Sostegni ter. Via libera dal Senato. Dagli indennizzi ai danneggiati dai vaccini Covid fino al payback 2020: ecco tutte le misure sanitarie
Gli eventuali indennizzi riguarderanno non solo chi è soggetto ad obbligo ma tutte le persone che si sono sottoposte alla vaccinazione anti Covid. Sarà un decreto di Ministero dela Salute e Mef a dover stabilire le modalità di monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti. Stanziati nuovi contributi per le spese sanitarie affrontate dalle regioni a causa del Covid e viene regolato l'utilizzo delle quote di ripiano relative al paynack 2020. Queste alcune delle misure di interesse sanitario contenute nel provvedimento votato con la fiducia.
18 MAR - I danneggiati da vaccinazione contro il Covid verranno risarciti dallo Stato, si potenzierà poi il sistema Fascicolo sanitario elettronico così come la sanità militare per quanto riguarda la capacità di elaborazione dei tamponi. Stanziati nuovi contributi per le spese sanitarie affrontate dalle regioni a causa del Covid e viene regolato l'utilizzo delle quote di ripiano relative al paynack 2020. Queste le principali misure contenute nel Decreto sostegni ter approvato ieri dal Senato con 191 voti favorevoli, 33 contrari e nessuna astensione. Il testo passa ora alla Camera.
Di seguito una sintesi delle misure di interesse sanitario.
Articolo 6 (Bonus servizi termali)
Dispone, in considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, l’utilizzabilità, entro il 30 giugno 2022 (anziché entro il 31 marzo 2022), non solo, come già previsto, dei buoni per l’acquisto di servizi termali di cui all’articolo 29-bis del D.L. n. 104/2020 (L. n. 126/2020) non fruiti alla data dell’8 gennaio 2022, ma anche l’utilizzabilità entro la stessa data del 30 giugno 2022 dei cd. tax credit vacanze (di cui all’art. 176 del D.L. n. 34/2020) non fruiti. Si rammenta che, ai sensi della normativa vigente il termine di utilizzabilità del tax credit vacanze è scaduto il 31 dicembre 2021.
Articolo 11 (Contributi statali alle spese sanitarie sostenute dalle regioni e province autonome e connesse all'emergenza epidemiologica da Covid)
Si introduce una dotazione finanziaria per il 2022 del fondo già istituito per il 2021 e destinato al riconoscimento di un contributo statale, a titolo definitivo, per le ulteriori spese sanitarie, collegate all’emergenza epidemiologica da Covid, rappresentate dalle regioni e province autonome nell’anno 2021. La dotazione introdotta dal presente comma 1 per il 2022 è pari a 400 milioni di euro.
Articolo 11-bis (Gettito aliquote fiscali di copertura disavanzi sanitari e patrimonializzazione enti Ssn)
Si inserisce il comma 80-bis di interpretazione autentica in materia di accordi con lo Stato sottoscritti con le Regioni aventi ad oggetto il Piano di rientro dai deficit sanitari ed utilizzo del differenziale tra disavanzo e gettito delle aliquote di imposizione fiscale per finalità sanitarie, allo scopo di ampliarne le modalità e la destinazione del relativo utilizzo. Viene inoltre prevista una norma per il rafforzamento della patrimonializzazione degli enti che fanno parte del Servizio sanitario Nazionale, semplificando le procedure che sono finalizzate al trasferimento di beni immobili in favore dei medesimi, oltre che degli enti pubblici territoriali.
Articolo 11-bis, comma 1(Differimento termini adozione bilanci di esercizio enti settore sanitario)
Si dispone il differimento al 31 maggio 2022 dei termini per l’adozione dei bilanci di esercizio dell’anno 2021 previsti per gli enti del settore sanitario. Sono inoltre differiti i termini entro cui la giunta approva i bilanci d'esercizio dell’anno 2021 dei suddetti enti nonché il bilancio consolidato dell’anno 2021 del Servizio sanitario regionale, posticipati, rispettivamente, al 15 luglio e al 15 settembre 2022, in considerazione del protrarsi del contesto epidemiologico legato alla diffusione del Covid.
In particolare, il comma in esame reca la proroga dei termini relativi ad alcuni adempimenti contabili delle regioni e degli enti del settore sanitario, in considerazione del protrarsi del contesto epidemiologico legato alla diffusione del Covid e dell’impegno derivante dall’accelerazione della campagna vaccinale.
Articolo 11-bis, comma 2 (Pay back 2020)
Il comma 2 dell’articolo 11-bis regola l’utilizzo - da parte delle regioni e delle province autonome - delle quote di ripiano relative al 2020 oggetto di pagamento con riserva.
In considerazione dell’emergenza da Covid, la legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 286, della legge n. 234 del 2021) ha previsto che le quote di ripiano relative all'anno 2019 oggetto di pagamento con riserva possano essere utilizzate dalle regioni e province autonome per l'equilibrio del settore sanitario dell'anno 2021, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva sia definito, qualora tale valore definitivo sia di entità inferiore (rispetto a quello oggetto di riserva).
La disposizione in commento aggiunge un periodo al citato comma 286, con la finalità di specificare che per il pay back relativo all’anno 2020 le disposizioni sopracitate si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (il decreto legge n. 4 del 2022 è entrato in vigore il 27 gennaio 2022).
L’Aifa con la determinazione n.1421/2021 ha attribuito gli oneri di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l’anno 2020 ad ogni azienda farmaceutica titolare di AIC, ripartita per ciascuna regione e provincia autonoma. Si ricorda che per il 2020 il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti è fissato al 6,69% ( a cui si aggiunge lo 0,20% per i gas medicinali) del Fondo sanitario nazionale. Il ripiano dello sforamento a carico dell’industria ammonta pertanto a 1.395.816.315,70 euro.
Nell’aggiornamento del 27 gennaio 2022 sul “Riepilogo dei pagamenti di Ripiano della spesa farmaceutica acquisti diretti anni 2019 e 2020”, l’AIFA chiarisce di aver effettuato una ricognizione dei versamenti effettuati dalle aziende farmaceutiche alla stessa data del 27 gennaio 2022 e fornisce i seguenti dati:
- Ripiano 2019. Su un totale di 156 Società - destinatarie di onere di ripiano - è emerso che su un totale richiesto per l’anno 2019 di euro 1.361.431.242,46, le società hanno versato un importo complessivo pari a euro 1.141.063.390,10 (84%).
- Ripiano 2020 Su un totale di 134 Società - destinatarie di onere di ripiano - è emerso che su un totale richiesto per l’anno 2020 di euro 1.395.816.315,70, le società hanno versato un importo complessivo pari a euro 1.001.571.402,79 € (72%).
Articolo 19, commi 1-3 (Fornitura di mascherine di tipo Ffp2 a favore delle scuole)
Si disciplina la fornitura alle scuole di mascherine di tipo Ffp2 da parte delle farmacie e dei rivenditori autorizzati che abbiano aderito al Protocollo d’intesa relativo alla vendita delle mascherine di tipo FFP2 a prezzi contenuti.Per l'attuazione di tale disposizione, il Ministero dell'istruzione provvede al riparto tra le istituzioni scolastiche del Fondo per l’emergenza epidemiologica da Covid (di cui all'art. 58, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021), allo scopo incrementato di 45,22 milioni di euro per l'anno 2022.
Articolo 19, commi 4 e 5 (Interventi relativi ai dottorati di ricerca)
L’articolo 19, commi 4 e 5, prevede, in considerazione del protrarsi dall’emergenza epidemiologica da Covid, la facoltà, per i dottorandi di ricerca che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021, di richiedere un’ulteriore proroga del termine finale del corso, per non più di 3 mesi, senza oneri a carico della finanza pubblica. Della suddetta proroga possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca.
Articolo 19-bis (Norme organizzative in materia di formazione sanitaria specialistica)
L'articolo ridefinisce, in primo luogo, l'inquadramento ed i compiti della tecnostruttura di supporto all'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica e ai corrispondenti Osservatori regionali . La tecnostruttura viene inquadrata nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca e come ufficio di livello dirigenziale generale, articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale, con dotazione di personale aggiuntiva rispetto all'attuale dotazione organica del medesimo Ministero, la quale è incrementata secondo i termini di cui al comma 3 e secondo le autorizzazioni di spesa di cui al comma 4 (queste ultime concernono anche gli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e per il funzionamento della struttura).
Riguardo ai compiti, si prevede che la struttura tecnica supporti le attività anche dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie e si individuano le tipologie di attività dei suddetti organi a supporto delle quali è preposta la struttura tecnica in oggetto (commi 1 e 2). Si demanda ad un decreto ministeriale (di natura non regolamentare), da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'attivazione (presso il Ministero) della struttura e la definizione dei relativi uffici e compiti (comma 6).
In secondo luogo, l'articolo in esame modifica la composizione del suddetto Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica, prevedendo (comma 2) l'integrazione della stessa con il dirigente generale della suddetta struttura tecnica e il dirigente generale competente per materia del Ministero della salute (ovvero il responsabile della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale).
Le modalità per le assunzioni connesse al suddetto incremento della dotazione organica sono definite dal comma 3, il quale contempla sia la possibilità di avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche sia la possibilità di ricorso a graduatorie concorsuali vigenti (relative alle corrispondenti qualifiche) del medesimo Ministero dell'università e della ricerca. Per la copertura degli oneri finanziari di cui al comma 4, si provvede (comma 5) mediante corrispondente riduzione dello stanziamento relativo alle specifiche esigenze di supporto per l'organizzazione e il funzionamento dell'attuale tecnostruttura summenzionata.
Articolo 20, commi 1 e 1-bis (Indennizzi per menomazioni permanenti derivanti da vaccinazioni contro il Covid)
Il comma 1 dell’articolo 20 estende la disciplina di riconoscimento di un indennizzo per le lesioni o infermità, originate da vaccinazione contro il Covid e dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica (oppure il decesso), ai casi in cui l'evento riguardi soggetti non tenuti all'obbligo della vaccinazione in oggetto.
Articolo 20, commi 2-5 (Misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare)
L’articolo 20, commi 2-5 contiene disposizioni riguardanti la sanità militare. I commi 2-3 autorizzano il Ministero della Difesa ad assumere ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fino a un massimo di quindici funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica, tra il personale che ha superato le procedure concorsuali semplificate indette in relazione all’emergenza Covid-19. I commi 4-5 autorizzano la spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2022 per il potenziamento dei servizi sanitari militari e del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio. Il coord. 1, approvato in sede referente, propone l'articolazione (senza modifiche sostanziali) in un comma 1 ed in un comma 1-bis del testo originario (del comma 1).
L'estensione concerne l'indennizzo di cui all'articolo 2 della L. 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, previsto per i casi in cui la menomazione suddetta (o il decesso) derivi da vaccinazioni obbligatorie, da alcune delle vaccinazioni raccomandate o da altre specifiche fattispecie in ambito sanitario. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla suddetta norma di estensione, quantificati in 50 milioni di euro per il 2022 e in 100 milioni annui a decorrere dal 2023, il comma 1-bis rinvia alle disposizioni di cui al successivo articolo 32. In base al medesimo comma 1-bis, l'ammontare corrispondente a tali oneri viene stanziato, mediante istituzione di un apposito fondo, nello stato di previsione del Ministero della salute; il medesimo Dicastero provvede ai pagamenti di propria competenza e al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse per gli indennizzi di competenza di tali enti territoriali. Inoltre, si demanda a decreti ministeriali la definizione delle modalità di monitoraggio finanziario e dell'entità e delle modalità di trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse in oggetto relative agli indennizzi di competenza delle medesime.
Articolo 20-bis (Misure per assicurare la continuità delle attività di sequenziamento del Sars-CoV-2 e delle relative varianti genetiche)
Si autorizza l’Istituto superiore di sanità a comprendere, nell’ambito della rete nazionale per il sequenziamento genomico, anche i laboratori con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica, virologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico. Il comma 2 pone invece come requisito indispensabile per l’esercizio delle funzioni di “laboratorio pubblico di riferimento regionale”, una comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica, virologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili.
Articolo 20-bis (Stabilizzazione del personale del ruolo sociosanitario e Collaborazione dei medici per la raccolta di sangue ed emocomponenti)
Si estende a tutti i dipendenti del ruolo sociosanitario del personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale l'applicazione di una normativa transitoria, già vigente per gli operatori sociosanitari, oltre che per il personale del ruolo sanitario, relativa alla stabilizzazione (mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato) dei soggetti aventi (in base a rapporti a termine) una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli che non siano più in servizio.
Il comma 2 del presente articolo 20-bis prevede che i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possano prestare, secondo le modalità e i limiti definiti con regolamento ministeriale, una collaborazione volontaria, a titolo gratuito ed occasionale, in favore degli enti ed associazioni che, senza scopo di lucro, svolgano - sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - attività di raccolta di sangue ed emocomponenti.
Articolo 20-bis (Incarichi a medici specialisti e infermieri da parte dell’Inail)
Il comma 1 dell’articolo 20-bis - articolo di cui propone l'inserimento l'emendamento 20.0.21 (testo 2), approvato in sede referente - proroga dal 31 marzo 2022 al 31 ottobre 2022 la disciplina transitoria che consente il conferimento, da parte dell’INAIL, di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a tempo determinato, nell’ambito di un contingente massimo di 200 medici specialisti e di 100 infermieri; la proroga concerne i rapporti in essere alla data del 31 marzo 2022. Alla copertura degli oneri derivanti dalla proroga in esame, quantificati in 7.607.000 euro per il 2022, si provvede a valere sul bilancio del medesimo INAIL nonché, per gli effetti in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e di fabbisogno di cassa, mediante riduzione, nella misura suddetta di 7.607.000 euro per il 2022, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.
Il successivo comma 2 prevede che, dal 1° novembre 2022, l'Inail possa continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 1, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti di lavoro a tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi e nel numero massimo di 170 unità di personale, individuate mediante procedure comparative nell’ambito delle quali siano adeguatamente valorizzate le esperienze professionali svolte. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere sul bilancio del medesimo Inail nonché, per gli effetti in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e di fabbisogno di cassa, mediante riduzione, per gli importi ivi indicati, dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento).
Articolo 21 (Misure in materia di fascicolo sanitario elettronico e governo della sanità digitale)
Vengono apportate numerose modifiche alla disciplina riguardante il fascicolo sanitario elettronico (Fse), finalizzate a favorire il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr in materia di sanità digitale e di garantirne la piena implementazione. Tra gli interventi più significativi finalizzati ad attuare il nuovo governo della sanità digitale individuati al comma 1, si segnalano le ulteriori funzioni attribuite all’Agenas - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - per garantire, tra l’altro, l’interoperabilità dei Fascicoli sanitari elettronici, d’intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, e la realizzazione, a cura del Ministero della salute, del nuovo Ecosistema dei Dati Sanitari (EDS), in accordo con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il comma 2 detta alcune norme di coordinamento per l’attuazione del nuovo impianto di governo del Fse e, infine, il comma 3, prevede che Agenas e Ministero della salute possano avvalersi della Sogei per la gestione dell’Ecosistema dati sanitari e per la messa a disposizione alle strutture sanitarie e socio-sanitarie di specifiche soluzioni software, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
18 marzo 2022
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