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Fine vita. Ecco cosa prevede il testo della ‘discordia’


13 MAG - La proposta di testo base sul fine vita, preparata dai 'contestati' relatori di maggioranza e depositata presso le Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali della Camera consta di 8 articoli.
 
L'articolo 1 spiega come la norma proposta preveda la facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile o con prognosi infausta di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita, alle condizioni, nei limiti e con i presupposti previsti dalla legge e nel rispetto dei principi della Costituzione, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e  della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
 
Con l'articolo 2 si evidenzia poi come debba intendersi per morte volontaria medicalmente assistita il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale, in esito al percorso disciplinato dalle norme della presente legge, si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e la supervisione del Servizio Sanitario Nazionale.
 
L'articolo 3 prevede che possa fare richiesta di morte volontaria medicalmente assistita la persona maggiore di età, capace di prendere decisioni libere e consapevoli ed affetta da sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili. Questa persona deve altresì trovarsi nelle seguenti condizioni:
a) essere affetta da una patologia irreversibile o a prognosi infausta oppure portatrice di una condizione clinica irreversibile;
b) essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale;
c) essere assistita dalla rete di cure palliative o abbia espressamente rifiutato tale percorso assistenziale.
 
L'articolo 4 spiega che la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere informata, consapevole, libera ed esplicita. La richiesta può essere revocata in qualsiasi momento senza requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo a palesarne la volontà. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere indirizzata al medico di medicina generale o al medico che ha in cura il paziente ovvero a un medico di fiducia.
 
L'articolo 5 disciplina poi le modalità con le quali può essere conseguita la morte volontaria medicalmente assistita.
 
L'articolo 6 prevede l'istituzione di Comitati per l'etica nella clinica presso le Aziende Sanitarie Territoriali. 
 
E ancora, l'articolo 7 esclude dalla punibilità il medico e il personale sanitario e amministrativo che abbiano dato corso alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita.
 
Infine, l'articolo 8 reca le disposizioni finali.

13 maggio 2021
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