, converti- to, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, in quanto strumento necessario ai fini della programmazione e controllo del Servizio sanitario a livello sia nazionale che regionale.
Visto il parere della Conferenza permanente per i rap- porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso, nella seduta del 26 settembre 2012.
29 gennaio 2013
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