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Intelligenza artificiale. Dal CdM Ddl che introduce nuove regole. Nasce piattaforma IA per supporto a cure e assistenza territoriale. No a criteri discriminatori

di Giovanni Rodriquez

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale non può in alcun modo selezionare con criteri discriminatori condizionando e restringendo l’accesso alle prestazioni sanitarie. Prioritario sarà il diritto dell’interessato ad essere informato circa l’utilizzo di tali tecnologie. I trattamenti di dati, anche personali, eseguiti per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per finalità terapeutica e farmacologica, saranno dichiarati di rilevante interesse pubblico. IL TESTO

24 APR -

Il Consiglio dei Ministri ha varato ieri un disegno di legge per l’introduzione di disposizioni e la delega al Governo in materia di intelligenza artificiale. Il disegno di legge punta ad individuare criteri regolatori capaci di riequilibrare il rapporto tra le opportunità che offrono le nuove tecnologie e i rischi legati al loro uso improprio, al loro sottoutilizzo o al loro impiego dannoso.

Inoltre, introduce norme di principio e disposizioni di settore che, da un lato, promuovano l’utilizzo delle nuove tecnologie per il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e della coesione sociale e, dall’altro, forniscano soluzioni per la gestione del rischio fondate su una visione antropocentrica.

Le norme intervengono in cinque ambiti: la strategia nazionale, le autorità nazionali, le azioni di promozione, la tutela del diritto di autore, le sanzioni penali. Si prevede, inoltre, una delega al governo per adeguare l’ordinamento nazionale al Regolamento UE in materie come l’alfabetizzazione dei cittadini in materia di IA (sia nei percorsi scolastici che in quelli universitari) e la formazione da parte degli ordini professionali per professionisti e operatori. La delega riguarda anche il riordino in materia penale per adeguare reati e sanzioni all’uso illecito dei sistemi di IA.

Tra le disposizioni di settore, gli articoli 7, 8 e 9 sono dedicati specificatamente alla sanità.

Più nel dettaglio, l'articolo 7 disciplina l'uso dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale non può in alcun modo selezionare con criteri discriminatori condizionando e restringendo l’accesso alle prestazioni sanitarie. Prioritario è il diritto dell’interessato ad essere informato circa l’utilizzo di tali tecnologie. Si promuove la diffusione dei sistemi di IA finalizzati all’inclusione, le condizioni di vita e l’accessibilità delle persone con disabilità. L’utilizzo dei sistemi di IA in ambito sanitario deve lasciare impregiudicata la spettanza della decisione alla professione medica. I sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nell’ambito sanitario e i relativi dati impiegati devono essere affidabili e periodicamente verificati e aggiornati al fine di minimizzare il rischio di errori.

L'articolo 8 interviene in tema di ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario. I trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per finalità terapeutica e farmacologica, sono dichiarati di rilevante interesse pubblico.

Infine, l'articolo 9 reca disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale. Qui si istituisce una piattaforma di intelligenza artificiale per il supporto alle finalità di cura e, in particolare, per l’assistenza territoriale. La a progettazione, la realizzazione, la messa in servizio e la titolarità della piattaforma sono attribuite all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) in qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale.

La piattaforma eroga servizi di supporto:

a) ai professionisti sanitari per la presa in carico della popolazione assistita;
b) ai medici nella pratica clinica quotidiana con suggerimenti non vincolanti;
c) agli utenti per l'accesso ai servizi sanitari delle Case di Comunità.

La piattaforma è alimentata con i dati strettamente necessari per l'erogazione dei servizi sopra indicati, trasmessi dai relativi titolari del trattamento. L'Agenas sarà titolare del trattamento dei dati raccolti e generati all'interno della piattaforma. Previ pareri del Ministero della salute e del Garante per la protezione dei dati personali e dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale, l'Agenas, con proprio provvedimento, valutato l'impatto del trattamento, dovrà specificare i tipi di dati trattati e le operazioni eseguite all'interno della piattaforma, nonché le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato, in coerenza con le disposizioni del Regolamento UE 2016/67.

Giovanni Rodriquez



24 aprile 2024
© Riproduzione riservata
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